Cassazione Penale, Sentenza n. 05195/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 22/08/2025 del Tribunale di Milano che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano del 30/07/2025. Il Procuratore Europeo deduceva: (1) errata applicazione delle norme in tema di motivazione quando si rinnova una misura cautelare che ha perso efficacia (art. 309 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto mancante la motivazione sulle "eccezionali esigenze cautelari" nonostante, a suo avviso, detta motivazione fosse desumibile dalla trascrizione della precedente ordinanza del G.i.p. (estratto pag.25 dell'ordinanza del 21/7/2025); (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale sotto il profilo dell'omissione di pronunce su specifici capi di imputazione (capi 18-25) e sulla valutazione della cosiddetta "doppia presunzione" di necessità e adeguatezza per i reati di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., anche in considerazione di aggravanti riconosciute ad altri coimputati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la produzione documentale tardiva del Procuratore Europeo e, nel merito, ha respinto il ricorso. La Corte ha richiamato la disciplina dell'art. 309 c.p.p. (come modificato dalla legge 16/4/2015, n.47) secondo cui, quando si rinnova una misura cautelare che ha perso efficacia, l'ordinanza di rinnovo deve contenere una specifica motivazione sulle "eccezionali esigenze cautelari". Ha precisato che l'eccezionalità non richiede elementi nuovi rispetto alla situazione precedente ma una valutazione che evidenzi un grado di pericolo per la collettività superiore alla normale pericolosità; inoltre la specifica motivazione è dovuta anche se i reati sono soggetti alla doppia presunzione di reiterazione. Nel caso di specie il G.i.p. del 30/07/2025 si era limitato a trascrivere integralmente la precedente ordinanza del 03/06/2025 senza apportarvi aggiunte o specifiche giustificazioni sulle esigenze "eccezionali", per cui il Tribunale di Milano aveva correttamente ritenuto la motivazione del tutto mancante. Tale vizio non poteva essere sanato dal Tribunale in sede di riesame. Inoltre la motivazione eventualmente contenuta nell'ordinanza del G.i.p. di Santa Maria Capua Vetere non era rilevante in quella sede, essendo il Tribunale di Milano investito dell'impugnazione dell'ordinanza del 30/07/2025. Pertanto il ricorso del Procuratore Europeo è stato rigettato e l'annullamento operato dal Tribunale di Milano confermato.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
salve eccezionali esigenze cautelari, specificamente motivate
In caso di rinnovo di una misura cautelare che ha perso efficacia è obbligatorio motivare specificamente la sussistenza di esigenze cautelari "eccezionali"; tale motivazione non può consistere nella mera riproduzione testuale di una precedente ordinanza priva di tale valutazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La doppia presunzione di necessità e adeguatezza per alcuni reati non esonera il giudice dall'obbligo di fornire la specifica motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari quando richiesto dall'art. 309 c.p.p.; la presunzione iuris tantum non prevale sulla prescrizione speciale di motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Riferimento alla soglia di concretezza e attualità della pericolosità richiesta per le esigenze cautelari ordinarie, rispetto alle quali devono essere valutate le eventuali esigenze "eccezionali".
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal Procuratore (lett. b) per vizio di applicazione delle norme e lett. e) per carenza/contraddittorietà della motivazione).
legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 11, comma 5
Norma che ha modificato il comma 10 dell'art. 309 c.p.p., introducendo l'obbligo di specifica motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari in caso di rinnovo dopo perdita di efficacia.
Corte cost., sent. n. 233 del 2016
Richiamata per spiegare il bilanciamento tra esigenze di difesa sociale e garanzie individuali: la norma mira a evitare rinnovi "automatici" o "fotocopia" delle misure cautelari e richiede un concreto controllo motivazionale.
Massime di principio
- Quando una misura cautelare è rinnovata dopo che l'ordinanza precedente ha perso efficacia, il giudice deve fornire una motivazione specifica che evidenzi le "eccezionali esigenze cautelari"; la semplice riproposizione testuale della precedente ordinanza non basta.
- Le "eccezionali esigenze cautelari" non richiedono necessariamente elementi nuovi sopravvenuti, ma devono dimostrare un grado di pericolo per la collettività superiore alla normale pericolosità tale da giustificare il rinnovo.
- La presenza della "doppia presunzione" di necessità e adeguatezza (art. 275, comma 3) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare specificamente l'eccezionalità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 309 c.p.p.
- Se la motivazione specifica sulle esigenze eccezionali manca totalmente, il vizio non può essere sanato dal tribunale di riesame con poteri integrativi; ciò comporta l'illegittimità dell'ordinanza di rinnovo.
- Motivazioni contenute in provvedimenti emessi da altri giudici (o in atti diversi) non rilevano automaticamente quando si impugna un'ordinanza diversa: bisogna valutare il contenuto motivazionale dell'atto specificamente impugnato.
- In Cassazione è generalmente inammissibile produrre documenti tardivamente, salvo che si tratti di prova nuova non producibile nei precedenti gradi; le produzioni ritardate possono essere scartate.
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