R.R. Puglia 10/2011
Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, composizione, funzioni, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale istituito dalla L.R. n. 11/2001. Il testo è oggi sostanzialmente obsoleto perché abrogato dal R.R. n. 7/2018; restano solo gli effetti storici del periodo di vigenza dal 17 maggio 2011.
Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale pugliese per la Valutazione di Impatto Ambientale
Comitato regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
Il regolamento della Regione Puglia disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, istituito ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11/2001 e successive modificazioni. Il testo riguarda il solo ambito regionale pugliese ed è oggi privo di utilità pratica, poiché risulta abrogato dal R.R. n. 7/2018.
Composizione del Comitato
Il Comitato è istituito con decreto dell’Assessore regionale all’Ecologia ed è composto secondo quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 11/2001. Ne fanno parte, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio Ecologia, che lo presiede e ne sovrintende all’organizzazione e alla direzione dei lavori, e il Dirigente dell’Ufficio V.I.A., indicato anche come Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale e Politiche Energetiche.
Il regolamento prevede inoltre specifiche regole di incompatibilità per l’incarico di esperto nel Comitato regionale di V.I.A.:
- l’incarico è incompatibile con qualsiasi ruolo nei Comitati Tecnici Provinciali;
- se l’incompatibilità sopravviene dopo la nomina, l’accettazione del ruolo provinciale comporta la decadenza automatica dall’incarico regionale.
Per i componenti già in carica alla data di pubblicazione dell’integrazione regolamentare è prevista la presentazione di una comunicazione di opzione entro 15 giorni dall’entrata in vigore, a pena di decadenza automatica. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del Servizio Ecologia, anch’egli senza diritto di voto.
Funzioni del Comitato
Il Comitato opera come organo tecnico istruttorio regionale per la formulazione dei pareri nelle procedure ambientali. In particolare, ferma restando la competenza dell’Ufficio V.I.A. per l’istruttoria amministrativo-istituzionale, il Comitato interviene:
- nelle procedure di V.I.A. nazionale, per la formulazione dei pareri regionali;
- nelle richieste di V.I.A. regionale;
- nella verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale;
- su richiesta dell’Ufficio V.I.A., anche nei procedimenti di verifica preliminare.
L’attività del Comitato comprende l’esame tecnico del progetto e delle eventuali alternative, la valutazione della documentazione tecnica e dello studio di impatto ambientale, l’analisi degli impatti diretti e indiretti sulle componenti ambientali e sugli elementi correlati, la valutazione delle misure di mitigazione e dei sistemi di monitoraggio, nonché l’esame di osservazioni, controdeduzioni, pareri e documenti acquisiti. Il Comitato formula infine un parere sull’impatto ambientale; sulla base di tale parere il dirigente competente adotta il provvedimento finale denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.
Organizzazione delle pratiche e articolazione interna
Le pratiche da esaminare sono protocollate e depositate presso la Segreteria del Comitato, collocata presso l’Ufficio V.I.A., e restano a disposizione dei componenti. In relazione alla materia trattata, il Presidente può istituire sottocommissioni per agevolare l’attività istruttoria preliminare alla formulazione dei pareri.
L’assegnazione dei componenti esperti alle sottocommissioni avviene, sentiti gli interessati, sulla base delle caratteristiche culturali, delle attitudini professionali e delle esigenze istruttorie del Comitato.
Svolgimento dell’istruttoria e pareri
Il Presidente assegna l’istruttoria delle singole domande a un Referente con funzioni di relatore oppure, per questioni complesse, a una sottocommissione composta dal Referente e da uno o più componenti del Comitato. Gli altri componenti possono partecipare all’istruttoria secondo modalità concordate con il Referente.
L’attività istruttoria si svolge nelle sedi e con le modalità di volta in volta ritenute più opportune e può includere sopralluoghi, purché preventivamente autorizzati dal Presidente. La sottocommissione può essere integrata da esperti di specifico interesse appartenenti ad altri Servizi regionali e/o all’ARPA Puglia.
Nei casi di progetti o piani assoggettati a verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale oppure a V.I.A. diretta, ai lavori partecipa anche il Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo delegato per riferire sull’istruttoria espletata, secondo quanto richiamato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 304/2006.
Contenuto della relazione istruttoria e termini
Il Referente, o la sottocommissione nominata, è responsabile dell’istruttoria tecnica, che deve concludersi con una relazione scritta contenente:
- una sintetica descrizione dell’attività svolta;
- la situazione di fatto;
- i presupposti di diritto;
- le considerazioni tecniche dei componenti;
- le controdeduzioni ad eventuali pareri e osservazioni pervenuti;
- una proposta finale di parere motivato da sottoporre al Comitato in seduta plenaria.
La consegna dell’istruttoria deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assegnazione della pratica.
Regime temporale e stato di vigenza
Il regolamento è stato emanato il 17 maggio 2011 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 20 maggio 2011. Nel testo fornito è indicato come non abrogato all’epoca della pubblicazione, ma le singole parti riportano che il regolamento è stato successivamente abrogato dal R.R. n. 7/2018. Ne consegue che la disciplina ha oggi rilievo essenzialmente storico e non operativo.
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