Ordinanza del 21/06/2016 n. 857 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI -Fumus boni iuris - Irrilevanza - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che, ai fini della sospensione prevista dall’art. 373 c.p.c., la possibile fondatezza dei motivi di ricorso per cassazione è irrilevante. La sospensione richiede la prova concreta di un danno grave e irreparabile, che non può essere desunto dall’elevato importo dovuto, dalla mera pendenza di un concordato preventivo o dalle difficoltà di pagamento e di accesso al credito bancario. L’irreparabilità deve essere specificamente allegata e documentata, anche mediante bilanci o situazioni patrimoniali certificate.
Sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 373 c.p.c.: insussistenza del periculum in mora
Sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Il documento esamina i presupposti per la concessione della sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c., con particolare riferimento alla necessità di dimostrare un danno grave e irreparabile. La decisione esclude che, nel caso esaminato, sia stato adeguatamente provato il requisito del periculum in mora.
Irrilevanza del fumus boni iuris
Ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., non assume rilievo l’eventuale fondatezza dei motivi di ricorso proposti in sede di legittimità. La possibile sussistenza di errori nella sentenza impugnata o la prospettata fondatezza del ricorso per cassazione non costituiscono, di per sé, elemento sufficiente per ottenere la sospensione dell’esecuzione.
Necessità di un danno grave e irreparabile
La sospensione presuppone la dimostrazione di un danno caratterizzato da gravità e irreparabilità. Il pregiudizio deve essere concretamente prospettato e adeguatamente documentato, non potendo essere desunto da circostanze generiche o da mere difficoltà finanziarie.
In particolare, non sono sufficienti:
- l’elevato ammontare delle somme dovute;
- la mera esistenza di una procedura di concordato preventivo;
- il fatto che il concordato preventivo sia giunto alla fase di liquidazione dell’attivo.
Tali circostanze, considerate isolatamente, non dimostrano che l’esecuzione della decisione produrrebbe conseguenze irreversibili o non adeguatamente risarcibili.
Onere di allegazione e prova
L’irreparabilità del danno deve essere specificamente allegata dalla parte che richiede la sospensione e supportata da una documentazione idonea. Il documento indica, quale elemento probatorio rilevante, la produzione di bilanci o situazioni patrimoniali certificate, attraverso i quali dimostrare in concreto l’incidenza dell’esecuzione sulla situazione economica e patrimoniale del contribuente.
Esclusione delle difficoltà finanziarie ordinarie
Non integra, di per sé, un danno irreparabile l’impossibilità per il contribuente di pagare immediatamente i propri fornitori alla consegna della merce o dei servizi. Analogamente, la necessità di ricorrere al credito bancario per far fronte ai pagamenti non è sufficiente a dimostrare l’irreparabilità del pregiudizio.
Le difficoltà di liquidità e il ricorso al finanziamento bancario possono quindi rappresentare conseguenze economiche dell’esecuzione, ma non provano automaticamente l’esistenza del periculum in mora richiesto dall’art. 373 c.p.c.
Esito interpretativo
La sospensione non può essere concessa sulla base del solo fumus boni iuris, dell’importo della pretesa o di generiche difficoltà finanziarie. Occorre invece una prova specifica, attuale e documentata del danno grave e irreparabile, requisito che non risulta integrato dalle circostanze richiamate nel documento.
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