Ordinanza del 22/06/2016 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Rateazione del pagamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che il grave e irreparabile danno necessario per la sospensione cautelare dell’esecuzione non sussiste, di regola, quando la sentenza impone il pagamento di somme di denaro. Il contribuente può richiedere la rateazione e, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, le somme possono essere recuperate per equivalente. Non è concretamente ipotizzabile l’incapienza dell’Erario.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in caso di condanna al pagamento di somme di denaro e possibilità di rateazione
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento esamina la sussistenza del periculum in mora ai fini dell’adozione di una misura cautelare, con particolare riferimento all’esecuzione di una sentenza che impone al contribuente il pagamento di somme di denaro. La conclusione è che, nella fattispecie considerata, non ricorrono i presupposti del danno grave e irreparabile.
Nozione di danno grave
Il danno può qualificarsi come grave quando eccede il pregiudizio normalmente sopportato dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. Occorre, in particolare, che si determini uno squilibrio significativo tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici imposti all’altra.
La valutazione della gravità non deve quindi limitarsi all’esistenza di un esborso economico, ma deve considerare se l’esecuzione produca conseguenze ulteriori e anomale rispetto a quelle fisiologicamente connesse all’adempimento della decisione giudiziale.
Rilevanza della rateazione
Ai fini della valutazione del pregiudizio, deve essere considerata anche la possibilità per il contribuente di richiedere la rateazione del pagamento delle somme dovute. Tale possibilità attenua l’impatto immediato dell’esecuzione e concorre a escludere che il pagamento determini, di per sé, un danno grave e sproporzionato.
Requisito dell’irreparabilità
L’irreparabilità del danno ricorre quando l’esecuzione comporta la distruzione o la disintegrazione di beni non fungibili, rendendo impossibile un completo recupero o una piena reintegrazione della situazione precedente.
Questa caratteristica non è ravvisabile, secondo il documento, nel caso di condanna al pagamento di somme di denaro. Il denaro è infatti reintegrabile per equivalente qualora il ricorso per Cassazione venga accolto, con conseguente possibilità di recuperare le somme versate in esecuzione della sentenza.
Assenza di un concreto rischio di mancato recupero
Non risulta concretamente ipotizzabile un’incapienza del patrimonio dell’Erario tale da esporre il contribuente al rischio effettivo di non poter recuperare le somme pagate. Pertanto, il pagamento non determina un pregiudizio irreversibile, poiché l’eventuale esito favorevole del giudizio di Cassazione consentirebbe la restituzione o il recupero per equivalente delle somme.
Conclusione sulla misura cautelare
La possibilità di rateizzare il pagamento, la natura fungibile e reintegrabile delle somme di denaro e l’assenza di un concreto pericolo di incapienza dell’Erario conducono a escludere il periculum in mora. Non sussistono quindi, in base ai principi richiamati, i presupposti per la sospensione cautelare dell’esecuzione della condanna pecuniaria.
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