Sentenza del 23/02/2017 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia aveva determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e delle addizionali per euro 54.027,67, poi ridotto in autotutela a euro 32.197,00. S.F. sosteneva il difetto di motivazione, l'assenza dei presupposti dell'accertamento sintetico e la sopravvalutazione delle spese associate a immobili, veicoli e imbarcazione, deducendo di vivere principalmente della pensione e di utilizzare risparmi accumulati negli anni precedenti. L'Ufficio sosteneva invece che il possesso dei beni-indice dimostrasse una maggiore capacità contributiva e che la documentazione bancaria non provasse adeguatamente l'origine non imponibile o già tassata delle somme impiegate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che il possesso dei beni-indice costituisse una presunzione di maggiore capacità contributiva e che il contribuente non avesse fornito una prova sufficiente dell'inesistenza, dell'inferiore ammontare o della provenienza da fonti non imponibili del reddito presunto. È stata valorizzata anche la riduzione dell'accertamento operata dall'Ufficio in autotutela, da euro 54.027,00 a euro 32.197,00, sulla base della documentazione prodotta. Le deduzioni sull'utilizzo limitato e sulla vetustà dell'imbarcazione sono state ritenute non adeguatamente documentate e comunque non decisive. S.F. è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche.
Nel cosiddetto vecchio redditometro, il possesso o la disponibilità di beni e servizi individuati come beni-indice consente all'Amministrazione finanziaria di presumere una capacità contributiva coerente con le spese necessarie al loro mantenimento. Il contribuente deve fornire una prova concreta dell'inesistenza o della minore entità del reddito presunto, oppure della provenienza delle somme da fonti non imponibili o già tassate.
Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992
Reclamo e mediazione tributaria.
La procedura di reclamo e mediazione ha consentito al contribuente di produrre documentazione prima del giudizio; l'Ufficio ha esaminato tale documentazione e ha ridotto in autotutela il reddito sinteticamente accertato.
Massime di principio
- Nel vecchio accertamento sintetico, il possesso o la disponibilità di beni-indice può fondare una presunzione di maggiore capacità contributiva, senza che l'Ufficio debba dimostrare specificamente l'esistenza di redditi occultati attraverso ulteriori indagini.
- La prova contraria grava sul contribuente e deve essere concreta, documentata e riferita alle somme utilizzate per sostenere le spese: non è sufficiente affermare genericamente di avere attinto a risparmi, pensione o disponibilità pregresse.
- Per superare la presunzione è opportuno dimostrare documentalmente che le somme provengano da redditi esenti, già tassati alla fonte, disinvestimenti, eredità, donazioni o altre fonti non imponibili, indicando importi, date e collegamento con le spese contestate.
- La documentazione bancaria deve essere completa e idonea a ricostruire l'origine e la destinazione delle disponibilità; la mera esistenza di un saldo o di un singolo conto corrente può non essere sufficiente.
- Contestazioni relative alla vetustà, al limitato utilizzo o ai costi effettivi di un bene devono essere provate con documenti oggettivi, come fatture, contratti, ricevute, certificazioni, registri o altra documentazione coerente.
- L'accertamento sintetico non è assimilabile agli studi di settore: le argomentazioni e gli oneri probatori propri degli studi di settore non si applicano automaticamente al redditometro.
- La riduzione dell'imponibile operata dall'Ufficio in autotutela sulla base della documentazione prodotta non comporta necessariamente l'annullamento dell'accertamento; può invece confermare la correttezza parziale del metodo e lasciare contestabile soltanto l'importo residuo.
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