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Circolare

Circolare numero 48 del 14-03-2016

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2016 i massimali e le retribuzioni di riferimento per trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, assegni dei fondi credito e credito cooperativo, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola e assegno per attività socialmente utili. Vengono confermati gli importi lordi e netti, tenendo conto della riduzione del 5,84% ex art. 26 L. n. 41/1986 quando applicabile, e sono richiamate le regole di rivalutazione collegate alla variazione ISTAT con applicazione del vincolo di non negatività previsto dalla legge n. 208/2015.

Aggiornamento 2016 degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito

Aggiornamento 2016 degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito

La circolare definisce gli importi massimi e le retribuzioni di riferimento per diverse prestazioni previdenziali e assistenziali riferite all’anno 2016. L’adeguamento segue il meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 e tiene conto del principio, introdotto dalla L. n. 208/2015, secondo cui la rivalutazione ISTAT non può essere negativa.

Criteri generali di rivalutazione

L’aggiornamento degli importi decorre dal 1° gennaio 2016 ed è effettuato sulla base dei valori massimi del 2015. La circolare richiama:

  • l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, relativo all’adeguamento dei massimali dei trattamenti di integrazione salariale e della retribuzione mensile di riferimento;
  • l’art. 1, comma 287, della L. n. 208/2015, che stabilisce che la percentuale di adeguamento collegata all’indice ISTAT non può essere inferiore a zero.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale ex art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015, gli importi massimi mensili per il 2016 sono indicati al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986:

  • retribuzione pari o inferiore a 2.102,24 euro: tetto basso 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro: tetto alto 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti.

Per i contratti di solidarietà, il trattamento resta pari all’80% della retribuzione globale non percepita, con applicazione dei medesimi massimali previsti per le integrazioni salariali.

Per le imprese del settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, i massimali sono incrementati del 20%:

  • retribuzione pari o inferiore a 2.102,24 euro: 1.166,05 euro lordi e 1.097,95 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro: 1.401,49 euro lordi e 1.319,64 euro netti.

La circolare precisa inoltre che la disciplina dei massimali non si applica ai trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo, in forza dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015.

Fondo credito

Assegno ordinario

Per l’assegno ordinario del Fondo credito, i massimali mensili 2016 sono stabiliti come segue:

  • retribuzione mensile lorda inferiore a 2.126,33 euro: massimale 1.154,85 euro;
  • retribuzione compresa tra 2.126,33 e 3.361,21 euro: massimale 1.331,11 euro;
  • retribuzione superiore a 3.361,21 euro: massimale 1.681,62 euro.

Assegno emergenziale

Per l’assegno emergenziale del Fondo credito, aggiornato al 2016, si applicano i seguenti massimali riferiti alla retribuzione tabellare annua lorda:

  • inferiore a 40.720,45 euro: 2.378,58 euro lordi e 2.239,67 euro netti;
  • tra 40.720,45 e 53.578,73 euro: 2.679,45 euro;
  • superiore a 53.578,73 euro: 3.750,21 euro.

La circolare evidenzia che la riduzione del 5,84% ex art. 26 L. n. 41/1986 si applica solo se la prestazione in pagamento è pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Fondo credito cooperativo

Per l’assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo, aggiornato per il 2016, i massimali sono:

  • retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 38.494,84 euro: 2.281,32 euro lordi e 2.148,09 euro netti;
  • retribuzione compresa tra 38.494,84 e 53.690,17 euro: 3.068,44 euro;
  • retribuzione superiore a 53.690,17 euro: 3.568,87 euro.

Anche qui la riduzione del 5,84% è richiamata con la stessa condizione di applicazione legata al raggiungimento dell’80% della retribuzione teorica.

Indennità di mobilità

Per i primi dodici mesi, l’indennità di mobilità è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. Di conseguenza, per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, si applicano gli stessi massimali indicati per le integrazioni salariali:

  • fino a 2.102,24 euro di retribuzione: 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti;
  • oltre 2.102,24 euro: 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti da specifiche disposizioni della L. n. 223/1991 e della L. n. 451/1994 si applicano i massimali del punto relativo alle integrazioni salariali.

Per il trattamento speciale disciplinato dalla L. n. 427/1975, l’importo rivalutato per il 2016 è fissato in 635,34 euro, corrispondenti a 598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%.

