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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/892

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di ulteriori sei mesi il regime transitorio relativo al trattamento prudenziale delle esposizioni degli enti verso le controparti centrali. La misura evita un aumento immediato e potenzialmente significativo dei requisiti di fondi propri in attesa della conclusione delle procedure di autorizzazione o riconoscimento delle CCP. La Commissione giustifica la proroga con il rischio di perturbazioni sui mercati finanziari, sia nell’Unione sia nei mercati collegati a CCP di paesi terzi. Il nuovo termine finale del periodo transitorio è fissato al 15 dicembre 2016.

Proroga di sei mesi dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali (CCP).

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento stabiliti nell’Unione che hanno esposizioni verso controparti centrali ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché alle CCP cui tali esposizioni si riferiscono. Incide sia sulle CCP stabilite nell’Unione sia su talune CCP di paesi terzi ancora in attesa di autorizzazione o riconoscimento. La proroga riguarda i periodi transitori previsti dall’articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall’articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, come già prorogati da precedenti regolamenti di esecuzione. Non introduce esclusioni ulteriori, ma estende temporalmente l’applicazione del regime transitorio fino al 15 dicembre 2016.

Proroga dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione interviene nel quadro della disciplina prudenziale bancaria e dei mercati finanziari per prorogare ulteriormente il regime transitorio applicabile alle esposizioni degli enti verso le controparti centrali. La finalità dichiarata è evitare che, in attesa del completamento delle procedure di autorizzazione e riconoscimento delle CCP, gli enti siano costretti a fronteggiare requisiti di fondi propri più onerosi con possibili effetti destabilizzanti sui mercati.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Il testo si inserisce nel coordinamento tra il regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento, e il regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. I considerando spiegano che il periodo transitorio era stato introdotto per consentire una gestione ordinata della fase di autorizzazione e riconoscimento delle CCP, evitando perturbazioni dei mercati internazionali e penalizzazioni eccessive per gli enti esposti verso CCP ancora non pienamente conformi al nuovo quadro.

Ambito del regime transitorio

La proroga riguarda due serie di disposizioni collegate:

  • l’articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo al trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP qualificate;
  • l’articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, che impone a talune CCP obblighi di notifica dell’importo totale del margine iniziale ricevuto dai partecipanti diretti per un periodo limitato.

Il regolamento precisa che la proroga si applica sia alle CCP stabilite nell’Unione sia a diverse CCP di paesi terzi ancora in attesa di riconoscimento, nonché agli enti stabiliti nell’Unione e, ove rilevante, alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione. Non vengono introdotte nuove definizioni o ulteriori esclusioni, ma viene semplicemente esteso nel tempo un regime già esistente.

Ragioni pratiche della proroga

La Commissione osserva che la procedura di autorizzazione delle CCP stabilite nell’Unione non sarà completata entro il 15 giugno 2016 e che restano ancora due CCP dell’Unione in attesa di autorizzazione. Analogamente, per le CCP di paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento, non tutte le procedure potranno chiudersi in tempo utile. In assenza di proroga, gli enti esposti verso tali CCP subirebbero un aumento significativo dei requisiti di fondi propri, con il rischio di:

  • ritiro dei partecipanti diretti;
  • interruzione, anche temporanea, dei servizi di compensazione offerti ai clienti;
  • perturbazioni nei mercati serviti dalle CCP e, potenzialmente, nei mercati dell’Unione in generale.

Contenuto dispositivo

L’unica disposizione sostanziale del regolamento è la proroga di sei mesi dei periodi transitori già in essere. Il nuovo termine finale è fissato al 15 dicembre 2016. La misura si innesta su una sequenza di precedenti proroghe disposte dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014, (UE) 2015/880 e (UE) 2015/2326.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Proroga dei periodi transitori

L’articolo 1 proroga di ulteriori sei mesi, fino al 15 dicembre 2016, i periodi di 15 mesi previsti dall’articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall’articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014, (UE) 2015/880 e (UE) 2015/2326.

Motivazione della proroga

La Commissione fonda l’intervento sulla necessità di evitare perturbazioni dei mercati e aumenti dei requisiti di fondi propri per gli enti esposti verso CCP la cui procedura di autorizzazione o riconoscimento non sia ancora conclusa. Il regolamento evidenzia che, in assenza di proroga, potrebbero derivarne effetti negativi sui partecipanti diretti e sulla continuità dei servizi di compensazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziariprudenziario bancariomercati finanziariinfrastrutture di mercatocompensazione centrale

Testo integrale

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