Cassazione Penale, Sentenza n. 25460/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (i) prima censura per illogicità della motivazione e violazione degli artt. 642, comma 2, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., lamentando l'assenza di autonoma valutazione da parte della Corte d'Appello, l'insufficiente prova della consapevolezza della Capobianco circa la richiesta di risarcimento inoltrata dal fidanzato e la possibile inconsapevolezza della sottoscrizione sul modulo CID; (ii) seconda censura per violazione dell'art. 131-bis cod. pen., deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto considerata l'assenza di precedenti, il carattere isolato dell'episodio e la ridotta offensività; (iii) terza censura per violazione dell'art. 20-bis cod. pen., lamentando la mancata motivazione sul rigetto della richiesta di pene sostitutive e richiamando la necessità di esclusione del pericolo di recidiva e una prognosi favorevole all'adempimento delle prescrizioni per l'applicazione delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Sul merito: (i) il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'Appello si è adeguatamente confrontata con le principali deduzioni difensive; in presenza di una doppia conforme non è richiesta una disamina puntuale di ogni risultanza, e la motivazione d'appello è stata ritenuta logica e adeguata, avendo richiamato elementi (sottoscrizione sul modulo CID come conducente; accesso al pronto soccorso per danni correlati al sinistro) che giustificano la ritenuta consapevolezza della frode; (ii) il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis avendo rilevato un'azione fraudolenta di elevata offensività e collegata a un'elaborata collaborazione tra più soggetti, incompatibile con la particolare tenuità; (iii) il terzo motivo è infondato: la ricorrente ha comunque beneficiato della sospensione condizionale della pena e la normativa recente non ha modificato i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive tali da obbligare l'applicazione di pene sostitutive; inoltre la prescrizione non era spirata (fatto commesso il 12/06/2017; termine prorogato pari a sette anni e sei mesi più 476 giorni di sospensione, con scadenza al 3/04/2026). Non si è disposta la liquidazione delle spese in favore della parte civile perché questa non ha contribuito alla decisione in udienza.
Norme richiamate
art. 642, comma 2, cod. pen.
Norma che disciplina la frode assicurativa (come contestata): la Corte ha ritenuto provata la partecipazione consapevole della ricorrente sulla base degli elementi processuali richiamati.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul principio di motivazione: la Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione d'appello è adeguata anche in presenza di doppia conforme e non richiede analisi puntuale di ogni deduzione difensiva.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: applicabile solo quando la fattispecie, valutata complessivamente (condotta, danno, colpevolezza), presenti offensività minima; esclusa nel caso di frodi organizzate tra più soggetti.
art. 20-bis cod. pen.
Norma relativa alle pene sostitutive: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul rifiuto delle pene sostitutive; inoltre la sospensione condizionale concessa alla ricorrente non è incompatibile con le disposizioni di recente riforma.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla riforma processuale: la modifica non ha inciso sui rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive nella fattispecie esaminata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
d.lgs. n. 150/2022; d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3
Rilevate come riferimenti normativi delle riforme penali e processuali: la Corte ha chiarito che le modifiche non hanno mutato i rapporti tra sospensione condizionale della pena e pene sostitutive nella materia oggetto di giudizio.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme (conferme di primo e secondo grado), il giudice di appello non è tenuto a riesaminare puntualmente tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una motivazione logica e globale che mostri di aver considerato i fatti decisivi.
- La mancata confutazione espressa di tutte le argomentazioni difensive non implica automaticamente vizio di motivazione se le ragioni della decisione sono comunque ricavabili dalla lettura complessiva del provvedimento.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva della condotta, del danno e della colpevolezza: non si applica a condotte fraudolente organizzate o con offensività non minima.
- Le pene sostitutive e la sospensione condizionale della pena restano discipline distinte; novità normative non sempre alterano i rapporti tra queste istituzioni salvo espressa disciplina normativa che le modifichi.
- La parte civile che si limiti a depositare memoria senza intervenire nella discussione in udienza e senza contribuire alla decisione difficilmente otterrà la liquidazione delle spese di cassazione a carico dell'imputato.
- Il termine di prescrizione va calcolato sommando la durata base, eventuali proroghe e i giorni di sospensione del termine: l'accertamento preciso può decidere dell'eventuale estinzione del reato.
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