Sentenza del 05/12/2017 n. 1225 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - principio di soccombenza - condanna alle spese - lite temeraria - istanza dirisarcimento - domanda nuova in appello - inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese. L'Ufficio, dopo avere approfondito la legittimità degli avvisi notificati alle persone fisiche, aveva rinunciato all'applicazione delle sanzioni nei loro confronti e chiesto l'estinzione dei giudizi. I contribuenti sostenevano però di avere diritto al rimborso delle spese processuali, invocando il principio di soccombenza virtuale e la responsabilità aggravata dell'Amministrazione, anche per i danni derivanti dalla cosiddetta lite temeraria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto corretta la compensazione integrale delle spese, considerando la peculiarità della vicenda, il precedente orientamento giurisprudenziale che aveva indotto l'Ufficio a notificare gli atti anche alle persone fisiche e l'accordo intervenuto tra le parti sulla rinuncia alla rifusione delle spese. La richiesta di risarcimento per lite temeraria è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e quindi costituente domanda nuova ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 546/1992. Anche la richiesta analoga dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
È inammissibile la richiesta di condanna al pagamento di una somma, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, presentata solo nel giudizio di appello, trattandosi di domanda nuova.
Nel processo tributario non possono essere introdotte per la prima volta in appello domande nuove, compresa la richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata o lite temeraria. La domanda deve essere proposta già nel giudizio di primo grado.
Articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992
Disciplina la condanna alle spese del giudizio tributario. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto giustificata la compensazione integrale in ragione delle circostanze della vicenda e dell'accordo tra le parti.
Articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992
Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come avvenuto dopo la rinuncia dell'Ufficio all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche.
Articolo 7 del decreto-legge n. 269/2003
È stato richiamato quale base dell'orientamento giurisprudenziale che poteva giustificare, secondo l'Ufficio, la riferibilità delle sanzioni alla persona fisica autrice materiale della violazione.
Articoli 2 e 11 del decreto legislativo n. 472/1997
Sono stati richiamati dall'Ufficio per sostenere la responsabilità solidale delle persone fisiche individuate come autori delle violazioni rispetto alle sanzioni amministrative irrogate alla società.
Massime di principio
- La richiesta di risarcimento per lite temeraria o responsabilità aggravata deve essere formulata già in primo grado; se proposta soltanto in appello, è normalmente inammissibile perché domanda nuova.
- La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione alle spese: il giudice può valutare la soccombenza virtuale, il comportamento delle parti, l'esistenza di un accordo e le peculiarità della controversia.
- La compensazione delle spese può essere ritenuta legittima quando l'Amministrazione abbia annullato o ritirato gli atti dopo un riesame, soprattutto se sussisteva un precedente orientamento interpretativo non univoco e le parti avevano concordato di non chiedere la rifusione delle spese.
- L'annullamento o la rinuncia all'applicazione di sanzioni nei confronti di alcuni soggetti non determina necessariamente il riconoscimento della loro vittoria processuale ai fini delle spese.
- Quando si intende contestare sia le spese sia la responsabilità aggravata della controparte, è opportuno formulare espressamente entrambe le domande nel ricorso introduttivo, documentando la mala fede o la colpa grave.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 dic 2017Sentenza del 05/12/2017 n. 343 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 5 dic 2017Sentenza del 05/12/2017 n. 418 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 5 dic 2017Sentenza del 05/12/2017 n. 731 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 dic 2017Sentenza del 05/12/2017 n. 736 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 dic 2017Sentenza del 05/12/2017 n. 737 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 dic 2017Sentenza del 05/12/2017 n. 936 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →