Sentenza del 16/01/2023 n. 1127 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della C.T.R. Puglia che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'appello dell'Agenzia e confermando la legittimità degli avvisi di accertamento per presunta qualifica della società come "di comodo" ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30. Contestavano, tra l'altro, nullità per mancata pronuncia sul contraddittorio, l'ammissione di nuove eccezioni in appello, la presunta decisione fondata su elementi non contestati e, soprattutto, l'omesso esame di un fatto decisivo: la mancata erogazione di un contributo regionale di Euro 4.021.210,00 dalla Regione Puglia, che avrebbe impedito alla società di avviare l'attività turistica e dunque di conseguire i ricavi minimi richiesti dalla normativa antielusiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (relativi a presunte violazioni del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, all'ammissione di nuove eccezioni in appello e all'utilizzo di elementi non contestati) ritenendoli infondati. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo che la C.T.R. non avesse adeguatamente valutato e motivato la questione decisiva circa la mancata erogazione del contributo regionale e le conseguenti ragioni della mancata fruizione del finanziamento. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla C.T.R. Puglia in diversa composizione affinché esamini specificamente la documentazione e le ragioni della mancata erogazione del contributo e decida conformemente ai principi indicati. Ha altresì rimesso alla corte di merito la valutazione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
comma 4-bis (disapplicazione per oggettive situazioni che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi)
La Corte precisa che il comma 4-bis va interpretato nel senso che l'impedimento oggettivo (es. mancata erogazione di contributi pubblici) può giustificare la disapplicazione delle norme sulle società di comodo se tali procedimenti sono stati tempestivamente attivati e coltivati dal contribuente e se la mancata erogazione non è imputabile allo stesso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8
Richiamato in relazione alle regole per l'istanza di interpello e alla possibilità di disapplicare disposizioni antielusive in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
D.M. Finanze 19 giugno 1998, n. 259, art. 1
Norma regolamentare citata in relazione alla disciplina dell'istanza e delle situazioni oggettive rilevanti ai fini della disapplicazione delle norme antielusive.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 57, 62
art. 57 comma 2 (divieto di proporre in appello nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio); art. 62 (denuncia per cassazione richiamata)
La Corte chiarisce che le nuove 'difese' prospettate dall'Amministrazione in appello non costituiscono necessariamente nuove eccezioni in senso tecnico e non ampliano il perimetro del giudizio se attengono a questioni già dedotte nell'atto impositivo e nel ricorso.
C.P.C. art. 112
Riferito al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte valuta la contestazione ma ritiene infondata la censura perché la motivazione degli avvisi è stata ritenuta adeguata anche per relationem.
C.P.C. art. 115
Richiamato in tema di onere di decisione sugli elementi di fatto non contestati: la Corte osserva che il silenzio dell'Amministrazione su elementi in contrasto con il contenuto dell'avviso non equivale ad'acquiescenza.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Consente la motivazione per relationem degli atti tributari richiamando altri atti o documenti già conosciuti dal contribuente purché il richiamo riproduca il contenuto essenziale necessario a individuare i presupposti della pretesa.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principio secondo cui il titolare del potere decisorio può avvalersi del contributo istruttorio di altro organo amministrativo; utilizzato per giustificare il rinvio nella motivazione degli avvisi.
C.P.C. art. 360, comma 1 (nn. 3, 4, 5)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, false applicazioni, omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha accolto i motivi relativi all'omesso esame di fatto decisivo e alla falsa applicazione dell'art. 30 L. 724/1994.
Massime di principio
- La mancata erogazione di contributi pubblici può integrare un 'impedimento oggettivo' idoneo a disapplicare le norme sulle società di comodo solo se il contribuente ha tempestivamente richiesto e diligentemente coltivato i rapporti istruttori e se la mancata erogazione non è imputabile al contribuente; il giudice deve esaminare le ragioni del diniego o del ritardo.
- Gli atti tributari possono essere motivati per relationem richiamando provvedimenti amministrativi noti al contribuente; tale richiamo è valido se riproduce il contenuto essenziale utile a identificare i presupposti della pretesa e a consentire il diritto di difesa.
- In appello l'Amministrazione può formulare argomentazioni difensive che non rappresentano nuove eccezioni tecniche se riguardano la contestazione di fatti e ragioni già alla base dell'avviso impositivo; il divieto di nuove eccezioni non impedisce la più ampia difesa su quanto già dedotto.
- Il silenzio dell'Amministrazione su specifici elementi di fatto allegati dal contribuente non vale automaticamente come accoglimento di tali elementi quando essi sono in contrasto con le fondamenta dell'avviso di accertamento.
- Se il giudice di merito omette di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (es. mancata erogazione di un contributo rilevante), la Cassazione può cassare la decisione e disporre il rinvio perché il fatto sia valutato in concreto e motivate le ragioni della decisione.
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