Cassazione Civile, Ordinanza n. 31583/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di aerogeneratori di un parco eolico classificato in categoria D/1. La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento catastale emessi dall'Ufficio dopo una precedente fase di reclamo/mediazione e autotutela. In cassazione ha dedotto sette motivi: 1) violazione dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2-quater d.l. 564/1994, assumendo che gli avvisi fossero inammissibili/improcedibili perché reiterativi di precedenti atti già annullati all'esito della mediazione; 2) violazione della l. 208/2015, art. 1, comma 21, per avere incluso la torre eolica nella base imponibile catastale; 3) e 4) vizio motivazionale per omessa o erronea valutazione di atti e fatti relativi ad altri accatastamenti di aerogeneratori; 5) violazione della l. 208/2015 e della l. 190/2014 per avere incluso nella rendita anche le spese tecniche, il profitto del promotore e gli oneri finanziari; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito alla contribuente l'onere di provare l'erroneità della rendita; 7) violazione della disciplina catastale per avere ritenuto corretto l'approccio di costo e il metodo seguito dall'Ufficio, contestando anche l'utilizzo di dati storici e di un saggio di capitalizzazione non coerente. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale su un solo punto, censurando l'applicazione da parte del giudice di merito di un saggio di capitalizzazione pari all'1,50% anziché quello normativamente previsto.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato gli altri motivi del ricorso principale nei limiti indicati in motivazione e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame. In particolare, la Corte ha confermato che la torre eolica non va computata nella rendita catastale perché componente funzionalmente strumentale al processo produttivo; ha invece ritenuto corretta la possibilità di includere nel calcolo, sulle componenti residue (suolo, fondazioni, piazzola, cabina), i costi tecnici, il profitto dell'imprenditore e gli oneri finanziari secondo il metodo estimativo di riferimento. Ha inoltre censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato un saggio di capitalizzazione dell'1,50%, ribadendo che per i fabbricati del gruppo D il tasso è normativamente fissato e non liberamente determinabile dall'Ufficio.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. 546/1992
Se il reclamo/mediazione è accolto, l'atto impugnato viene ritirato in autotutela e non può costituire titolo per la pretesa; se l'Ufficio emette un nuovo atto, ciò è legittimo solo se si tratti di un atto nuovo e non meramente reiterativo di quello annullato.
art. 2-quater d.l. 564/1994
Il potere di autotutela tributaria consente all'Amministrazione di annullare l'atto viziato e sostituirlo con un nuovo atto, purché non siano decorsi i termini di decadenza e non vi sia giudicato.
art. 1, comma 21, l. 208/2015
Per gli immobili speciali e particolari la rendita catastale si determina con riguardo a suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità; sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La torre eolica rientra tra gli elementi esclusi perché strumentale alla produzione di energia.
art. 1, comma 22, l. 208/2015
Concorre al nuovo assetto della determinazione della rendita per gli immobili speciali e particolari, coordinandosi con la disciplina del comma 21.
art. 1, comma 244, l. 190/2014
Ha attribuito valore normativo alle istruzioni della circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 sulle metodologie estimative; non è stato abrogato tacitamente dalla disciplina del 2015.
art. 2697 c.c.
L'Ufficio deve provare gli elementi di fatto a sostegno della maggiore rendita, ma il contribuente può offrire prova contraria; nel caso concreto la CTR ha solo rilevato la mancanza di prova contraria idonea.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Per gli immobili a destinazione speciale e particolare la rendita si determina mediante stima diretta.
artt. 27, 28, 29 e 30 d.P.R. 1142/1949
Regolano i metodi di stima catastale: procedimento diretto e indiretto, capitale fondiario, costo di ricostruzione, coefficiente di riduzione e saggio di capitalizzazione.
d.m. 14 dicembre 1991
Il saggio di capitalizzazione per i fabbricati del gruppo D è determinato in misura fissa e non è liberamente riducibile dall'Amministrazione.
circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012
Costituisce il riferimento tecnico-estimativo, recepito con valore normativo dalla l. 190/2014, per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari.
Massime di principio
- Nel sistema catastale degli immobili speciali o particolari, la rendita va determinata considerando solo il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, escludendo invece i beni impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo.
- Per gli impianti eolici, la torre di sostegno è componente essenziale ma strumentale al processo di produzione di energia e, perciò, non deve concorrere alla rendita catastale dal 1 gennaio 2016.
- L'esclusione della componente impiantistica non elimina l'obbligo di rideterminare la rendita sulle sole componenti residue, potendo applicarsi il procedimento indiretto di stima con approccio di costo e con computo di spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari sulle parti ancora rilevanti.
- La disciplina introdotta dalla l. 208/2015 non ha abrogato l'art. 1, comma 244, l. 190/2014, né il rinvio alla circolare n. 6/T del 2012, che continua a governare le metodologie estimative catastali degli immobili D ed E.
- Nelle controversie sulla maggiore rendita catastale l'Ufficio deve offrire gli elementi giustificativi della pretesa; tuttavia, se il contribuente non fornisce prova contraria idonea, la pretesa può essere confermata.
- Il saggio di capitalizzazione per i fabbricati del gruppo D è normativamente determinato e non può essere liberamente fissato in via discrezionale dall'Ufficio o dal giudice di merito.
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