Sentenza n. 2108/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e mancato pagamento della revisione prezzi relativa a un contratto di appalto di lavori pubblici
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha riproposto, mediante translatio iudicii e successiva riassunzione, la domanda di riconoscimento e pagamento della revisione prezzi relativa a un appalto stipulato il 10 maggio 1989 per lavori di costruzione, potenziamento e miglioramento di un acquedotto. L’impresa aveva presentato la richiesta di revisione l’8 marzo 1991, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo, e aveva formulato una specifica riserva sul certificato per l’importo revisionale. Nel precedente giudizio ordinario, il Tribunale di Messina aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d’Appello aveva confermato tale statuizione. Nel merito, la ricorrente ha sostenuto l’applicabilità ratione temporis della l.r. Sicilia n. 22/1964, in quanto il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 30/1990, che aveva recepito la disciplina restrittiva dell’art. 33 l. n. 41/1986. Ha dedotto che la richiesta era stata tempestivamente presentata ai sensi dell’art. 6 l.r. n. 22/1964 e che l’importo della revisione risultava dagli elaborati predisposti dalla direzione lavori e approvati dall’organo tecnico provinciale, nonché dalla delibera della Giunta municipale. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 33 l. n. 41/1986, recepito in Sicilia dall’art. 6 l.r. n. 30/1990, poiché tale disciplina non ha natura retroattiva e il contratto d’appalto era stato stipulato il 10 maggio 1989. Deve quindi applicarsi la previgente disciplina dell’art. 1 l.r. Sicilia n. 22/1964, come modificato dall’art. 24 l.r. n. 35/1978, che prevedeva la revisione dei prezzi al ricorrere delle variazioni percentuali dei costi dei fattori produttivi oltre la soglia del 5 per cento. Il giudice ha inoltre ritenuto tempestiva la richiesta, presentata prima della sottoscrizione del certificato di collaudo e ribadita mediante riserva sul certificato stesso. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di riconoscere la revisione prezzi e lo ha condannato al pagamento di euro 115.419,94, corrispondenti a lire 223.484.169, oltre IVA e interessi ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generale dello Stato, approvato con d.P.R. n. 1063/1962, come previsto dalla l. n. 700/1974. Ha escluso la rivalutazione monetaria, qualificando il compenso revisionale come debito di valuta e rilevando l’assenza di prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. Le spese di lite sono state dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
art. 59 l. n. 69/2009
Disciplina la riproposizione della domanda mediante translatio iudicii dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 105 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rimessione della causa al primo giudice disposta dal giudice d’appello amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Richiamato nel quadro della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla revisione dei prezzi dei contratti pubblici.
art. 1 l.r. Sicilia n. 22/1964
La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici istituiti dalla Regione provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi dei lavori di propria competenza, appaltati o dati in concessione, in base alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, sempre che il costo complessivo dell’opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento.
È la disciplina applicabile ratione temporis al contratto stipulato nel 1989 e fonda il diritto alla revisione dei prezzi al superamento della soglia del 5 per cento.
art. 6 l.r. Sicilia n. 22/1964
La revisione dei prezzi è richiesta dalla ditta appaltatrice, sotto pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo dei lavori.
La richiesta presentata prima del collaudo, e ribadita con riserva sul certificato, è stata ritenuta tempestiva.
art. 33 l. n. 41/1986
La disciplina restrittiva sulla revisione dei prezzi non è stata applicata perché recepita in Sicilia successivamente alla stipula del contratto e priva di efficacia retroattiva.
art. 6 l.r. Sicilia n. 30/1990
Ha recepito in Sicilia l’art. 33 l. n. 41/1986, senza incidere retroattivamente sui contratti già stipulati.
art. 35 d.P.R. n. 1063/1962
Rileva, unitamente all’art. 36, ai fini della determinazione degli interessi dovuti sul compenso revisionale.
art. 36 d.P.R. n. 1063/1962
Rileva, unitamente all’art. 35, per la debenza degli interessi sul compenso revisionale.
l. n. 700/1974
Richiamata quale base normativa per l’applicazione degli interessi previsti dal capitolato generale dello Stato.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che limita o esclude la revisione dei prezzi non può essere applicata retroattivamente a un contratto di appalto stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore, quando la normativa previgente prevedeva il diritto alla revisione.
- Quando la disciplina applicabile stabilisce che la revisione dei prezzi debba essere richiesta prima della sottoscrizione del certificato di collaudo, il requisito di tempestività è soddisfatto dalla domanda presentata anteriormente al collaudo; la formulazione di una riserva sul certificato può ulteriormente confermare la tempestiva manifestazione della pretesa.
- Il compenso revisionale relativo a un contratto di lavori pubblici costituisce debito di valuta: in assenza della prova di un danno ulteriore, spettano gli interessi previsti dalla disciplina applicabile, ma non la rivalutazione monetaria automatica.
- La controversia sulla spettanza e sulla quantificazione della revisione dei prezzi di un contratto di appalto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo il quadro normativo richiamato dalla decisione.
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