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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/574

Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole tecniche vincolanti sulla sincronizzazione degli orologi e sulla precisione della marcatura temporale per la registrazione degli eventi di negoziazione. L’obiettivo è consentire alle autorità competenti di ricostruire con precisione il ciclo di vita degli ordini, confrontare gli eventi tra diverse sedi di negoziazione e rafforzare la sorveglianza contro gli abusi di mercato. Le prescrizioni variano in funzione del tipo di sistema di negoziazione e dell’attività svolta, con requisiti più rigorosi per la negoziazione algoritmica ad alta frequenza e più flessibili per voice trading e operazioni concordate.

Regolamento delegato che fissa i requisiti tecnici di precisione e sincronizzazione degli orologi per la registrazione di data e ora degli eventi da segnalare nei mercati finanziari.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori delle sedi di negoziazione e ai loro membri o partecipanti, con riferimento agli orologi e ai sistemi utilizzati per registrare la data e l’ora degli eventi da segnalare nell’ambito delle attività di negoziazione. Copre sia i sistemi di negoziazione delle sedi sia le attività dei membri/partecipanti, includendo la sincronizzazione con l’UTC, i limiti di divergenza massima e la granularità della marcatura temporale. Sono previste deroghe o regimi meno stringenti per i sistemi di voice trading, per i sistemi basati sulla richiesta di quotazione con intervento umano o senza negoziazione algoritmica e per i sistemi che formalizzano operazioni concordate; il regolamento si applica dal 3 gennaio 2018 in tutti gli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2017/574 sulla precisione degli orologi

Il regolamento integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) con norme tecniche di regolamentazione sul grado di precisione degli orologi utilizzati per registrare data e ora degli eventi da segnalare. La disciplina risponde all’esigenza di garantire la ricostruzione temporale degli ordini, la comparabilità degli eventi tra sedi di negoziazione e il rafforzamento della sorveglianza contro gli abusi di mercato.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la sincronizzazione degli orologi è funzionale sia alla trasparenza post-negoziazione sia al monitoraggio trasversale degli ordini. La Commissione sottolinea che, dato l’elevato volume di ordini in alcune sedi di negoziazione, una granularità di un secondo non è sufficiente per talune attività, soprattutto quelle ad alta frequenza; per questo vengono fissati requisiti minimi differenziati in base alla latenza e al tipo di attività.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si applicano ai gestori delle sedi di negoziazione e ai loro membri o partecipanti, con riferimento agli orologi e ai sistemi usati per registrare gli eventi da segnalare. Il regolamento copre la sincronizzazione con l’UTC, la divergenza massima consentita, la granularità della marcatura temporale e l’obbligo di tracciabilità tecnica rispetto alla fonte temporale comune.

Tempo di riferimento: UTC e modalità di sincronizzazione

L’articolo 1 impone che gli orologi siano sincronizzati con l’UTC mantenuto dai centri di metrologia del tempo indicati nell’ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures. È ammessa, in alternativa, la sincronizzazione con UTC disseminato da un sistema satellitare, purché ogni scostamento sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale. La scelta del riferimento unico serve a consentire alle autorità di ricostruire gli eventi in sequenza coerente e comparabile tra sedi diverse.

Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione

L’articolo 2 distingue i requisiti in base alla latenza da gateway a gateway del sistema di negoziazione:

  • se la latenza è superiore a 1 millisecondo, la divergenza massima dall’UTC è di 1 millisecondo e la granularità deve essere di almeno 1 millisecondo;
  • se la latenza è pari o inferiore a 1 millisecondo, la divergenza massima dall’UTC è di 100 microsecondi e la granularità deve essere di almeno 1 microsecondo. Per i sistemi di voice trading, per i sistemi basati sulla richiesta di quotazione con risposta manuale o senza negoziazione algoritmica, e per i sistemi che formalizzano operazioni concordate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, la soglia è meno severa: scostamento massimo di 1 secondo e marcatura temporale con granularità di almeno 1 secondo. Se un gestore opera più tipologie di sistemi, ciascuno deve rispettare il proprio standard applicabile.

