Circolare numero 138 del 16-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene su più questioni di inquadramento previdenziale e classificazione aziendale. Stabilisce che le pizzerie a taglio e rosticcerie da asporto, se in possesso dei requisiti artigiani, possono essere classificate nel settore artigianato; inquadra nel terziario o nell’artigianato le attività di creazione e manutenzione di aree verdi a seconda dei requisiti dell’impresa; ridefinisce gli effetti della perdita della qualifica artigiana per superamento dei limiti dimensionali; chiarisce l’applicazione della legge n. 407/1990 agli studi professionali; e precisa i requisiti per la classificazione artigiana di autoscuole e scuole nautiche, con particolare riferimento alla partecipazione personale del titolare all’attività.
Nuovi criteri di classificazione per pizzerie a taglio/rosticcerie, aree verdi, artigianato, attività professionali e autoscuole/scuole nautiche
Classificazione di alcune attività nel settore artigianato, terziario e professionale
La circolare interviene su diversi criteri di classificazione previdenziale di attività specifiche, aggiornando indirizzi interpretativi già vigenti e adeguandoli agli orientamenti giurisprudenziali. Le precisazioni riguardano pizzerie a taglio e rosticcerie, manutenzione del verde, perdita della qualifica artigiana per superamento dei limiti dimensionali, studi professionali e autoscuole/scuole nautiche.
Pizzerie a taglio e rosticcerie da asporto
Per le aziende che svolgono attività di pizzeria a taglio e rosticceria da asporto, la circolare supera il precedente orientamento che le assimilava ai ristoranti e simili nel ramo commercio/pubblici esercizi. Se l’impresa possiede i requisiti richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per i periodi in cui tale legge era vigente, e dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, essa può essere classificata nel settore artigianato con csc 4.04.04.
La classificazione artigiana è riconosciuta con effetto dalla data di inizio dell’attività, restando salvi i limiti prescrizionali relativi agli oneri contributivi. La circolare precisa inoltre che l’inquadramento è possibile solo quando:
- non vi siano locali di ristoro destinati al consumo sul posto;
- i cibi siano venduti esclusivamente come prodotti preparati direttamente;
- la vendita possa comprendere solo tipologie di bevande o complementi alimentari normalmente abbinati ai prodotti di rosticceria e pizzeria.
Attività di creazione, sistemazione e manutenzione del verde
Con riferimento alle aziende che eseguono attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private, la circolare integra quanto già disposto con la circolare n. 30 del 27 gennaio 1995. Viene chiarito che esistono imprese che svolgono tale attività come attività unica, ma che non possono essere ricondotte né all’agricoltura né all’edilizia.
Per tali imprese, l’attività può essere classificata nel settore terziario con csc 7.08.08, in quanto prestazione di servizi, a condizione che:
- l’azienda non sia in possesso dei requisiti per essere qualificata agricola;
- l’azienda non risulti iscritta alla CCIAA come impresa edile.
Se l’attività è svolta da un’impresa in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, la stessa va invece classificata nel settore artigianato con csc 4.16.01, in coerenza con il richiamo alle norme dell’art. 49 della legge n. 88/1989.
Effetti del superamento dei limiti dimensionali artigiani
La circolare rivede l’interpretazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di superamento dei limiti dimensionali nelle aziende artigiane. L’orientamento precedente, che faceva decorrere la perdita della qualifica artigiana per l’intero anno solare, viene revocato e sostituito con una disciplina più limitata nel tempo.
Secondo la nuova disposizione amministrativa, la perdita della qualifica artigiana produce effetti solo per il periodo in cui il superamento dei limiti si verifica. In concreto:
- se il superamento dei limiti è entro il 20% e si protrae per più di tre mesi, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese in cui il superamento ha avuto inizio e durano per tutto il periodo di persistenza;
- se il superamento è oltre il 20%, gli effetti decorrono dal giorno stesso in cui il superamento si verifica, indipendentemente dalla durata.
Studi professionali e benefici contributivi ex legge n. 407/1990
Sul tema dell’applicazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la circolare chiarisce che gli studi professionali non possono essere equiparati alle imprese ai fini dei benefici contributivi previsti per i contratti di formazione e lavoro. La distinzione tra "datori di lavoro" e "imprese" è rilevante perché le riduzioni contributive dei commi 2 e 3 dell’art. 8 spettano ai datori di lavoro con qualifica di impresa.
Gli studi professionali, in quanto tali, restano quindi esclusi dall’ambito imprenditoriale e vengono classificati dall’Istituto tra le attività professionali, con contribuzione secondo le aliquote del ramo commercio. Tuttavia, quando l’attività professionale è organizzata in forma societaria, essa assume carattere di impresa e può accedere ai benefici previsti. In tale ipotesi restano attribuiti i csc 7.07.01 e 7.07.02, con codice di autorizzazione 5H per l’attività di studio professionale esercitata in forma di impresa.
