Sentenza del 02/12/2016 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Coobbligato - Decadenza - Atto interruttivo - Debitore principale - Preclusione decadenza - Art. 25 DPR 602/1973 - Congiunzione disgiuntiva - Interruzione per coobbligato - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata annullata nei confronti del coobbligato, poiché gli era stata notificata dopo la scadenza del termine previsto dalla legge. La notifica tempestiva eseguita al debitore principale non ha prodotto effetti conservativi o interruttivi nei confronti del coobbligato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decadenza dal potere di notificare la cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973. L'Amministrazione riteneva che l'uso della congiunzione disgiuntiva "o" nella norma consentisse di notificare la cartella alternativamente al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato, con effetto interruttivo generale. Il giudice ha invece interpretato la norma nel senso che la notifica deve essere effettuata tempestivamente nei confronti di ciascun soggetto verso il quale si intende procedere: la notifica al debitore principale non impedisce la decadenza nei confronti del coobbligato.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 602/1973
Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede
La congiunzione disgiuntiva "o" individua alternativamente i destinatari della notifica, ma non consente di notificare la cartella a uno solo degli obbligati con effetti validi anche nei confronti dell'altro. La notifica deve essere tempestiva nei confronti di ciascun soggetto verso il quale si procede.
Massime di principio
- In presenza di obbligazioni solidali o di coobbligazione, gli atti della riscossione devono essere notificati tempestivamente a ciascun soggetto destinatario dell'azione, salvo una specifica norma che preveda espressamente effetti estensivi.
- La notifica dell'atto al debitore principale non interrompe né sospende automaticamente i termini di decadenza nei confronti del coobbligato.
- L'uso della congiunzione disgiuntiva in una norma sui destinatari della notifica indica una scelta alternativa del destinatario, non necessariamente un effetto unitario della notifica verso tutti gli obbligati.
- Per valutare la validità di una cartella notificata a un coobbligato occorre verificare autonomamente la data di notifica a quest'ultimo e confrontarla con il termine decadenziale applicabile.
- Se la notifica al coobbligato è tardiva, l'atto può essere annullato nei suoi confronti anche quando la stessa cartella sia stata notificata tempestivamente al debitore principale.
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