Ordinanza n. 83/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 4 agosto 2021, con cui il Comune di Bagheria ha respinto l’istanza di condono edilizio prot.-OMISSIS- presentata in data 30.09.-OMISSIS-86, ai sensi della legge n. -OMISSIS-/-OMISSIS-85, relativa ad un fabbricato di proprietà dei ricorrenti e successivamente, con il medesimo provvedimento, ha ingiunto loro di provvedere alla demolizione del manufatto abusivo; - di altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio accompagnato da ingiunzione di demolizione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che ha respinto un'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge indicata nel provvedimento e ha contestualmente ingiunto la demolizione del manufatto abusivo. L'amministrazione ha motivato il diniego richiamando l'incompletezza della documentazione prodotta, dopo avere rilevato che il preavviso di rigetto, contenente anche la richiesta di integrazione documentale, non era stato riscontrato ed era tornato all'ufficio per compiuta giacenza. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto di non avere mai conosciuto il preavviso di rigetto. Il Comune non si è costituito e nel fascicolo non è presente la documentazione necessaria a verificare le modalità di comunicazione del preavviso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Bagheria di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza tutta la documentazione relativa alla comunicazione del preavviso di rigetto della domanda di condono. Il deposito deve essere effettuato tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità tecniche indicate nell'ordinanza, anche se l'amministrazione rimane non costituita. Il Collegio ha avvisato il Comune che, in caso di inottemperanza, potrà trarre argomenti di prova dal comportamento processuale renitente ai sensi degli artt. 116 c.p.c. e 64 c.p.a. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno nell'interrogatorio nonché dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate.
Richiamato, insieme all'art. 64 c.p.a., quale base per desumere argomenti di prova dal comportamento processuale renitente dell'amministrazione in caso di mancato deposito della documentazione richiesta.
art. 64 c.p.a.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 116 c.p.c. per giustificare la possibile valorizzazione probatoria dell'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine istruttorio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego di condono edilizio dipende dalla verificabilità dell'effettiva comunicazione del preavviso di rigetto e della richiesta di integrazione documentale, il giudice può disporre l'acquisizione d'ufficio della documentazione amministrativa relativa alla comunicazione.
- La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce al giudice di ordinare il deposito degli atti necessari alla decisione; l'inosservanza dell'ordine istruttorio può essere valutata, unitamente agli altri elementi disponibili, ai fini della prova mediante argomenti desunti dal comportamento processuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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