Autoscuole e scuole nautiche
La circolare fornisce chiarimenti anche sulla classificazione nel settore artigianato delle aziende che esercitano attività di autoscuola e di scuola nautica, richiamando la circolare n. 296 del 10 novembre 1994, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9051/93 e la legge n. 63/1993.
Viene precisato che la classificazione artigiana non può prescindere dalla presenza, in capo al titolare o ai titolari, dei requisiti richiesti dalle leggi n. 860/1956 e n. 443/1985. In particolare, il titolare deve:
- organizzare l’impresa con il proprio lavoro professionale, anche manuale, eventualmente con quello dei familiari;
- avere piena responsabilità dell’azienda;
- assumere oneri e rischi della direzione e gestione;
- svolgere in misura prevalente il proprio lavoro nell’impresa;
- partecipare abitualmente all’istruzione pratica degli allievi.
Se all’autoscuola si affianca un’attività di certificazione, questa è considerata connessa e funzionale all’attività principale, salvo che presenti una propria autonomia economica e organizzativa tale da richiedere una separata posizione contributiva.
Effetti sui ricorsi pendenti
La circolare dispone anche sul piano procedurale la restituzione di alcuni ricorsi pendenti alle sedi competenti. In particolare, vengono restituiti i ricorsi relativi alle aziende che svolgono attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi e che hanno iniziato l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989, affinché siano definiti direttamente dalle sedi.
Per le pizzerie a taglio e rosticcerie, per l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 443/1985 e per i chiarimenti sull’art. 8 della legge n. 407/1990 alle attività professionali, vengono invece restituiti anche i ricorsi pervenuti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 88/1989.
Punti principali
Pizzeria a taglio e rosticceria
Le aziende che svolgono attività di pizzeria a taglio e rosticceria da asporto, in presenza dei requisiti previsti dalle leggi n. 860/1956 e n. 443/1985, possono essere classificate nel settore artigianato con csc 4.04.04. La circolare riconosce la natura manifatturiera dell’attività con effetto dalla data di inizio, fatti salvi i limiti prescrizionali per gli oneri contributivi. La classificazione è ammessa solo se non vi sono locali di ristoro per il consumo sul posto, e se si procede alla sola vendita dei prodotti preparati direttamente, con eventuale abbinamento di bevande o complementi alimentari normalmente connessi alla vendita.
Aree verdi: inquadramento nel terziario o nell’artigianato
Le imprese che svolgono attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private, possono essere classificate nel settore terziario con csc 7.08.08 quando l’attività è svolta come servizio e l’azienda non possiede i requisiti per essere qualificata agricola né risulta iscritta alla CCIAA come azienda edile. Se l’attività è svolta da un’impresa in possesso dei requisiti della legge n. 443/1985, essa va invece classificata nel settore artigianato con csc 4.16.01.
Perdita della qualifica artigiana per superamento dei limiti dimensionali
Viene rivista l’interpretazione dell’art. 5 della legge n. 443/1985: la perdita della qualifica artigiana non produce più effetti per l’intero anno solare, ma soltanto per il periodo in cui il superamento dei limiti dimensionali si verifica. Se il superamento resta entro il 20% e dura oltre tre mesi, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese in cui il superamento inizia e permangono per tutta la durata della violazione. Se il superamento è oltre il 20%, gli effetti decorrono dal giorno stesso in cui il superamento si verifica, a prescindere dalla durata.
Applicazione dell’art. 8 della legge n. 407/1990 agli studi professionali
La circolare chiarisce che gli studi professionali non sono equiparabili alle imprese ai fini dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 407/1990 per i contratti di formazione e lavoro. La distinzione tra datori di lavoro e imprese rileva perché i commi 2 e 3 dell’art. 8 riconoscono le agevolazioni ai datori di lavoro con qualifica di impresa. Tuttavia, se l’attività professionale è esercitata in forma societaria, alla stessa va riconosciuto carattere di impresa; in tal caso restano attribuibili i csc 7.07.01 e 7.07.02, con codice di autorizzazione 5H.
Autoscuole e scuole nautiche in settore artigianato
Per l’inquadramento artigiano delle aziende che gestiscono autoscuole e scuole nautiche non basta il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 9051/93 e alla legge n. 63/1993: occorre che sussistano anche i requisiti delle leggi n. 860/1956 e n. 443/1985. In particolare, il titolare deve organizzare e gestire l’impresa con il proprio lavoro, prevalentemente personale, e partecipare abitualmente all’istruzione pratica degli allievi. Se all’autoscuola si affianca l’attività di certificazione, questa si considera connessa e funzionale salvo che presenti autonoma rilevanza economica e organizzativa tale da giustificare una posizione contributiva separata.
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