Grado di precisione per i membri o partecipanti

L’articolo 3 impone ai membri o partecipanti di adeguare gli orologi usati per registrare gli eventi da segnalare alla tabella 2 dell’allegato. Per la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza valgono 100 microsecondi di divergenza massima dall’UTC e una granularità di 1 microsecondo o migliore. Per voice trading, request for quote con intervento umano o senza negoziazione algoritmica, e operazioni concordate, il limite è di 1 secondo con granularità di 1 secondo o migliore. Per tutte le altre attività di negoziazione il limite è di 1 millisecondo con granularità di 1 millisecondo o migliore.

Tracciabilità rispetto all’UTC e controlli interni

L’articolo 4 richiede l’istituzione di un sistema di tracciabilità rispetto all’UTC da parte di gestori, membri e partecipanti. La tracciabilità deve poter essere dimostrata mediante documentazione dell’architettura, del funzionamento e delle specifiche del sistema. I soggetti interessati devono inoltre identificare il punto esatto in cui viene applicata la marcatura temporale e dimostrare che tale punto resti coerente nel sistema. È prevista una verifica di conformità almeno annuale.

Allegato: tabelle di precisione

L’allegato contiene i parametri tecnici vincolanti. La tabella 1 riguarda i gestori delle sedi di negoziazione e la tabella 2 i membri o partecipanti. In entrambi i casi il regolamento collega il livello di precisione alla tipologia di sistema o attività, distinguendo tra scenari ad alta intensità di eventi e scenari in cui l’intervento umano o la struttura del processo rendono sufficiente una granularità meno fine.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 3 gennaio 2018. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Tempo di riferimento e sincronizzazione con l’UTC

Gli orologi usati per registrare data e ora degli eventi da segnalare devono essere sincronizzati con il tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto dai centri di metrologia del tempo elencati nell’ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures. È ammessa anche la sincronizzazione con l’UTC disseminato da un sistema satellitare, a condizione che ogni scostamento dall’UTC sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale.

Precisione degli orologi dei gestori delle sedi di negoziazione

I gestori delle sedi di negoziazione devono rispettare i gradi di precisione indicati nella tabella 1 dell’allegato, in funzione della latenza da gateway a gateway del rispettivo sistema di negoziazione. Se la latenza è superiore a 1 millisecondo, la divergenza massima dall’UTC è pari a 1 millisecondo e la granularità della marcatura temporale deve essere di 1 millisecondo o migliore. Se la latenza è pari o inferiore a 1 millisecondo, la divergenza massima dall’UTC è pari a 100 microsecondi e la granularità deve essere di 1 microsecondo o migliore.

Regime speciale per voice trading, request for quote e operazioni concordate

In deroga al regime generale, per i sistemi di voice trading, per i sistemi basati sulla richiesta di quotazione in cui la risposta richiede intervento umano o non consente negoziazione algoritmica, e per i sistemi che formalizzano operazioni concordate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, gli orologi non devono discostarsi di più di 1 secondo dall’UTC e l’ora deve essere registrata con granularità di almeno 1 secondo.

Pluralità di sistemi di negoziazione presso lo stesso gestore

I gestori che operano più tipi di sistemi di negoziazione devono garantire che ciascun sistema rispetti il grado di precisione applicabile al corrispondente tipo di sistema, secondo le regole generali e le deroghe previste.

Precisione per i membri o partecipanti delle sedi di negoziazione

I membri o partecipanti devono assicurare che gli orologi usati per registrare l’ora degli eventi da segnalare rispettino i gradi di precisione della tabella 2 dell’allegato. Per la negoziazione algoritmica ad alta frequenza vale il limite di 100 microsecondi di divergenza massima dall’UTC e una granularità di 1 microsecondo o migliore; per voice trading, request for quote con intervento umano o senza negoziazione algoritmica, e operazioni concordate, vale il limite di 1 secondo e una granularità di 1 secondo o migliore; per tutte le altre attività di negoziazione vale il limite di 1 millisecondo e una granularità di 1 millisecondo o migliore.

Sistema di tracciabilità rispetto all’UTC e verifica annuale

Gestori delle sedi di negoziazione e membri/partecipanti devono istituire un sistema di tracciabilità rispetto all’UTC e dimostrarne la tracciabilità documentandone architettura, funzionamento e specifiche. Devono inoltre individuare il punto esatto in cui viene applicata la marcatura temporale, dimostrare che tale punto rimane coerente nel sistema e verificare la conformità del sistema almeno una volta l’anno.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariabusi di mercatotrasparenza post-negoziazionenegoziazione algoritmicavigilanza dei mercati

Testo integrale

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