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Sentenza

Sentenza n. 2108/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202102006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento e mancato pagamento della revisione prezzi relativa a un contratto di appalto di lavori pubblici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha riproposto, mediante translatio iudicii e successiva riassunzione, la domanda di riconoscimento e pagamento della revisione prezzi relativa a un appalto stipulato il 10 maggio 1989 per lavori di costruzione, potenziamento e miglioramento di un acquedotto. L’impresa aveva presentato la richiesta di revisione l’8 marzo 1991, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo, e aveva formulato una specifica riserva sul certificato per l’importo revisionale. Nel precedente giudizio ordinario, il Tribunale di Messina aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d’Appello aveva confermato tale statuizione. Nel merito, la ricorrente ha sostenuto l’applicabilità ratione temporis della l.r. Sicilia n. 22/1964, in quanto il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 30/1990, che aveva recepito la disciplina restrittiva dell’art. 33 l. n. 41/1986. Ha dedotto che la richiesta era stata tempestivamente presentata ai sensi dell’art. 6 l.r. n. 22/1964 e che l’importo della revisione risultava dagli elaborati predisposti dalla direzione lavori e approvati dall’organo tecnico provinciale, nonché dalla delibera della Giunta municipale. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 33 l. n. 41/1986, recepito in Sicilia dall’art. 6 l.r. n. 30/1990, poiché tale disciplina non ha natura retroattiva e il contratto d’appalto era stato stipulato il 10 maggio 1989. Deve quindi applicarsi la previgente disciplina dell’art. 1 l.r. Sicilia n. 22/1964, come modificato dall’art. 24 l.r. n. 35/1978, che prevedeva la revisione dei prezzi al ricorrere delle variazioni percentuali dei costi dei fattori produttivi oltre la soglia del 5 per cento. Il giudice ha inoltre ritenuto tempestiva la richiesta, presentata prima della sottoscrizione del certificato di collaudo e ribadita mediante riserva sul certificato stesso. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di riconoscere la revisione prezzi e lo ha condannato al pagamento di euro 115.419,94, corrispondenti a lire 223.484.169, oltre IVA e interessi ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generale dello Stato, approvato con d.P.R. n. 1063/1962, come previsto dalla l. n. 700/1974. Ha escluso la rivalutazione monetaria, qualificando il compenso revisionale come debito di valuta e rilevando l’assenza di prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. Le spese di lite sono state dichiarate non ripetibili.

Norme richiamate

  • art. 59 l. n. 69/2009

    Disciplina la riproposizione della domanda mediante translatio iudicii dopo la declinatoria di giurisdizione.

  • art. 105 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rimessione della causa al primo giudice disposta dal giudice d’appello amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Richiamato nel quadro della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla revisione dei prezzi dei contratti pubblici.

  • art. 1 l.r. Sicilia n. 22/1964

    La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici istituiti dalla Regione provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi dei lavori di propria competenza, appaltati o dati in concessione, in base alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, sempre che il costo complessivo dell’opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento.

    È la disciplina applicabile ratione temporis al contratto stipulato nel 1989 e fonda il diritto alla revisione dei prezzi al superamento della soglia del 5 per cento.

  • art. 6 l.r. Sicilia n. 22/1964

    La revisione dei prezzi è richiesta dalla ditta appaltatrice, sotto pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo dei lavori.

    La richiesta presentata prima del collaudo, e ribadita con riserva sul certificato, è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 33 l. n. 41/1986

    La disciplina restrittiva sulla revisione dei prezzi non è stata applicata perché recepita in Sicilia successivamente alla stipula del contratto e priva di efficacia retroattiva.

  • art. 6 l.r. Sicilia n. 30/1990

    Ha recepito in Sicilia l’art. 33 l. n. 41/1986, senza incidere retroattivamente sui contratti già stipulati.

  • art. 35 d.P.R. n. 1063/1962

    Rileva, unitamente all’art. 36, ai fini della determinazione degli interessi dovuti sul compenso revisionale.

  • art. 36 d.P.R. n. 1063/1962

    Rileva, unitamente all’art. 35, per la debenza degli interessi sul compenso revisionale.

  • l. n. 700/1974

    Richiamata quale base normativa per l’applicazione degli interessi previsti dal capitolato generale dello Stato.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che limita o esclude la revisione dei prezzi non può essere applicata retroattivamente a un contratto di appalto stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore, quando la normativa previgente prevedeva il diritto alla revisione.
  • Quando la disciplina applicabile stabilisce che la revisione dei prezzi debba essere richiesta prima della sottoscrizione del certificato di collaudo, il requisito di tempestività è soddisfatto dalla domanda presentata anteriormente al collaudo; la formulazione di una riserva sul certificato può ulteriormente confermare la tempestiva manifestazione della pretesa.
  • Il compenso revisionale relativo a un contratto di lavori pubblici costituisce debito di valuta: in assenza della prova di un danno ulteriore, spettano gli interessi previsti dalla disciplina applicabile, ma non la rivalutazione monetaria automatica.
  • La controversia sulla spettanza e sulla quantificazione della revisione dei prezzi di un contratto di appalto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo il quadro normativo richiamato dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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