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Sentenza

Sentenza n. 1483/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di impiego della ricorrente nell'attività di steward presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 25 marzo 2025 con il quale le era stato vietato lo svolgimento dell'attività di steward presso lo Stadio Renzo Barbera, deducendo: l'illegittimità dell'indicazione della U.S. Città di Palermo quale società destinataria del divieto, poiché dichiarata fallita e non più concessionaria dello stadio; l'illogicità della divergenza tra la comunicazione di avvio del procedimento, riferita genericamente al divieto di impiego di personale negli impianti sportivi, e il provvedimento finale, limitato all'attività di steward presso lo stadio comunale; l'insufficienza della motivazione, per il generico richiamo al punto 3 dell'Allegato A al D.M. Interno 13 agosto 2019 senza indicare quale requisito fosse carente; la violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 l. 241/1990; l'eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti, sostenendo che la documentazione medica più recente avrebbe evidenziato soltanto in termini probabilistici, e non certi, la presenza di una criticità psichica.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il riferimento alla precedente società concessionaria è stato qualificato come un refuso non invalidante, poiché il divieto era stato notificato alla ricorrente e comunicato al soggetto che la impiegava, nonché riferito all'attuale concessionaria dello stadio. La divergenza tra la rubrica della comunicazione di avvio e il contenuto del provvedimento finale non ha inciso sulla validità dell'atto: la formulazione iniziale, più ampia, è stata specificata nel divieto finale, senza fuorviare la destinataria circa l'oggetto del procedimento. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, perché la ricorrente aveva compreso sin dall'avvio che l'amministrazione contestava il possesso del requisito psico-fisico e aveva presentato documentazione sanitaria per confutarlo. Il mancato rispetto del termine procedimentale non ha comportato l'invalidità del provvedimento, non essendo il termine perentorio e non privando l'amministrazione del potere di provvedere. Nel merito, il punto 3 dell'Allegato A al D.M. Interno 13 agosto 2019 richiede la buona salute fisica e mentale e l'assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi. La documentazione sanitaria, valutata complessivamente, attestava una persistente instabilità psicologica, la necessità di cure e supporto psicologico, il rifiuto della terapia farmacologica, precedenti episodi di agitazione psicomotoria, ideazione paranoide e aggressività etero-autodiretta, nonché la possibile insorgenza di ideazione delirante in situazioni di stress. Il giudice ha quindi escluso difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, ritenendo correttamente esercitata la discrezionalità tecnica dell'amministrazione nel ricollegare tali elementi all'assenza della buona salute mentale e alla presenza di elementi psicopatologici. Le spese sono state compensate. L'esame definitivo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato rinviato a successivo provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza "in forma semplificata"

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • punto 3 dell'Allegato A al D.M. Interno 13 agosto 2019

    buona salute fisica e mentale" ed "assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi

    Prevede i requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività di steward negli impianti sportivi.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine di conclusione del procedimento, ove non previsto come perentorio, non priva l'amministrazione del potere di provvedere e il suo superamento non determina l'invalidità dell'atto.

  • art. 81 d.P.R. 115/2002

    È richiamato con riguardo alla necessità di verificare l'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione del soggetto gestore o concessionario cui è riferito un provvedimento amministrativo non ne determina l'illegittimità quando l'atto è stato notificato al destinatario effettivo del divieto e comunicato al soggetto concretamente coinvolto nell'impiego, purché l'errore non incida sulla comprensione né sull'efficacia dell'atto.
  • La maggiore genericità della comunicazione di avvio rispetto al provvedimento finale non viola il contraddittorio quando il provvedimento conclusivo specifica l'oggetto già riconducibile al procedimento e la parte abbia potuto comprendere la contestazione e presentare osservazioni utili.
  • La motivazione di un provvedimento è sufficiente quando, anche attraverso il contenuto complessivo dell'atto e degli atti procedimentali, consente al destinatario di individuare il requisito ritenuto carente e di approntare una difesa effettiva; la concreta comprensione della contestazione può escludere la natura sostanziale del dedotto difetto motivazionale.
  • Il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento, in assenza di una previsione di perentorietà, non priva l'amministrazione del potere di provvedere e non determina, di per sé, l'invalidità del provvedimento tardivamente adottato.
  • Nella verifica dei requisiti psico-fisici per l'attività di steward, l'amministrazione può fondare la valutazione sull'esame complessivo e diacronico della documentazione sanitaria; la discrezionalità tecnica non è viziata quando le risultanze mediche, pur formulate anche in termini probabilistici, convergono nel descrivere una persistente instabilità psicologica incompatibile con la buona salute mentale e con l'assenza di elementi psicopatologici richieste dalla disciplina regolamentare.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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