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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11226/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto aggravato di acqua pubblica (artt. 81 cpv, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.), deducendo: 1) che, nelle more, il d.lgs. n. 150/2022 aveva reso il reato procedibile a querela e quindi, in mancanza di querela della persona offesa (Comune di Reggio Calabria) o della sua costituzione di parte civile, doveva dichiararsi il difetto di procedibilità; 2) che la Corte d'appello aveva sostituito la pena detentiva con una pena pecuniaria usando il criterio di conversione di 250 euro/giorno, contrastante con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 28/2022 che aveva inciso sul valore di conversione previsto dall'art. 52, comma 2, legge n. 689/1981; inoltre il difensore ha richiamato la possibile intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il d.lgs. n. 150/2022 ha reso il delitto perseguibile a querela della persona offesa (salvo ipotesi tassative non riscontrate nel caso concreto). Non essendo stata prodotta querela né il Comune si era costituito parte civile, l'azione penale non poteva essere proseguita. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela. La Corte ha altresì ritenuto che il primo motivo assorbiva le doglianze sul calcolo della pena e la questione della prescrizione.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 624 e 625

    art. 624 (furto); art. 625 nn. 2 e 7 (aggravanti: violenza sulle cose; cose esposte alla pubblica fede)

    Il reato contestato è il furto aggravato per violenza sulle cose e per beni esposti alla pubblica fede. Tuttavia, a seguito del d.lgs. n. 150/2022 la procedibilità è mutata (vedi applicazione congiunta con la modifica normativa).

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. i)

    sostituisce il terzo comma dell'art. 624 disponendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace... ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis."

    La modifica ha reso il furto (nella specifica formulazione) procedibile a querela salvo alcune eccezioni tassative; nel caso concreto le aggravanti contestate non rientravano nelle eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio, per cui la prosecuzione dell'azione penale richiedeva la querela della persona offesa.

  • Legge n. 689/1981, artt. 52 e ss.

    art. 52, comma 2 (valore di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria)

    La Corte d'appello aveva applicato il criterio di conversione previsto dalla legge (250 euro/giorno). Tuttavia la Corte Costituzionale ha successivamente censurato la parte normativa che fissava tale importo, influenzando la determinazione della pena pecuniaria nelle conversioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità della previsione normativa che fissava il valore di conversione a 250 euro/giorno, incidendo sui criteri di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto assorbita la questione in ragione dell'annullamento per difetto di querela.

  • Giurisprudenza citata (Cass. nn. 21700/2019, 225/2019; Sez.1 n.26575 del 14/05/2024 "Barbaro")

    Cass. nn. 21700/2019, 225/2019 Rv 274734; Sez.1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01

    Riferimenti giurisprudenziali utilizzati per sostenere l'applicabilità della nuova procedibilità a querela e per indicare che la costituzione di parte civile può essere, in casi specifici, equiparata alla querela; nel caso concreto però il Comune non si era costituito e la Corte ha richiamato la necessità di non introdurre una reformatio in peius riconoscendo aggravanti non valutate nei gradi precedenti.

Massime di principio

  • Se, dopo l'inizio del procedimento, la norma che disciplina la procedibilità del reato viene modificata rendendo il reato procedibile a querela, l'azione penale non può proseguire in assenza della querela della persona offesa o di un valido equivalente (es. costituzione di parte civile nei casi ammessi dalla giurisprudenza).
  • Non è consentito alla Corte di legittimità introdurre o valorizzare aggravanti non riconosciute nei precedenti gradi di giudizio se ciò determina una reformatio in peius; eventuali circostanze che mantengono la procedibilità d'ufficio devono essere già state valutate nei gradi di merito.
  • Le modifiche normative sopravvenute che incidono sulla procedibilità possono portare all'annullamento senza rinvio della sentenza quando l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
  • Le questioni sul calcolo della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria vanno valutate alla luce della giurisprudenza costituzionale: una pronuncia di illegittimità può richiedere la rideterminazione della pena, ma tale questione può rimanere assorbita se il procedimento viene estinto o annullato per altro motivo procedurale.
  • In caso di dubbi sulla prescrizione occorre valutare gli effetti di sospensioni (es. per pandemia) sui termini prescrizionali; la mera deduzione non sempre determina l'accertamento della prescrizione se il termine è sospeso.

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