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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/99

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/99 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, dopo riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, il mantenimento delle misure antidumping sui persolfati originari della RPC. La Commissione conclude che, in caso di cessazione delle misure, vi è un elevato rischio di reiterazione del dumping e un conseguente rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per singole società e per tutte le altre importazioni, accompagnato da una specifica condizione documentale per beneficiare dell’aliquota individuale più favorevole.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori nell’UE e, per le aliquote individuali, le società espressamente indicate nel regolamento; le importazioni prive della fattura commerciale valida richiesta ricadono nell’aliquota residuale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/99: dazio antidumping definitivo sui persolfati originari della RPC

Il regolamento adotta, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sui perossisolfati (persolfati) importati dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda la decisione sull’accertamento di un rischio elevato di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, in un contesto di capacità produttiva cinese significativa, mercato UE attrattivo e prezzi di esportazione inferiori al valore normale costruito.

Procedura e antecedenti delle misure

Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (CE) n. 1184/2007, con aliquote differenziate per società: una società aveva ottenuto un dazio individuale del 24,5 %, un’altra era stata inizialmente esclusa e per tutte le altre imprese era stato applicato un dazio del 71,8 %. Le misure sono poi state prorogate nel 2013 e nel 2020; nel 2020, a seguito di un’inchiesta antielusione, la società precedentemente esclusa è stata assoggettata anch’essa al dazio del 71,8 %.

Il riesame in previsione della scadenza è stato richiesto il 16 ottobre 2024 da RheinPerChemie GmbH e United Initiators GmbH, che rappresentavano il 100 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha aperto l’inchiesta il 17 gennaio 2025; il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, mentre il periodo in esame per l’analisi del pregiudizio copre dal 1° gennaio 2021 fino alla fine del periodo di riesame.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da perossisolfati, compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20). Il regolamento descrive gli usi industriali principali: iniziatori di polimerizzazione, preparazione delle superfici, incisione di circuiti stampati, cosmetica, sbozzimatura tessile, carta, disinfezione, sintesi organica e bonifica del suolo.

La Commissione conferma che il prodotto esportato nell’Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, quello fabbricato e venduto nel resto del mondo e quello fabbricato dall’industria dell’Unione presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base analoghe e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Né i produttori esportatori cinesi né il governo della RPC hanno collaborato in modo sostanziale. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per il calcolo del valore normale ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo, basandosi su livelli di reddito, presenza di produzione del prodotto e disponibilità di dati pertinenti.

Le fonti utilizzate includono, tra le altre, Global Trade Atlas, Istituto di statistica turco, Trading Economics, l’Ufficio investimenti della Presidenza della Repubblica di Turchia e i dati finanziari di Alkim Alkali Kimya. Per i costi di materie prime, energia e lavoro, la Commissione ha costruito valori esenti da distorsioni; per SGAV e profitti ha usato i dati del produttore turco redditizio individuato.

Distorsioni significative nella RPC e costruzione del valore normale

La Commissione conclude che in Cina esistono distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Richiama, tra gli elementi rilevanti, l’intervento statale nella fissazione dei prezzi dell’energia e delle materie prime, la presenza statale nelle imprese, le distorsioni nei mercati finanziari, nel diritto fallimentare, nel diritto dei terreni e nei costi del lavoro, nonché le conclusioni già raggiunte in precedenti inchieste sul settore chimico.

Sulla base di tali distorsioni, i prezzi e costi interni cinesi non sono stati ritenuti idonei per determinare il valore normale. La Commissione ha quindi costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, utilizzando il paese rappresentativo turco. Il valore normale medio per tipo di prodotto è stato determinato a 9 673,71 CNY/tonnellata.

Rischio di reiterazione del dumping

La Commissione osserva che, nel periodo di riesame, le importazioni dalla RPC sono praticamente scomparse dal mercato dell’Unione, attestandosi intorno allo 0,01 % del mercato UE. Ciò non esclude, ma anzi rafforza l’analisi del rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure.

L’analisi si concentra su tre fattori principali: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, rapporto tra prezzi all’esportazione verso paesi terzi e valore normale, attrattiva del mercato dell’Unione. In Cina sono stati individuati 13 produttori e una capacità produttiva stimata di circa 400 000 tonnellate, con capacità inutilizzata superiore a 200 000 tonnellate, dunque ampiamente superiore al consumo UE di circa 35 000 tonnellate. Le esportazioni cinesi verso mercati terzi mostrano prezzi molto inferiori al valore normale, con differenze fino al 57,2 %; il mercato dell’Unione viene inoltre ritenuto attrattivo per dimensione e livello dei prezzi.

La Commissione conclude quindi che, se le misure cessassero, le esportazioni cinesi probabilmente riprenderebbero a prezzi di dumping.

Analisi del pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è formata dai due produttori UE del prodotto simile e rappresenta l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 26 %, la produzione UE del 32 %, l’occupazione del 18 % e la produttività del 16 %; anche la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti sono diminuiti.

Sul piano finanziario, i prezzi di vendita sono cresciuti solo del 12 % a fronte di un aumento del costo di produzione del 44 %, soprattutto per l’impennata dei costi energetici. La redditività è peggiorata fino a registrare una forte perdita nel 2023, con solo un parziale recupero nel periodo di riesame; anche flusso di cassa, investimenti e rendimento del capitale investito hanno mostrato un deterioramento rilevante.

La Commissione conclude tuttavia che, durante il periodo di riesame, l’industria dell’Unione, pur vulnerabile, non ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping, perché le importazioni cinesi erano trascurabili.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio notevole nel periodo di riesame, la Commissione valuta il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Rileva che la Cina dispone di capacità inutilizzate tali da poter soddisfare ampiamente il fabbisogno dell’Unione e che il mercato UE è il più importante a livello mondiale per il prodotto in esame.

