Sentenza n. 2887/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale del 14 ottobre 2025 che non ha riconosciuto le misure compensative per l’aumento dei prezzi dei materiali relative ai lavori di riqualificazione del lungomare di Piazza Attilio Regolo e di via Principe di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, che aveva eseguito i lavori, aveva richiesto l’emissione dei SAL bis e dei certificati straordinari di pagamento per i SAL già emessi, con corresponsione dei maggiori importi calcolati sulla base del prezzario regionale aggiornato ai sensi dell’art. 26 del d.l. 50/2022. Ha impugnato il diniego deducendo violazione e falsa applicazione di tale disposizione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e straripamento. Ha inoltre chiesto la condanna del Comune al pagamento di € 196.883,20. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che il diniego non esprimeva un potere discrezionale o autoritativo; la ricorrente ha aderito all’eccezione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile davanti al giudice amministrativo e declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia riguardasse una questione interpretativa relativa a un meccanismo compensativo obbligatorio, ancorato ai parametri legislativi dei prezzari regionali aggiornati, e non l’esercizio di un potere discrezionale o autoritativo. Non ha deciso nel merito le censure di violazione di legge e di eccesso di potere né la domanda di pagamento. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e nei modi dell’art. 11 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 50/2022
La controversia concerne una mera questione interpretativa relativa ad un meccanismo compensativo ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore ossia ai prezziari regionali aggiornati, di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022, quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia.
La disciplina prevede un meccanismo compensativo obbligatorio basato su parametri legislativi predeterminati, in particolare sui prezzari regionali aggiornati; la controversia sulla sua applicazione, nel caso deciso, non implica l’esercizio di un potere discrezionale o autoritativo.
art. 11 c.p.a.
La giurisdizione va declinata in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e nei modi di cui all’art. 11 del c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario secondo termini e modalità previsti dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Le controversie sull’applicazione del meccanismo compensativo previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022, quando vertono sull’interpretazione di parametri legislativi predeterminati e non implicano l’esercizio di un potere discrezionale o autoritativo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5923/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5924/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5925/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →