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Sentenza

Sentenza del 12/09/2016 n. 5169 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Avviso liquidazione - Notifica eredi - Valore lite - Maggiore ventimila euro - Pagamento parziale - Rileva - Pretesa tributaria residua - Valore lite - Minore ventimila euro - Notifica ricorso introduttivo - Decorso novanta giorni - Successivo deposito Ctp - Eccezione inammissibilità - Esclusione - Data notifica - Termine trenta giorni - Mancato rispetto - Non rileva - Tempestività ricorso - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di successione, che richiedeva 50.879,10 euro di imposta e 6.105,49 euro di sanzioni. Dopo aver pagato 46.295,71 euro, ha contestato soltanto la maggiore imposta residua di 4.583,39 euro e le sanzioni. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo applicabile il termine ordinario di deposito di trenta giorni calcolato sul valore complessivo dell'avviso, superiore a 20.000 euro. La contribuente ha impugnato tale decisione e ha inoltre contestato la tardività della dichiarazione di successione e la determinazione della base imponibile, basata dall'Ufficio su una maggiorazione presuntiva del 10% per i beni mobili.

La decisione

La CTR ha accolto integralmente l'appello. Ha stabilito che il valore della lite deve essere determinato sulla sola parte effettivamente contestata, al netto dell'importo già pagato e delle sanzioni, risultando quindi inferiore a 20.000 euro. Era pertanto obbligatoria la procedura di reclamo-mediazione. Il ricorso, notificato all'Ufficio l'8 maggio 2013 e depositato il 14 ottobre 2013 dopo il decorso dei novanta giorni e tenendo conto della sospensione feriale, è stato ritenuto tempestivo e ammissibile. Nel merito, la sanzione è stata annullata perché la dichiarazione presentata il 31 gennaio 2011, dopo la scadenza caduta di sabato, è stata considerata tempestiva; inoltre, la base imponibile è stata rideterminata utilizzando il valore di 700 euro risultante dall'inventario giudiziale, anziché la maggiorazione presuntiva del 10%. La maggiore imposta di 4.583,39 euro è stata dichiarata non dovuta e l'intero avviso di liquidazione è stato annullato. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese dei due gradi di giudizio, pari complessivamente a 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 22, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria entro trenta giorni dalla proposizione o notifica, a pena di inammissibilità. Nel caso concreto il termine è stato rispettato perché decorreva dopo la procedura di reclamo-mediazione e tenendo conto della sospensione feriale.

  • Art. 17-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro"

    Imponeva, per le liti entro la soglia prevista, la presentazione del reclamo-mediazione quale condizione di procedibilità o ammissibilità del ricorso. Il valore deve essere calcolato sulla pretesa effettivamente contestata, non sull'importo complessivo dell'avviso quando una parte sia già stata pagata e non sia più controversa.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012

    È richiamata per il calcolo del valore della controversia ai fini della mediazione tributaria, escludendo dal valore le sanzioni quando siano contestate autonomamente rispetto al tributo.

  • Art. 155, commi 4 e 5, Codice di procedura civile

    La CTR ne ha escluso l'applicabilità diretta perché il termine per la dichiarazione di successione era amministrativo e non processuale; tuttavia ha ritenuto tempestiva la presentazione effettuata il primo giorno lavorativo successivo, considerata la chiusura degli uffici competenti nella giornata di sabato.

Massime di principio

  • Ai fini del valore della lite tributaria rileva la parte della pretesa effettivamente contestata; gli importi già pagati e non più controversi non devono essere conteggiati.
  • Quando il valore residuo della controversia rientra nella soglia prevista per il reclamo-mediazione, occorre seguire tale procedura e il termine per il deposito del ricorso decorre secondo le regole specifiche dell'art. 17-bis, non semplicemente dalla notifica all'ente impositore.
  • Il deposito oltre trenta giorni dalla notifica del ricorso all'Ufficio non determina automaticamente l'inammissibilità: bisogna verificare se il termine sia stato correttamente calcolato dopo il periodo di novanta giorni della mediazione e considerando le sospensioni applicabili.
  • In materia di successioni, la presentazione di un adempimento amministrativo il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza può essere ritenuta tempestiva quando la scadenza cada in un giorno di chiusura degli uffici competenti, soprattutto in presenza di buona fede e assenza di danno per l'Erario.
  • Una base imponibile presuntiva può essere contestata mediante documentazione oggettiva e proveniente da un pubblico ufficiale; un inventario giudiziale può prevalere su una maggiorazione forfetaria non adeguatamente giustificata.
  • La tempestività e l'ammissibilità del ricorso devono essere valutate separatamente dal merito: un errore dell'ente o del giudice nel determinare il valore della lite non può impedire l'esame della controversia quando il ricorso risulti correttamente proposto.

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