Ulteriori elementi che rendono probabile il riemergere del danno sono le misure di difesa commerciale già in vigore o in corso di istituzione in altri mercati importanti, la politica di prezzi aggressiva dei produttori cinesi e i precedenti episodi di elusione accertati nel 2020. La Commissione ritiene quindi probabile, in caso di abrogazione delle misure, un afflusso di importazioni a prezzi pregiudizievoli e una nuova perdita di vendite e quote di mercato per l’industria UE.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è conforme all’interesse dell’Unione. Per l’industria europea, la proroga consente di evitare la rapida reiterazione del pregiudizio e di preservare vendite, quota di mercato e redditività.

Gli importatori indipendenti non hanno collaborato, ma la Commissione evidenzia che esistono fonti alternative di approvvigionamento, in particolare Turchia, India e Stati Uniti, e che il mantenimento delle misure non mira a escludere le importazioni cinesi bensì a impedire vendite a prezzi di dumping. Gli utilizzatori non hanno collaborato e, richiamando le conclusioni delle inchieste precedenti, la Commissione considera marginale l’impatto del dazio sui loro costi.

Misure antidumping definitive e condizioni di applicazione

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC. Le aliquote sono:

  • 71,8 % per ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai, con codice addizionale TARIC A820;
  • 24,5 % per United Initiators Shanghai Co., Ltd., con codice addizionale TARIC A821;
  • 71,8 % per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, con codice addizionale TARIC A999.

Per beneficiare dell’aliquota individuale, l’importatore deve presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società emittente, contenente il volume esportato, l’identificazione del fabbricante e il codice TARIC. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale del 71,8 %.

Controlli doganali, elusione e modifiche societarie

Il regolamento precisa che la fattura commerciale è necessaria per l’applicazione dell’aliquota individuale, ma non esaurisce i controlli che le autorità doganali possono svolgere, potendo esse richiedere documenti aggiuntivi per verificare la correttezza delle informazioni dichiarate.

La Commissione richiama inoltre il rischio che un aumento significativo delle esportazioni della società con aliquota inferiore possa integrare una modifica della configurazione degli scambi rilevante ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base e giustificare un’inchiesta antielusione. È anche prevista la possibilità di richiedere l’applicazione delle aliquote individuali in caso di successiva modifica della denominazione sociale, previa domanda alla Commissione con le informazioni pertinenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

Il dazio antidumping definitivo riguarda i perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (TARIC 2842 90 80 20), originari della Repubblica popolare cinese.

Esito del riesame e motivazione del mantenimento

A seguito del riesame in previsione della scadenza avviato il 17 gennaio 2025 su domanda presentata il 16 ottobre 2024 da produttori dell’Unione rappresentanti il 100 % della produzione UE, la Commissione conclude che la cessazione delle misure comporterebbe probabilmente reiterazione del dumping e reiterazione del pregiudizio. Il regolamento mantiene quindi in vigore le misure antidumping.

Determinazione del valore normale e uso dei dati disponibili

Poiché non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi né del governo della RPC, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha costruito il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Ha ritenuto non appropriato usare prezzi e costi interni cinesi per l’esistenza di distorsioni significative e ha utilizzato un paese rappresentativo, la Turchia, nonché dati disponibili su materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti.

Paese rappresentativo e fonti per i costi esenti da distorsioni

La Turchia è stata selezionata come paese rappresentativo perché presenta un livello di sviluppo economico analogo alla RPC, produce il prodotto oggetto del riesame e dispone di dati pertinenti. Le fonti principali includono Global Trade Atlas, Istituto di statistica turco, Trading Economics, Ufficio investimenti della Presidenza della Repubblica di Turchia e dati finanziari di Alkim Alkali Kimya.

Conclusioni sul dumping e sui prezzi all’esportazione

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito con i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e ha rilevato prezzi di esportazione cinesi significativamente inferiori al valore normale. Ha concluso che, in assenza di misure, le esportazioni verso l’Unione sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping.

Analisi del pregiudizio e del rischio di reiterazione

L’industria dell’Unione è stata qualificata come industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Pur non avendo subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, l’industria è stata considerata vulnerabile; la Commissione ritiene che l’assenza di misure comporterebbe importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli e il rischio di reiterazione del danno.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi contrari al mantenimento delle misure. Il mantenimento tutela l’industria dell’Unione; gli importatori non hanno collaborato ma restano disponibili fornitori alternativi (Turchia, India, Stati Uniti); gli utilizzatori non hanno fornito elementi idonei a modificare le conclusioni precedenti sull’impatto marginale dei dazi.

Aliquote del dazio e società interessate

Sono previste le seguenti aliquote: 71,8 % per ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai (codice addizionale TARIC A820); 24,5 % per United Initiators Shanghai Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A821); 71,8 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice addizionale TARIC A999).

Condizione della fattura commerciale

L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società emittente, con l’indicazione del volume esportato, della società fabbricante e del codice addizionale TARIC. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residuale del 71,8 %.

Controlli doganali, elusione e modifiche di denominazione

Le autorità doganali devono comunque eseguire i consueti controlli e possono richiedere documentazione supplementare. Il regolamento richiama il rischio di elusione in caso di incremento significativo delle esportazioni della società con aliquota individuale inferiore e prevede la possibilità di inchieste antielusione ex articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. È inoltre disciplinata la procedura per l’eventuale modifica della denominazione sociale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaledifesa commerciale

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