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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 3965 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - Atto di fusione per incorporazione - Onlus.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'atto di fusione per incorporazione tra due Onlus è stato ricondotto agli atti costitutivi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Di conseguenza, l'atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa e non all'imposta proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'atto di fusione per incorporazione di una Onlus in un'altra Onlus. La questione centrale è se tale operazione possa rientrare negli "atti costitutivi" delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, soggetti all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11-bis della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986. La decisione interpreta in senso ampio il concetto di costituzione, includendovi non solo la creazione originaria di un'associazione, ma anche l'incorporazione di un ente in un'altra associazione.

Norme richiamate

  • Articolo 11-bis, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'agevolazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi delle Onlus comprende anche gli atti di fusione per incorporazione tra enti aventi la medesima natura.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il Testo unico dell'imposta di registro costituisce il quadro normativo nell'ambito del quale la fusione tra Onlus è stata assoggettata a imposta fissa.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, il concetto di atto costitutivo di un ente può essere interpretato in senso sostanziale e non limitato alla sola nascita originaria dell'associazione.
  • Quando una fusione per incorporazione produce la continuazione dell'attività non lucrativa nell'ente incorporante, l'operazione può rientrare nel regime agevolato previsto per gli atti delle Onlus.
  • Per applicare l'imposta fissa è essenziale che gli enti coinvolti possiedano effettivamente i requisiti richiesti dalla normativa agevolativa e che l'operazione sia coerente con le finalità non lucrative.
  • La qualificazione fiscale dell'atto dipende dalla sua sostanza giuridica e dagli effetti dell'operazione, non soltanto dalla denominazione formale di fusione.

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