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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/103

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 della Commissione, del 15 gennaio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH&Co.KG) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014

Normativa europea32026R0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi destinati alle scrofe, confermandone l’inquadramento tra gli additivi zootecnici e gli stabilizzatori della flora intestinale. La Commissione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’assenza di necessità di una nuova valutazione di efficacia e di specifiche misure di monitoraggio post-immissione sul mercato. Contestualmente, il testo introduce prescrizioni di protezione per gli utilizzatori e abroga il precedente regolamento di esecuzione del 2014. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi destinati alle scrofe, con abrogazione della precedente autorizzazione del 2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, in relazione all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 quale additivo per mangimi destinati alle scrofe. L’autorizzazione è rinnovata per la categoria "additivi zootecnici" e per il gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri e si applica alle condizioni e per il periodo indicati nell’allegato; non disciplina altri impieghi, altre specie animali o altri additivi. Restano ferme le prescrizioni generali del diritto UE in materia di sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi destinati alle scrofe

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 quale additivo per mangimi destinati alle scrofe. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 19 marzo 2025, nonché sulle valutazioni del laboratorio di riferimento. Contestualmente, il regolamento abroga la precedente autorizzazione del 2014 e introduce indicazioni specifiche per la tutela degli utilizzatori.

Quadro normativo e motivazioni del rinnovo

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per mangimi. Considera che un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134, originariamente attribuito alla specie Enterococcus faecium, era già autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2.

Valutazione di sicurezza e conclusioni EFSA

Nel parere del 19 marzo 2025, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato continua a essere sicuro per le scrofe, per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre precisato che la forma in polvere non è irritante per pelle e occhi, mentre per la forma granulata non è possibile giungere alla stessa conclusione. Entrambe le forme sono considerate sensibilizzanti per la pelle e le vie respiratorie, e ogni esposizione per tali vie è ritenuta rischiosa.

Efficacia, monitoraggio e metodo di analisi

L’EFSA ha ritenuto non necessario riesaminare l’efficacia dell’additivo, poiché la domanda di rinnovo non introduce modifiche alle condizioni di autorizzazione suscettibili di incidere su tale aspetto. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato. Quanto al metodo di analisi, il laboratorio di riferimento ha confermato che le conclusioni e raccomandazioni già formulate nella precedente autorizzazione restano valide e applicabili alla domanda attuale; di conseguenza, in base all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una nuova relazione di valutazione.

Condizioni autorizzative riportate nell’allegato

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1841 e il titolare dell’autorizzazione in Lactosan GmbH&Co.KG. La composizione è indicata come preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g sia nella forma in polvere sia nella forma granulata microincapsulata. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Enterococcus lactis DSM 7134.

Per i mangimi completi per scrofe è previsto un tenore minimo di 5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. L’allegato impone inoltre:

  • di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
  • qualora tali rischi non possano essere eliminati, di utilizzare dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle.

Il metodo di analisi comprende il conteggio mediante spatolamento superficiale o semina per inclusione su agar bile esculina azide o agar Slanetz e Bartley (EN 15788) e l’identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA. Il periodo di autorizzazione termina il 5 febbraio 2036.

Abrogazione del precedente regolamento e applicazione temporale

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014, che costituiva la base della precedente autorizzazione decennale. L’articolo 3 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la disciplina ordinaria degli atti regolamentari dell’Unione.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134, identificato nell’allegato, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni tecniche e d’uso ivi previste.

Ambito soggettivo e destinazione d’uso

L’additivo è autorizzato per i mangimi destinati alle scrofe, con un tenore minimo di 5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il titolare dell’autorizzazione è Lactosan GmbH&Co.KG; il numero di identificazione dell’additivo è 4b1841.

Condizioni di impiego e tutela degli utilizzatori

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle.

Base tecnico-scientifica del rinnovo

La Commissione richiama il parere EFSA del 19 marzo 2025, che conferma la sicurezza del preparato alle condizioni d’uso attualmente autorizzate per scrofe, consumatori e ambiente. L’EFSA ha inoltre rilevato che la forma in polvere non è irritante per pelle e occhi, mentre per la forma granulata non è possibile concludere allo stesso modo; entrambe le forme sono considerate sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie.

Valutazione dell’efficacia e monitoraggio

L’EFSA ha ritenuto non necessario valutare l’efficacia, poiché la domanda di rinnovo non propone modifiche delle condizioni originarie che incidano sull’efficacia dell’additivo. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Metodo di analisi e ruolo del laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento ha confermato la validità delle conclusioni e raccomandazioni già formulate nella precedente autorizzazione per il metodo di analisi dell’additivo. Per tale ragione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Abrogazione del precedente regime autorizzatorio

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014, che aveva inizialmente autorizzato il preparato per dieci anni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 febbraio 2036.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animalesicurezza sul lavoroautorizzazioni e controlli

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