Sentenza n. 9567/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari, anche inaudita altera parte, - del provvedimento prot. 4028 del 31/01/2025 inviato a mezzo mail ordinaria dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza, acquisita al protocollo n. 18196 in data 08/05/2024, di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2024 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria del 02/12/2024 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno con il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il presupposto preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento, in Italia, di un titolo di formazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Il Ministero aveva ritenuto che l'attestato non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici per essere valutato quale titolo abilitante all'insegnamento di sostegno in Italia. L'Amministrazione aveva comunque proceduto a un confronto tra il percorso estero e quello italiano disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, concludendo per l'esistenza di differenze quantitative e qualitative incolmabili e per il rischio di disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata valutazione effettiva e specifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, nonché omessa considerazione di eventuali misure compensative. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno in forma specifica e per perdita di chance, domanda alla quale il difensore ha successivamente dichiarato di rinunciare, affermando che non si era verificata l'ipotesi dannosa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che, pur non essendo stata prodotta l'attestazione dell'autorità spagnola prevista dalla direttiva 2005/36/CE, la situazione potesse rientrare nell'ambito delle libertà fondamentali garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE, che impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti e di confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Il diniego è stato ritenuto viziato perché fondato su rilievi generali e formali, quali il riferimento alla diversa denominazione del sostegno, alle modalità blended e ai requisiti dei corsi italiani, senza un effettivo confronto analitico tra le materie e le competenze dei due percorsi. La documentazione prodotta evidenziava 300 ore di formazione pratica e una significativa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e quelle del TFA italiano. Il Ministero, inoltre, non aveva valutato la possibilità di imporre misure compensative, anche in presenza di differenze sostanziali e dell'assenza di un titolo abilitativo, mentre il diritto europeo consente di colmare le lacune formative mediante misure compensative. Il TAR ha valorizzato anche la sopravvenuta disciplina dei percorsi integrativi per chi abbia seguito percorsi esteri sul sostegno, rilevando che il medesimo titolo rilasciato dall'università spagnola era stato ritenuto idoneo ai fini dell'ammissione a tali percorsi. L'Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare l'istanza, analizzando approfonditamente la formazione e l'esperienza professionale complessivamente maturate e valutando l'eventuale assegnazione di misure compensative. La domanda risarcitoria è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la rinuncia del difensore non rispettava le formalità dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., ma costituiva comportamento univoco ai sensi del comma 4. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine
Il riconoscimento presuppone, in via ordinaria, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine consenta al titolare di esercitarvi la professione.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE.
art. 1 d.lgs. 206/2007
È richiamato quale disposizione nazionale analoga all'art. 1 della direttiva 2005/36/CE.
art. 3 d.lgs. 206/2007
È richiamato quale disposizione nazionale analoga all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE.
art. 45 TFUE
La libertà di circolazione dei lavoratori può imporre, anche fuori dall'ambito della direttiva 2005/36/CE, una valutazione comparativa dell'insieme dei titoli e dell'esperienza pertinenti.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento può imporre una valutazione comparativa delle competenze dell'interessato con quelle richieste nello Stato ospitante, anche fuori dall'ambito della direttiva 2005/36/CE.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale base della domanda di risarcimento in forma specifica.
art. 84, commi 1, 3 e 4, c.p.a.
La rinuncia formalmente irrituale non produce un'estinzione rituale della domanda, ma il comportamento univoco della parte può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità.
art. 3 D.M. 30 settembre 2011
È richiamato per i requisiti di attivazione dei corsi italiani di specializzazione sul sostegno.
art. 7, comma 1, D.M. 30 settembre 2011
È richiamato per i 60 crediti formativi richiesti dai percorsi ordinari di specializzazione sul sostegno.
Allegato B D.M. 30 settembre 2011
È richiamato quale parametro per il confronto tra le materie del percorso italiano e quelle del percorso estero.
Allegato C D.M. 30 settembre 2011
È richiamato in relazione alle modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio.
art. 7, commi 1, 2 e 3, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede percorsi di specializzazione per attività di sostegno destinati, a determinate condizioni, a chi abbia svolto un percorso formativo sul sostegno all'estero e presentato domanda di riconoscimento.
art. 3 D.I. n. 77 del 24 aprile 2025
Prevede, in relazione alla formazione estera e all'eventuale esperienza italiana, percorsi integrativi con 48 o 36 crediti formativi, rispetto ai 60 crediti dei percorsi ordinari.
art. 4 D.I. n. 77 del 24 aprile 2025
Richiede, per l'ammissione ai percorsi integrativi, un percorso estero svolto presso un'università legalmente accreditata o altro organismo abilitato, prevalentemente nell'Unione europea, di almeno 1500 ore o equivalente ad almeno 60 CFU.
Massime di principio
- Quando il titolo estero non consente di per sé l'accesso alla professione nello Stato d'origine e non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, l'autorità dello Stato ospitante deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti dell'interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione estera è illegittimo se si fonda su rilievi generali o meramente formali e non svolge un effettivo confronto analitico tra le materie, le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite all'estero e quelle richieste dal percorso nazionale corrispondente.
- La mancanza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine non può costituire, da sola, una barriera preconcetta al riconoscimento o alla valutazione della formazione estera: in caso di corrispondenza parziale o di differenze sostanziali, l'amministrazione deve valutare l'imposizione di misure compensative proporzionate, anche mediante attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
- Nel riesame di una domanda di riconoscimento di un titolo estero, l'amministrazione deve considerare complessivamente la formazione e l'esperienza professionale dell'interessato e motivare specificamente le ragioni per cui eventuali misure compensative non siano idonee a colmare le differenze riscontrate.
- La rinuncia irrituale a una domanda processuale, non conforme alle formalità previste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., può nondimeno costituire comportamento univoco dal quale desumere, ai sensi del comma 4, la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità della domanda.
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