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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17769/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società che gestisce una casa di riposo ha impugnato un verbale di accertamento e recupero contributivo dell’INPS, fondato su attività ispettiva dell’Ispettorato del lavoro, con cui l’attività svolta da quattro infermiere, formalmente qualificate come libere professioniste, era stata riqualificata come lavoro subordinato. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie procedimentali, sostenendo di aver conosciuto solo in giudizio le dichiarazioni rese dalle lavoratrici nel verbale unico di accertamento e di aver quindi subito una compressione delle difese nel rito del lavoro; (2) violazione dell’art. 166 c.p.c. e dell’art. 2094 c.c., lamentando che la decisione fosse fondata su dichiarazioni testimoniali non attendibili, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi; (3) violazione dell’art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto possibile l’accertamento della subordinazione nonostante la qualificazione formale del rapporto come lavoro autonomo/professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudizio promosso dalla società era un giudizio sul rapporto contributivo e non sulla legittimità del verbale ispettivo in sé; il verbale ispettivo costituisce fonte di prova liberamente valutabile nel giudizio e non è stata dimostrata alcuna concreta lesione del diritto di difesa né quali difese ulteriori sarebbero state precluse. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mira a contestare la valutazione del materiale probatorio e l’apprezzamento di attendibilità delle fonti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che non era contestata l’interpretazione dell’art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003, ma solo la ricostruzione fattuale della natura subordinata del rapporto, con richiesta sostanziale di riesame del merito istruttorio. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione sostanziale dell’INPS; è stato altresì dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale; la Corte esclude che, nel giudizio sul rapporto contributivo, la sua violazione sia dimostrata in base alla sola mancata conoscenza preventiva delle dichiarazioni acquisite nel verbale.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1 e 3

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la violazione delle garanzie del procedimento amministrativo; la Corte non ravvisa un vizio decisivo del procedimento rilevante nel giudizio sul rapporto.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12

    Richiamato quale disciplina estesa alle attività ispettive degli enti previdenziali; la Corte lo considera nel contesto delle doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale, ma afferma che la tutela del rapporto sostanziale è assorbente nel giudizio successivo.

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. d), conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106

    "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria"

    È la norma invocata per estendere le garanzie dello Statuto del contribuente alle ispezioni INPS; la Corte però esclude che la sua applicazione comporti, nel caso concreto, l’accoglimento della censura sul contraddittorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il rapporto ispettivo è considerato fonte di prova liberamente valutabile dal giudice insieme agli altri elementi istruttori; non fa piena prova fino a querela di falso.

  • art. 166 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo, ma la Corte lo considera non decisivo perché la censura mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato; la Corte osserva che la critica investe l’accertamento di fatto e quindi non è deducibile come vizio di legittimità.

  • art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003

    La Corte territoriale lo aveva citato solo per affermare che il relativo principio non impedisce l’accertamento in concreto della subordinazione anche se le parti abbiano formalmente qualificato il rapporto come lavoro libero-professionale; in cassazione non viene censurata l’interpretazione della norma ma la ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure sono formulate come violazioni di legge, ma la Corte rileva che, in concreto, mirano a contestare accertamenti di fatto e quindi eccedono il perimetro del motivo di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per ribadire che non è consentito in cassazione censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali o il convincimento del giudice di merito.

  • artt. 414, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamati per il principio di circolarità tra allegazione, contestazione e prova nel processo del lavoro, con riferimento ai verbali ispettivi degli enti previdenziali.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 414 c.p.c. per delimitare l’onere di contestazione nel giudizio sul rapporto previdenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal soggetto inciso da un verbale ispettivo per l’accertamento negativo del credito contributivo, il verbale dell’ente previdenziale non è sindacato come atto amministrativo in sé, ma opera come elemento di prova liberamente valutabile dal giudice nel processo sul rapporto.
  • L’eventuale mancata previa conoscenza delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non determina di per sé la nullità della pretesa contributiva, se nel giudizio di merito la parte ha potuto difendersi e non dimostra in concreto quali allegazioni o prove ulteriori le siano state precluse.
  • La contestazione della credibilità, attendibilità o sufficienza delle prove raccolte appartiene al giudice di merito e non può essere trasformata in un motivo di ricorso per cassazione sotto forma di violazione di legge.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere un riesame della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • La qualificazione formale del rapporto operata dalle parti non impedisce al giudice di accertarne in concreto la natura subordinata sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Nel processo del lavoro relativo all’obbligo contributivo, la tutela del contraddittorio procedimentale non assume un’autonoma rilevanza se la posizione sostanziale della parte è pienamente protetta nel successivo giudizio sul rapporto.

Come è indicizzato

MaterieProveRicorso per cassazioneContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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