Sentenza del 15/07/2015 n. 14756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. S.p.A. ha impugnato la cartella TARSU relativa all'anno 2007, dell'importo complessivo di 127.686,00 euro, contestando la legittimità delle tariffe applicate agli immobili destinati ad attività alberghiera rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. In Cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, nonché il difetto di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale non avesse adeguatamente giustificato la diversificazione tariffaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo legittima e adeguatamente motivata la decisione della Commissione Tributaria Regionale. È stata riconosciuta la legittimità di tariffe TARSU differenziate tra utenze domestiche e non domestiche e, in particolare, tra civili abitazioni ed esercizi alberghieri, poiché questi ultimi presentano normalmente una maggiore capacità produttiva di rifiuti. La sentenza impugnata è stata confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. La ricorrente è stata inoltre dichiarata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8
La tariffa è determinata dagli enti locali.
La norma è stata interpretata nel senso che il Comune può determinare tariffe differenziate per fasce di utenza, distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche e, tra queste, tra civili abitazioni ed esercizi alberghieri.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 68 e 69, comma 2
I rapporti tra le tariffe [...] non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
La differenziazione delle tariffe è legittima se collegata alla classificazione delle utenze e ai costi del servizio, non essendo necessario che le tariffe delle diverse categorie presentino una determinata proporzione matematica tra loro.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 5722 del 12 marzo 2007
È legittima la delibera comunale [...] in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore.
La maggiore produzione potenziale di rifiuti degli alberghi rispetto alle abitazioni costituisce un criterio oggettivo e generalmente riconoscibile per applicare una tariffa più elevata. Il carattere stagionale dell'attività non esclude la tariffa differenziata, ma può eventualmente giustificare riduzioni previste dalla disciplina comunale.
Massime di principio
- È generalmente legittimo applicare tariffe TARSU differenti alle utenze domestiche e non domestiche, purché la distinzione sia prevista dal regolamento o dalla delibera comunale e sia collegata alla diversa capacità produttiva di rifiuti.
- Gli esercizi alberghieri possono essere assoggettati a tariffe sensibilmente superiori rispetto alle civili abitazioni, in ragione della maggiore produzione potenziale di rifiuti, anche quando l'attività abbia carattere stagionale.
- La stagionalità dell'attività non rende automaticamente illegittima la tariffa applicata: può rilevare solo ai fini di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dalla normativa o dal regolamento comunale.
- Per contestare efficacemente una tariffa differenziata non è sufficiente lamentare la sola sproporzione rispetto ad altre categorie; occorre dimostrare l'assenza di una base regolamentare, l'irragionevolezza della classificazione o la mancata correlazione con i costi e la produzione dei rifiuti.
- Il giudice considera sufficiente una motivazione che esponga il criterio della maggiore capacità produttiva di rifiuti dell'attività alberghiera, senza richiedere necessariamente una specifica analisi quantitativa per ogni singola struttura.
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