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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25460/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (i) prima censura per illogicità della motivazione e violazione degli artt. 642, comma 2, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., lamentando l'assenza di autonoma valutazione da parte della Corte d'Appello, l'insufficiente prova della consapevolezza della Capobianco circa la richiesta di risarcimento inoltrata dal fidanzato e la possibile inconsapevolezza della sottoscrizione sul modulo CID; (ii) seconda censura per violazione dell'art. 131-bis cod. pen., deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto considerata l'assenza di precedenti, il carattere isolato dell'episodio e la ridotta offensività; (iii) terza censura per violazione dell'art. 20-bis cod. pen., lamentando la mancata motivazione sul rigetto della richiesta di pene sostitutive e richiamando la necessità di esclusione del pericolo di recidiva e una prognosi favorevole all'adempimento delle prescrizioni per l'applicazione delle pene sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Sul merito: (i) il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'Appello si è adeguatamente confrontata con le principali deduzioni difensive; in presenza di una doppia conforme non è richiesta una disamina puntuale di ogni risultanza, e la motivazione d'appello è stata ritenuta logica e adeguata, avendo richiamato elementi (sottoscrizione sul modulo CID come conducente; accesso al pronto soccorso per danni correlati al sinistro) che giustificano la ritenuta consapevolezza della frode; (ii) il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis avendo rilevato un'azione fraudolenta di elevata offensività e collegata a un'elaborata collaborazione tra più soggetti, incompatibile con la particolare tenuità; (iii) il terzo motivo è infondato: la ricorrente ha comunque beneficiato della sospensione condizionale della pena e la normativa recente non ha modificato i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive tali da obbligare l'applicazione di pene sostitutive; inoltre la prescrizione non era spirata (fatto commesso il 12/06/2017; termine prorogato pari a sette anni e sei mesi più 476 giorni di sospensione, con scadenza al 3/04/2026). Non si è disposta la liquidazione delle spese in favore della parte civile perché questa non ha contribuito alla decisione in udienza.

Norme richiamate

  • art. 642, comma 2, cod. pen.

    Norma che disciplina la frode assicurativa (come contestata): la Corte ha ritenuto provata la partecipazione consapevole della ricorrente sulla base degli elementi processuali richiamati.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul principio di motivazione: la Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione d'appello è adeguata anche in presenza di doppia conforme e non richiede analisi puntuale di ogni deduzione difensiva.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: applicabile solo quando la fattispecie, valutata complessivamente (condotta, danno, colpevolezza), presenti offensività minima; esclusa nel caso di frodi organizzate tra più soggetti.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma relativa alle pene sostitutive: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul rifiuto delle pene sostitutive; inoltre la sospensione condizionale concessa alla ricorrente non è incompatibile con le disposizioni di recente riforma.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla riforma processuale: la modifica non ha inciso sui rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive nella fattispecie esaminata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • d.lgs. n. 150/2022; d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3

    Rilevate come riferimenti normativi delle riforme penali e processuali: la Corte ha chiarito che le modifiche non hanno mutato i rapporti tra sospensione condizionale della pena e pene sostitutive nella materia oggetto di giudizio.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme (conferme di primo e secondo grado), il giudice di appello non è tenuto a riesaminare puntualmente tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una motivazione logica e globale che mostri di aver considerato i fatti decisivi.
  • La mancata confutazione espressa di tutte le argomentazioni difensive non implica automaticamente vizio di motivazione se le ragioni della decisione sono comunque ricavabili dalla lettura complessiva del provvedimento.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva della condotta, del danno e della colpevolezza: non si applica a condotte fraudolente organizzate o con offensività non minima.
  • Le pene sostitutive e la sospensione condizionale della pena restano discipline distinte; novità normative non sempre alterano i rapporti tra queste istituzioni salvo espressa disciplina normativa che le modifichi.
  • La parte civile che si limiti a depositare memoria senza intervenire nella discussione in udienza e senza contribuire alla decisione difficilmente otterrà la liquidazione delle spese di cassazione a carico dell'imputato.
  • Il termine di prescrizione va calcolato sommando la durata base, eventuali proroghe e i giorni di sospensione del termine: l'accertamento preciso può decidere dell'eventuale estinzione del reato.

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