R.R. Puglia 11/2011
Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n. 11 e Reg. reg. 11 marzo 2011, n. 3: Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia i corsi professionali il cui superamento costituisce requisito per esercitare il commercio al dettaglio, all’ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande. Definisce soggetti gestori, durata minima di 120 ore in 3 mesi, materie, frequenza, esame finale, commissione, regole transitorie e abroga il precedente regolamento n. 14/2004.
Modalità di organizzazione, durata, materie ed esami dei corsi professionali abilitanti per commercio e somministrazione in Puglia
Corsi professionali abilitanti per il commercio e la somministrazione in Puglia
Il regolamento della Regione Puglia disciplina l’attività formativa regionale relativa ai corsi professionali il cui superamento costituisce requisito per l’esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina si collega al regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 3 e stabilisce modalità organizzative, durata minima, contenuti formativi, esame finale e regime transitorio.
Ambito di applicazione e riferimenti normativi
Il provvedimento riguarda i corsi di formazione per il commercio al dettaglio, all’ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande, con applicazione limitata al territorio della Regione Puglia. Ai fini del regolamento, per il commercio in sede fissa si applicano le norme della L.R. 1° agosto 2003, n. 11; per il commercio su aree pubbliche quelle della L.R. 24 luglio 2001, n. 18; per la somministrazione di alimenti e bevande quelle della legge n. 287/1991; per la formazione professionale la L.R. 7 agosto 2002, n. 15.
Principi generali della formazione
L’attività formativa regionale deve essere improntata a:
- elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici prodotti;
- gradualità nell’innalzamento del livello formativo;
- omogeneità dei livelli minimi di formazione sul territorio regionale, tramite procedure uniformi per le prove finali;
- integrazione e personalizzazione dei programmi, con attenzione alle specificità territoriali e alle aree a forte vocazione turistica;
- contenimento dei costi di accesso, soprattutto per la riqualificazione della piccola impresa;
- pluralità di soggetti qualificati ammessi alla gestione dei corsi, per garantire un’offerta ampia ed efficiente.
Soggetti che possono gestire i corsi
I corsi sono autorizzati secondo la normativa, le procedure e le modalità approvate dai regolamenti provinciali per il riconoscimento dei corsi autonomamente finanziati, in attuazione della L.R. 15/2002. Possono gestirli:
- le strutture incaricate dell’assistenza tecnica alle imprese di cui all’art. 22 della L.R. 11/2003;
- gli enti di formazione accreditati presso la Regione Puglia;
- gli organismi formativi che ottengano il riconoscimento previsto dalle linee guida richiamate nella deliberazione di Giunta regionale n. 172/2007.
Durata, ammissione e organizzazione dei corsi
I corsi devono avere una durata non inferiore al minimo di ore previsto dal regolamento e svolgersi nell’arco di tre mesi. Per l’ammissione è necessario aver compiuto il 18° anno di età. L’attuazione avviene secondo le modalità definite dall’Assessorato regionale alla Formazione professionale e secondo i regolamenti approvati dalle amministrazioni provinciali competenti.
Materie di insegnamento e monte ore minimo
Il corso deve comprendere le seguenti materie, per un totale di 120 ore minime:
- scenario distributivo: 4 ore;
- tutela e informazione del consumatore: 8 ore;
- elementi di legislazione commerciale: 16 ore;
- salute e sicurezza sul lavoro: 14 ore;
- elementi di gestione e marketing aziendale: monte ore ricompreso nello schema fino al totale complessivo;
- normativa sull’igiene dei prodotti alimentari: 18 ore;
- responsabilità civili, penali e amministrative: 10 ore;
- normativa sull’etichettatura, denominazione di alimenti e bevande e pubblicità dei prezzi: 10 ore;
- normativa per la vendita di bevande alcoliche: 10 ore;
- tecniche di conservazione dei prodotti alimentari: 5 ore;
- tecniche di pulizia e sanificazione: 5 ore;
- processi e metodi di stoccaggio degli alimenti: 10 ore.
Iscrizione e frequenza
L’iscrizione può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti autorizzati alla gestione operanti nella Regione, indipendentemente dal comune di residenza dell’interessato. Per accedere alla prova scritta è richiesta una frequenza regolare di almeno il 75% delle ore obbligatorie previste.
Esame finale e prove di verifica
Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale articolato in una prova scritta e in una prova orale, secondo le modalità definite dall’Assessorato regionale alla Formazione professionale. La prova scritta consiste in 30 domande a risposta multipla da svolgere in un’ora davanti alla commissione; è superata con almeno 21 risposte esatte. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza delle materie di insegnamento. La data della prova è fissata dall’Assessorato provinciale alla Formazione professionale; l’ente gestore comunica agli interessati data e luogo della prova orale.
Attestato finale e valore abilitante
Ai candidati che superano le prove finali l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza secondo le modalità stabilite dall’Assessorato provinciale alla Formazione professionale. L’attestato costituisce requisito professionale per l’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione ai sensi del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 3.
Commissione esaminatrice
Le prove finali si svolgono dinanzi a una commissione composta da:
- un rappresentante dell’Amministrazione provinciale alla Formazione professionale, con funzioni di presidente;
- un esperto designato dall’associazione di categoria del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- un esperto designato dall’associazione dei consumatori più rappresentativa a livello provinciale;
- un esperto designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti più rappresentativo a livello provinciale;
- un rappresentante della Camera di commercio provinciale;
- un rappresentante della ASL competente per territorio;
- due docenti scelti tra quelli che hanno tenuto il corso. Per i corsi autonomamente finanziati, ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, a carico del gestore, secondo le modalità stabilite dall’Assessorato provinciale e nei limiti fissati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 986/2007.
Regime transitorio
Sono considerati già in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale n. 3/2011 i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, siano già titolari di un attestato di frequenza a un corso abilitante regolarmente riconosciuto. I corsi abilitanti regolarmente riconosciuti e già in svolgimento alla stessa data proseguono secondo la disciplina previgente. I corsi abilitanti da espletare e regolarmente riconosciuti alla data di pubblicazione devono invece essere adeguati alle disposizioni del regolamento regionale n. 3/2011 e del presente provvedimento.
Norme residuali, abrogazione ed entrata in vigore
Per quanto non espressamente disciplinato continuano a trovare applicazione le disposizioni della L.R. 15/2002. È inoltre abrogato il regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 14. Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 16 giu 2011R.R. Puglia 12/2011
- Regolamento · 17 mag 2011R.R. Puglia 10/2011
- Regolamento · 13 mag 2011R.R. Puglia 9/2011
- Regolamento · 4 lug 2011R.R. Puglia 14/2011
- Regolamento · 4 lug 2011R.R. Puglia 13/2011
- Regolamento · 15 lug 2011R.R. Puglia 16/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →