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Sentenza

Sentenza n. 1345/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento del diniego di accesso agli atti e ai dati relativi alle movimentazioni animali dell’impianto Fileni sito in Maiolo, contenuto nella nota AUSL Rimini del 15/04/2026 a firma del Direttore f.f. U.O. Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche, nonché avverso ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a dati e documenti relativi alle movimentazioni e agli accasamenti animali, alla documentazione sanitaria e all'impatto ambientale di un allevamento avicolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comitato ha impugnato il diniego opposto dall'Azienda USL a plurime istanze di accesso, formulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 e dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005, aventi ad oggetto dati sugli accasamenti e sulle movimentazioni degli animali, registri sanitari, verbali di sopralluogo, certificazioni sanitarie, documenti di trasporto e informazioni utili a valutare il carico di azoto e l'impatto ambientale dell'allevamento. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, dell'accesso ambientale e dell'art. 22 l. 241/1990, sostenendo che la nozione di detenzione della documentazione dovesse comprendere anche la disponibilità di banche dati e non soltanto la materiale disponibilità dei documenti. È stata inoltre lamentata la violazione del parere del Difensore civico. L'Azienda USL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione effettuata via PEC personalmente dal Comitato. Nelle more, l'Amministrazione ha adottato un nuovo diniego, non impugnato, fondato sulla natura massiva delle richieste e sull'abuso del diritto di accesso civico generalizzato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato la dubbia ammissibilità della domanda, poiché il nuovo provvedimento del 22 giugno 2026 non era meramente confermativo del diniego originario, ma costituiva il risultato di una nuova valutazione e conteneva una motivazione integrativa; pertanto avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la pretesa ostensiva. L'accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per instaurare un sindacato ispettivo permanente o una vigilanza generica e continuativa sull'attività amministrativa. Il suo esercizio deve rispettare buona fede e divieto di abuso del diritto e può essere negato quando le richieste siano manifestamente onerose o sproporzionate, massive, reiterate in un arco temporale ristretto e riconducibili a un unico centro di interessi, oppure vessatorie o pretestuose. Le plurime istanze del Comitato, rivolte in tempi ravvicinati a un numero cospicuo di dati e documenti, sono state ritenute indicative di un controllo continuativo non consentito e idonee a gravare irragionevolmente sull'attività dell'Amministrazione. Il Comitato è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite in favore dell'Azienda USL.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    La disciplina dell'accesso civico generalizzato non consente richieste massive, sproporzionate o reiterate in modo abusivo, tali da compromettere il buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005

    L'accesso alle informazioni ambientali è soggetto ai limiti derivanti dalla buona fede e dal divieto di abuso del diritto, secondo quanto affermato dal giudice per le richieste manifestamente onerose o funzionali a un controllo permanente.

  • art. 22 l. 241/1990

    La nozione di detenzione della documentazione era stata invocata dal ricorrente; la sentenza non accoglie tale prospettazione e decide la controversia sulla natura massiva e abusiva delle richieste.

Massime di principio

  • L'accesso civico generalizzato non può trasformarsi in un sindacato ispettivo permanente o in una vigilanza generica e costante sull'attività amministrativa.
  • L'esercizio dell'accesso civico generalizzato deve rispettare i canoni di buona fede e solidarietà e il divieto di abuso del diritto; sono pertanto legittimamente respingibili le richieste manifestamente onerose o sproporzionate, idonee a imporre un carico irragionevole di lavoro e a interferire con il buon andamento dell'amministrazione.
  • Possono essere qualificate come abusive le richieste massive plurime presentate in un arco temporale ristretto dallo stesso richiedente, o da più richiedenti riconducibili a un unico centro di interessi, quando per quantità e reiterazione evidenzino un intento di controllo continuativo sulla pubblica amministrazione.
  • Un provvedimento successivo che rivaluta l'istanza di accesso e introduce una motivazione integrativa non è meramente confermativo del precedente diniego e deve essere autonomamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccessi specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoBuona fede e correttezza della PATrasparenza e pubblicitàDecadenza e tardività

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