Sentenza n. 16829/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la nota dell’ASL “Roma 6” datata 26 10.2021 prot. n. 68897; 2) la nota della medesima ASL datata 05.11.2021 prot. n. 71230; 3) la deliberazione del Commissario straordinario dell’ASL “Roma 6” n. 304 del 16.12.2021; 4) ogni altro atto presupposto e connesso; nonché per l’accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che – a seguito dell’acquisto da parte della predetta s.r.l. – ha ritenuto che la struttura organizzativa dell’ospedale non può essere più qualificata come ospedale classificato equiparato al pubblico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell’ASL Roma 6 del 26 ottobre e 5 novembre 2021 e deliberazione del Commissario straordinario dell’ASL n. 304 del 16 dicembre 2021, con cui la struttura è stata trattata come casa di cura privata accreditata e il budget di specialistica ambulatoriale imputato alla relativa voce, anziché a quella degli ospedali classificati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, subentrata all’ente religioso nella gestione dell’ospedale classificato Regina Apostolorum, ha contestato l’inquadramento come casa di cura privata accreditata e la conseguente perdita della classificazione equiparata al pubblico. Ha dedotto: violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di trasparenza e buona amministrazione, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione della legge n. 132/1968 e degli artt. 1, comma 18, e 4, comma 12, d.lgs. n. 502/1992, nonché sviamento e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento riguardava la medesima organizzazione ospedaliera e avrebbe dovuto conservare la classificazione, richiamando precedenti trasferimenti di ospedali classificati a società di capitali. Ha chiesto inoltre di acquisire provvedimenti relativi a casi analoghi. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità e infondatezza del ricorso; l’ASL ha eccepito tardività e mancata evocazione di controinteressati, oltre all’infondatezza.
La decisione
La Regione Lazio non è stata estromessa: la classificazione dipende anche da provvedimenti regionali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione della deliberazione regionale n. 534/2021, conosciuta dalla società e presupposta dagli atti ASL: la deliberazione aveva volturato autorizzazione e accreditamento, attribuendo alla società codici da soggetto accreditato, senza disporre la conservazione della classificazione; ne deriva difetto di interesse a impugnare soltanto gli atti successivi. Il TAR ha inoltre ritenuto il ricorso infondato nel merito. La classificazione prevista per gli ospedali degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dipende dal requisito soggettivo del gestore, non dalla sola continuità organizzativa; una società commerciale acquirente, priva di collegamento con l’ente ecclesiastico, non può conservarla. Il richiamo a precedenti casi di diverso trattamento non dimostra l’illegittimità dell’azione amministrativa né una disparità rilevante. La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la deliberazione ASL richiamava la corrispondenza intercorsa con la società in merito ai codici e all’inquadramento, con motivazione per relationem sufficiente. Sono stati respinti anche i profili di violazione normativa, sviamento e difetto d’istruttoria, in quanto le tesi della società non superavano l’assorbente mancanza del requisito soggettivo. L’istanza istruttoria sui casi analoghi è stata dichiarata inammissibile perché diretta a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa e, comunque, inconferente: eventuali precedenti riconoscimenti della classificazione a società commerciali non ne attestano la legittimità. Le eccezioni di tardività e di difetto di contraddittorio sono state lasciate impregiudicate, essendo il ricorso definito per altri profili. Domanda cautelare rinunciata. Spese compensate per la particolarità e novità del caso.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, legge n. 132/1968
Come risulta dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 22.12.1946, n. 834, l’unico soggetto ecclesiastico civilmente riconosciuto, per quanto di interesse, era l’Istituto della Pia Società delle Figlie di San Paolo il quale ha alienato la struttura in causa alla società ricorrente.
La classificazione è collegata alla natura ecclesiastica civilmente riconosciuta dell’ente che esercita l’attività ospedaliera; il trasferimento a una società commerciale priva di tale qualità comporta il venir meno del requisito soggettivo.
art. 1, comma 18, d.lgs. n. 502/1992
Per effetto delle nuove disposizioni, le attività e le funzioni assistenziali erogate dagli ospedali classificati, con oneri a carico del SSN, sono ora esercitate nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi sottoscritti con l’Amministrazione, con l’obbligo di acquisire i titoli di autorizzazione e accreditamento definitivo e di osservare i vincoli di budget imposti a tutti gli erogatori privati accreditati.
Dopo la riforma del 2008, gli ospedali classificati sono soggetti, per le prestazioni a carico del SSN, agli accordi, ai titoli di autorizzazione e accreditamento e ai vincoli di budget previsti per gli erogatori accreditati.
art. 4, comma 12, d.lgs. n. 502/1992
Anche il comma 12 dell’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992 disponeva che: “Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne… gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo”.
La salvaguardia della disciplina degli enti ospedalieri ecclesiastici non esclude che il loro apporto al SSN sia regolato secondo le modalità previste dall’art. 4; la disposizione non estende la classificazione a una società commerciale che subentra nella gestione.
art. 79, comma 2-quinquies, d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008
A seguito della misura economica, resasi necessaria a causa del crescente deficit finanziario della sanità pubblica, il legislatore ha rivisto il carattere della equiparazione sotto il profilo del finanziamento della spesa, imponendo i limiti inderogabili dei tetti di spesa anche alle strutture c.d. “classificate” e agli IRCCS.
La novella ha assoggettato anche le strutture classificate ai tetti di spesa, ridimensionando l’equiparazione agli ospedali pubblici sotto il profilo del finanziamento.
Massime di principio
- La classificazione degli ospedali prevista per gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è legata al requisito soggettivo dell’ente gestore e non si trasferisce automaticamente a una società commerciale che acquisti la struttura, anche se ne prosegue la medesima organizzazione ospedaliera.
- Quando un atto regionale conosciuto dispone la voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento a un nuovo soggetto senza attribuirgli la classificazione preesistente, tale atto costituisce il presupposto lesivo da impugnare; la mancata impugnazione può rendere inammissibile per difetto d’interesse il ricorso contro i successivi atti applicativi.
- È sufficiente la motivazione per relationem quando il provvedimento richiama in modo espresso e identificabile la corrispondenza intercorsa con l’interessato sul tema decisivo dell’inquadramento amministrativo.
- La richiesta istruttoria volta ad acquisire provvedimenti relativi a una pluralità indeterminata di casi analoghi è inammissibile se persegue un controllo generalizzato dell’attività amministrativa; eventuali precedenti difformi non rendono di per sé illegittimo il provvedimento impugnato né provano una disparità di trattamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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