Cassazione Penale, Sentenza n. 10454/2024 del 12/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il decreto di perquisizione informatica e sequestro disposto dalla Procura per il reato previsto dall'art. 184 d.lvo 58/1998 (TUF). I motivi principali: 1) violazione dei principi di proporzionalita e adeguatezza e vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialita tra i beni sequestrati e il reato, denunciando l'acquisizione generalizzata di materiale informatico con oltre 90 parole chiave (solo 7 indicate nel decreto) e l'effetto esplorativo del sequestro; criticava inoltre la durata delle operazioni (copie forensi acquisite il 13/6/2023 e ricerche completate oltre un mese dopo) e la mancata indicazione puntuale dei dati sottoposti a sequestro. 2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inefficacia della misura per mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e di annotazioni di PG, con particolare riferimento alla conversazione n.129 del 7/11/2022; la difesa sosteneva che l'assenza di tali atti impediva il necessario controllo di legittimita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse motivato adeguatamente il provvedimento, indicando finalita probatorie e nesso di pertinenzialita tra documenti informatici e fatto-reato. Ha confermato che il decreto di perquisizione rispettava le prescrizioni della giurisprudenza: formazione di copia forense con immediata restituzione dei dispositivi, indicazione di parole chiave per le ricerche, divieto di ricerche diverse dalle keyword e sequestro solo dei dati estratti su idoneo supporto con distruzione delle copie forensi residue; le operazioni eseguite dalla Polizia giudiziaria (sequestro dispositivi, acquisizione copie forensi e avvio delle ricerche secondo le parole chiave) sono state ritenute conformi al decreto. Le doglianze relative alla tempistica e al numero di parole chiave sono valutazioni di merito insindacabili in Cassazione. Quanto alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, la Corte ha confermato che tale omissione non determina automaticamente inefficacia della misura cautelare reale: può al piu comportare l'inutilizzabilita di captazioni illegittime, ma solo se la difesa abbia formulato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione degli atti che non sia stata accolta; nel caso esaminato la difesa non aveva richiesto espressamente l'acquisizione dei decreti mancanti in sede di riesame. Conseguentemente il ricorso e stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 184 d.lvo 58/1998 (TUF)
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato e che giustifica le finalita probatorie della perquisizione e del sequestro.
art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prescrive misure di sicurezza nell'ambito di perquisizioni informatiche; la Corte ha ritenuto che il decreto e l'operato della PG abbiano tenuto conto di tali garanzie (formazione copia forense e restituzione degli originali).
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento al tribunale del riesame; la Corte ha chiarito che il termine e' meramente ordinatorio nelle misure reali e che il termine perentorio di 10 giorni per la decisione decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Norma relativa al procedimento cautelare personale con termine perentorio di trasmissione; la Corte ha distinto la disciplina del riesame delle misure reali da quella prevista dall'art. 309.
artt. 267 e 268, cod. proc. pen.
Norme che regolano l'utilizzabilita delle intercettazioni e le condizioni per la loro legittima acquisizione; la Corte ha ricordato che la mancata trasmissione dei decreti puo rendere inutilizzabili le captazioni se compiute illegittimamente e se la difesa ha tempestivamente chiesto l'acquisizione per il controllo.
Legge n.47/2015 (modifiche al procedimento di riesame)
Richiamata per precisare che, nonostante la riforma, nel procedimento di riesame del sequestro reale non si applica il termine perentorio di trasmissione previsto per altre misure cautelari; resta il regime di cui all'art. 324.
Massime di principio
- La perquisizione e il sequestro di dispositivi informatici sono leciti se motivati da finalita probatorie chiare e se indicano il nesso di pertinenzialita tra i dati ricercati e il reato.
- E' compatibile acquisire copie forensi integrali come copia-mezzo, a condizione che gli originali vengano restituiti subito e che la conservazione dei dati sia limitata al tempo necessario per selezionare solo quelli pertinenti.
- Le ricerche su copie forensi devono essere circoscritte mediante parole chiave o criteri specifici; la conformita di tali criteri rispetto al decreto e una valutazione di merito che il giudice di legittimita sindaca solo in presenza di un vizio di legge o di motivazione radicale.
- La durata del vincolo è valutata in rapporto alle difficolta tecniche e alla collaborazione dell'indagato: tempi prolungati possono essere giustificati dalle necessita tecniche o dall'inerzia dell'indagato.
- La mancata trasmissione di decreti autorizzativi di intercettazione al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura reale; può invece incidere sull'utilizzabilita delle captazioni, ma la difesa deve formulare specifica e tempestiva richiesta di acquisizione degli atti per consentire il controllo.
- In sede di riesame e impugnazione in Cassazione e necessario che la difesa specifichi con precisione le carenze documentali o le questioni di legittimita che intende far accertare; censure generiche o valutazioni di merito sono difficilmente accolte.
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