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Circolare

Circolare numero 137 del 15-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare stabilisce che le denunce delle retribuzioni individuali dei lavoratori dipendenti relative all’anno 1994, con modelli 01/M e 03/M, devono essere presentate entro il 31 luglio 1995 da tutte le aziende, sia con modalità cartacea sia su supporto magnetico. Per le Amministrazioni dello Stato il termine è invece il 31 dicembre 1995, ai sensi dell’art. 2, comma 17, del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983. Il termine vale anche per la consegna ai lavoratori della copia delle denunce e per le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti (01/M-INT e 03/M-INT).

Termine di presentazione delle denunce retributive 1994 (modelli 01/M e 03/M)

Termine per la presentazione delle denunce retributive 1994

La circolare disciplina il termine di presentazione delle denunce delle retribuzioni individuali dei lavoratori dipendenti relative all’anno 1994, precisando le scadenze applicabili ai modelli 01/M e 03/M e confermando la validità delle istruzioni di compilazione già fornite in precedenza.

Ambito di applicazione e scadenze

Per le aziende, sia quelle che trasmettono le denunce in forma cartacea sia quelle che utilizzano supporti magnetici, i modelli 01/M e 03/M relativi all’anno 1994 devono essere presentati entro il 31 luglio 1995.

Per le Amministrazioni dello Stato, invece, la presentazione delle denunce individuali è fissata al 31 dicembre 1995, sulla base dell’art. 2, comma 17, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Obblighi collegati alla consegna della copia al lavoratore

La circolare precisa che il termine stabilito per la presentazione all’Istituto dei modelli 01/M deve essere osservato anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, della copia delle denunce.

Denunce integrative per periodi di integrazione salariale

Entro lo stesso termine devono essere presentate anche le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti, mediante i modelli 01/M-INT e 03/M-INT.

Conferma dei modelli e delle istruzioni

La circolare evidenzia infine che i modelli 01/M e 03/M sono identici, per contenuto e tracciato, a quelli dell’anno precedente. Di conseguenza, restano confermate le istruzioni di compilazione già diffuse.

Punti principali

Termine per aziende e modalità di presentazione

I modelli 01/M e 03/M relativi all’anno 1994 devono essere presentati entro il 31 luglio 1995. Il termine riguarda sia le aziende che utilizzano denunce cartacee sia quelle che si avvalgono di supporti magnetici.

Termine per le Amministrazioni dello Stato

Per le Amministrazioni dello Stato la presentazione delle denunce individuali è fissata al 31 dicembre 1995, in applicazione dell’art. 2, comma 17, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Consegna della copia ai lavoratori

Il termine previsto per la presentazione all’Istituto dei modelli 01/M deve essere rispettato anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, della copia delle denunce.

Denunce integrative per integrazione salariale

Entro il medesimo termine del 31 luglio 1995 devono essere presentate anche le denunce integrative riferite a periodi di integrazione salariale relativi ad anni precedenti, mediante i modelli 01/M-INT e 03/M-INT.

Conferma di modelli e istruzioni

I modelli 01/M e 03/M risultano identici, per contenuto e tracciato, a quelli dell’anno precedente; pertanto restano confermate le istruzioni di compilazione già diramate.

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