NASpI e DIS-COLL

Per la NASpI, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015, la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità è pari a 1.195 euro per il 2016. L’importo massimo mensile non può superare 1.300 euro e non si applica la riduzione del 5,84%.

Per la DIS-COLL, la retribuzione di riferimento è anch’essa pari a 1.195 euro per il 2016 e il massimale mensile è fissato a 1.300 euro.

Indennità di disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2015, si applicano gli importi massimi già stabiliti per il 2015:

  • 1.165,58 euro per il massimale più alto;
  • 969,77 euro per il massimale più basso.

La circolare richiama il principio di competenza per giustificare l’utilizzo degli importi dell’anno precedente.

Assegno per attività socialmente utili

Dal 1° gennaio 2016, l’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a 580,14 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986.

Punti principali

Criteri di aggiornamento per il 2016

Gli importi per il 2016 sono aggiornati in base all’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 e all’art. 1, comma 287, della L. n. 208/2015. L’adeguamento è riferito alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo e non può risultare inferiore a zero. Per il 2016 l’aggiornamento è stato effettuato prendendo a base gli importi massimi dell’anno 2015.

Trattamenti di integrazione salariale e contratti di solidarietà

Sono indicati i massimali mensili delle integrazioni salariali per il 2016: retribuzione fino a 2.102,24 euro, tetto basso pari a 971,71 euro lordi e 914,96 netti; retribuzione superiore, tetto alto pari a 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 netti. Per i contratti di solidarietà il trattamento è pari all’80% della retribuzione globale persa e soggetto ai medesimi massimali. Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, i massimali sono aumentati del 20%: 1.166,05 euro lordi/1.097,95 netti per il tetto basso e 1.401,49 euro lordi/1.319,64 netti per il tetto alto. Per le intemperie stagionali in agricoltura i massimali di cui all’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015 non si applicano.

Fondo credito e fondo credito cooperativo

Per l’assegno ordinario del Fondo credito i massimali 2016 sono: 1.154,85 euro con retribuzione inferiore a 2.126,33 euro; 1.331,11 euro tra 2.126,33 e 3.361,21 euro; 1.681,62 euro oltre 3.361,21 euro. Per l’assegno emergenziale del medesimo Fondo, la fascia inferiore a 40.720,45 euro di retribuzione tabellare annua lorda prevede 2.378,58 euro lordi e 2.239,67 netti; tra 40.720,45 e 53.578,73 euro il massimale è 2.679,45 euro; oltre 53.578,73 euro è 3.750,21 euro. Per il Fondo credito cooperativo i massimali dell’assegno emergenziale sono: 2.281,32 euro lordi e 2.148,09 netti sotto 38.494,84 euro; 3.068,44 euro tra 38.494,84 e 53.690,17 euro; 3.568,87 euro oltre 53.690,17 euro. In entrambi i casi è richiamata la riduzione del 5,84% ex art. 26 L. n. 41/1986, applicabile solo se la prestazione è pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata nel flusso Uniemens.

Indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per l’indennità di mobilità, nei primi dodici mesi, gli importi coincidono con quelli dei trattamenti di integrazione salariale: 971,71 euro lordi/914,96 netti fino a 2.102,24 euro di retribuzione e 1.167,91 euro lordi/1.099,70 netti oltre tale soglia. La disciplina si applica ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015. Per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia richiamati da specifiche disposizioni di legge si applicano gli importi del punto 2; per i trattamenti ex L. n. 427/1975, l’importo 2016 è pari a 635,34 euro, ovvero 598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%.

NASpI e DIS-COLL

Per la NASpI la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità è fissata in 1.195 euro per il 2016, con importo massimo mensile non superiore a 1.300 euro; non si applica la riduzione del 5,84%. Per la DIS-COLL la retribuzione di riferimento è anch’essa pari a 1.195 euro per il 2016 e il massimale mensile non può superare 1.300 euro.

Disoccupazione agricola e assegno per attività socialmente utili

Per l’indennità di disoccupazione agricola ordinaria con requisiti normali, da liquidare nel 2016 ma riferita ad attività svolte nel 2015, si applicano gli importi massimi del 2015: 1.165,58 euro per il massimale più alto e 969,77 euro per quello più basso. L’assegno per attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, a 580,14 euro mensili e non è soggetto alla riduzione del 5,84%.

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