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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/96

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/96 della Commissione, del 15 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e dell’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

Normativa europea32026R0096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza due oli essenziali vegetali come additivi organolettici del gruppo funzionale degli aromatizzanti, ma solo per un elenco circoscritto di specie e categorie animali. In parallelo dispone il ritiro dal mercato degli impieghi non più coperti dall’autorizzazione e introduce periodi transitori per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte. Il testo fissa inoltre condizioni d’uso, tenori massimi, requisiti di etichettatura/impiego in premiscela e misure di protezione per gli utilizzatori.

Autorizzazione come additivi per mangimi dell’olio essenziale di semi di sedano e dell’olio essenziale di carvi per specifiche specie animali, con ritiro dal mercato per gli impieghi non autorizzati e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. come additivi per mangimi, nonché alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti che li contengono. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le specie e categorie animali indicate nell’allegato; per le altre specie e categorie i prodotti sono ritirati dal mercato. Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con periodi transitori specifici per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte esistenti.

Autorizzazione dell’olio essenziale di semi di sedano e dell’olio essenziale di carvi come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/96 della Commissione autorizza due additivi di origine vegetale, già noti come aromi alimentari, per specifiche specie e categorie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e consente la rivalutazione degli additivi storicamente autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto normativo e iter autorizzativo

Le due sostanze, olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L., erano già autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti. In seguito è stata presentata una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di classificazione nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

L’autorizzazione riguarda soltanto le specie e categorie animali elencate nell’allegato del regolamento. La Commissione ha infatti ritenuto opportuno limitare il mantenimento in commercio ai soli impieghi per i quali la domanda è stata mantenuta fino alla conclusione del procedimento. Restano esclusi gli impieghi per le altre specie e categorie originariamente contemplate, che sono oggetto di ritiro dal mercato ai sensi dell’articolo 2.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Il richiedente aveva chiesto anche l’autorizzazione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio. Tale richiesta non è stata accolta, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Ne consegue un divieto implicito di utilizzo di questi additivi in tale matrice.

Valutazione EFSA e ragioni della decisione

Nei pareri del 27 giugno 2024 l’EFSA ha concluso che le due sostanze non destano preoccupazioni entro determinate concentrazioni massime per le specie valutate. Tuttavia non è stato possibile esprimere conclusioni per gatti, pesci ornamentali e altre specie non coperte dalla domanda finale. L’EFSA ha inoltre ritenuto sicuro l’impiego ai livelli proposti per i consumatori; per l’olio di semi di sedano ha escluso rischi per l’ambiente, mentre per il carvi ha confermato la sicurezza anche ambientale. Entrambe le sostanze sono state considerate irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie. Poiché sono già riconosciute come aromi alimentari, non è stata ritenuta necessaria una ulteriore dimostrazione di efficacia.

Condizioni di autorizzazione e limiti quantitativi

L’allegato stabilisce che gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Per l’olio essenziale di semi di sedano sono fissati tenori massimi nel mangime completo al 12% di umidità per le diverse specie o categorie: ad esempio 2,1 mg/kg per i tacchini da ingrasso, 1,6 mg/kg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, 3,3 mg/kg per suini da ingrasso, 4,1 mg/kg per suinetti e suidi destinati alla riproduzione, 6,5 mg/kg per vitelli da ingrasso, 6,2 mg/kg per ovini e caprini, bovini da ingrasso e altri ruminanti/camelidi da ingrasso, 4 mg/kg per equidi, 2,5 mg/kg per leporidi, 6,8 mg/kg per salmonidi e pesci pinnati minori, 7,2 mg/kg per i cani.

Per l’olio essenziale di carvi i limiti massimi sono più elevati e vanno, tra l’altro, da 12 mg/kg per i tacchini da ingrasso a 25 mg/kg per cani, con 9 mg/kg per polli e altro pollame da produzione/riproduzione, 13 mg/kg per suini da ingrasso, 19 mg/kg per suini da ingrasso delle specie minori di suidi, 16 mg/kg per suinetti e suidi destinati alla riproduzione, 24 mg/kg per vitelli da ingrasso, 35 mg/kg per ovini e caprini, 10-11 mg/kg per varie categorie di ruminanti e camelidi, 10 mg/kg per equidi, leporidi, salmonidi e pesci pinnati minori, e 25 mg/kg per cani.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

La Commissione impone specifiche misure di gestione del rischio per evitare effetti nocivi sugli utilizzatori. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative; qualora tali cautele non siano sufficienti, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Miscele con altri additivi botanici

Per l’olio essenziale di semi di sedano è consentita la miscela con altri additivi botanici, a condizione che i livelli di perillaldeide e furocumarine nelle materie prime e nei mangimi composti restino inferiori a quelli risultanti dall’uso di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata. Per l’olio essenziale di carvi la stessa regola vale con riferimento alla sola perillaldeide.

