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Sentenza

Sentenza del 11/01/2016 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Somme versate all'estero per acquisto di immobile mai realizzato - Mancata indicazione nel quadro RW - Presunzione di fruttuosità delle attività non indicate nel quadro RW - Sussiste - Presunzione di formazione delle attività estere non dichiarate con redditi non assoggettati a tassazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto corretto l'accertamento dell'Ufficio. Le somme detenute o trasferite all'estero, se non indicate nel quadro RW, possono essere assoggettate alle presunzioni fiscali di fruttuosità e di formazione con redditi sottratti a imposizione. La successiva richiesta di restituzione delle somme non è stata ritenuta sufficiente a superare tali presunzioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non aveva indicato nel quadro RW le somme versate a una società estera, registrata alle Seychelles e titolare di un conto bancario in Svizzera. L'Ufficio aveva quindi presunto che tali disponibilità estere fossero state costituite con redditi non sottoposti a tassazione e che fossero fruttifere. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di somme destinate all'acquisto di un immobile la cui costruzione non era mai iniziata o non era stata ultimata, poi richieste in restituzione dopo circa due anni.

Norme richiamate

  • Disciplina del monitoraggio fiscale e quadro RW

    Le attività finanziarie e patrimoniali detenute o trasferite all'estero devono essere indicate nel quadro RW. L'omessa indicazione consente l'applicazione delle presunzioni previste dalla normativa fiscale.

  • Presunzione di fruttuosità delle attività estere non dichiarate

    Le somme non indicate nel quadro RW possono essere considerate produttive di reddito secondo il tasso ufficiale medio di sconto, salvo prova contraria idonea.

  • Presunzione di formazione con redditi non assoggettati a tassazione

    Le attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate si presumono costituite con redditi sottratti a imposizione, a meno che il contribuente dimostri in modo documentato la diversa origine delle somme.

Massime di principio

  • L'omessa compilazione del quadro RW può comportare non solo sanzioni formali, ma anche presunzioni sostanziali sulla provenienza e sulla redditività delle somme estere.
  • La destinazione contrattuale delle somme, come il pagamento anticipato per un immobile, non esclude automaticamente l'obbligo di monitoraggio fiscale né le presunzioni applicabili.
  • La successiva restituzione delle somme non è necessariamente sufficiente a neutralizzare l'accertamento: occorre dimostrare con documentazione certa la provenienza, la natura e l'effettiva assenza di redditività delle disponibilità.
  • I rapporti con società situate in Paesi a fiscalità privilegiata o con conti in giurisdizioni estere possono determinare un livello maggiore di controllo e richiedono una tracciabilità documentale particolarmente rigorosa.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare contratti, bonifici, corrispondenza, documenti relativi all'investimento e alla restituzione, oltre a indicare correttamente le attività o disponibilità estere nei quadri fiscali previsti.

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