R.R. Puglia 8/2011
Modifiche al Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, in attuazione della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 – Adozione ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il Reg. reg. Puglia n. 24/2008 sugli aiuti de minimis alle PMI, introducendo il metodo nazionale per il calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie e estendendo l’ammissibilità agli aiuti in forma di garanzia per prestiti di capitale circolante, con limiti di importo per impresa e per il trasporto su strada. È stato però abrogato dal Reg. reg. 2/2012, art. 10.
Modifiche al regolamento Puglia sugli aiuti de minimis alle PMI
Modifiche al regolamento Puglia sugli aiuti de minimis alle PMI
Il regolamento regionale della Puglia interviene sul Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24, che disciplina la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI in attuazione della L.R. 29 giugno 2004, n. 10. L’atto aggiorna il quadro applicativo degli aiuti in garanzia alla luce del metodo nazionale autorizzato dalla Commissione europea.
Oggetto delle modifiche
La disciplina risultante introduce e coordina nel regolamento del 2008 il riferimento al metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010. Le modifiche recepiscono inoltre le linee guida ministeriali per l’applicazione di tale metodo.
Ambito di applicazione degli aiuti in garanzia
Il testo modificato include tra le tipologie ammesse gli aiuti in forma di garanzia concessi a copertura di prestiti per capitale circolante. Resta quindi possibile applicare il regime de minimis anche a garanzie, controgaranzie e cogaranzie collegate a finanziamenti non soltanto per investimenti iniziali, ma anche per esigenze di circolante, nei limiti previsti dalla disciplina di settore.
Limiti economici e condizioni di ammissibilità
Per gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia su prestiti per capitale circolante, la parte del prestito sotteso non può superare 1.500.000 euro per impresa.
Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non può superare 750.000 euro.
L’ESL relativo agli aiuti disciplinati da tali paragrafi deve essere calcolato usando il metodo nazionale autorizzato dalla decisione 2010/4505/CE della Commissione europea.
Aggiornamenti tecnici del metodo di calcolo
Il regolamento consente che eventuali adeguamenti e aggiornamenti del metodo di calcolo siano adottati con apposito atto amministrativo dell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione della Regione Puglia.
Rapporti con la disciplina previgente
Per quanto non espressamente disciplinato dalle modifiche, resta applicabile il Reg. reg. Puglia 21 novembre 2008, n. 24. Il regolamento è stato tuttavia successivamente abrogato dal Reg. reg. 2/2012, art. 10.
Efficacia attuale
L’atto ha avuto efficacia nel territorio della Regione Puglia, ma risulta oggi superato e non più utilizzabile in quanto espressamente abrogato nel 2012.
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