Ritiro dal mercato e misure transitorie

Gli impieghi non più autorizzati sono ritirati dal mercato per le specie e categorie non incluse nell’allegato. Tuttavia, per evitare interruzioni immediate e non giustificate, il regolamento prevede un regime transitorio articolato.

Per i prodotti autorizzati e le premiscele destinate alle specie incluse nell’allegato, se prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2026, è consentita la commercializzazione e l’utilizzazione fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 5 febbraio 2027; per gli animali non da produzione alimentare il termine è il 5 febbraio 2028.

Per gli impieghi ritirati dal mercato, le scorte esistenti degli additivi possono essere commercializzate e utilizzate fino al 5 febbraio 2027; le premiscele fino al 5 maggio 2027; i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi o premiscele fino al 5 febbraio 2028.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è adottato a Bruxelles il 15 gennaio 2026 e contiene un allegato tecnico determinante per specie, dosaggi, condizioni d’uso e durata dell’autorizzazione (fino al 5 febbraio 2036).

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. sono autorizzati come additivi per l’alimentazione animale nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni fissate nell’allegato.

Ritiro dal mercato degli usi non autorizzati

Gli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE sono ritirati dal mercato per le specie e categorie animali diverse da quelle elencate nell’allegato. Il ritiro riguarda solo gli impieghi non ricompresi nella nuova autorizzazione.

Condizioni specifiche di impiego e limiti massimi

Per entrambe le sostanze l’allegato prevede l’uso tramite premiscela, l’indicazione nelle istruzioni per l’uso delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico, nonché tenori massimi nel mangime completo al 12% di umidità. Per l’olio di semi di sedano i limiti variano da 1,6 a 6,8 mg/kg a seconda della specie; per l’olio di carvi da 9 a 25 mg/kg, con un valore più elevato di 35 mg/kg per ovini e caprini. Per i vitelli da ingrasso è previsto un limite di età massima di 6 mesi.

Mix con altri additivi botanici e contaminanti rilevanti

È ammessa la miscela con altri additivi botanici, a condizione che i livelli di perillaldeide e, per l’olio di semi di sedano, anche di furocumarine, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restino inferiori a quelli derivanti dall’uso di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato. Per il carvi il controllo riguarda la perillaldeide.

Sicurezza e protezione degli utilizzatori

La Commissione richiede misure di protezione per evitare effetti nocivi sugli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; se tali misure non eliminano i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Valutazione scientifica e specie escluse

L’EFSA ha concluso che le due sostanze non destano preoccupazioni entro determinate concentrazioni massime per le specie considerate, ma non ha potuto trarre conclusioni per gatti, pesci ornamentali e altre specie non coperte dalla domanda finale. Per l’olio di semi di sedano è stata confermata la sicurezza per i consumatori e l’assenza di rischi ambientali ai livelli d’uso proposti; per il carvi sono stati confermati sicurezza per consumatori e ambiente. L’efficacia non richiede ulteriore dimostrazione perché le sostanze sono già riconosciute come aromi alimentari.

Misure transitorie per l’autorizzazione

I prodotti autorizzati e le premiscele destinate alle specie incluse nell’allegato, se prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento. Per mangimi composti e materie prime destinate ad animali da produzione alimentare il termine è il 5 febbraio 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 5 febbraio 2028.

Misure transitorie per il ritiro dal mercato

Le scorte esistenti degli additivi per gli impieghi non più autorizzati possono essere commercializzate e utilizzate fino al 5 febbraio 2027. Le premiscele prodotte con tali additivi possono esserlo fino al 5 maggio 2027, mentre mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti con gli additivi o con le premiscele possono esserlo fino al 5 febbraio 2028.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento è adottato il 15 gennaio 2026 e reca efficacia nel SEE.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresostanze aromatizzantimercato interno

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