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Ordinanza

Ordinanza del 22/06/2016 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado richiede la valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora, secondo un bilanciamento tra l’interesse del contribuente a evitare un danno irreparabile e l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi. Il fumus ricorre quando gli elementi posti a fondamento dell’accertamento risultano falsi; il periculum può derivare da una situazione finanziaria gravemente deficitaria che impedisca di sostenere ulteriori esborsi.

Sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria per sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora

Sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado

Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado in materia tributaria. La misura cautelare richiede la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, da valutare mediante un bilanciamento complessivo degli interessi contrapposti.

Presupposti cautelari e criterio dei vasi comunicanti

Ai fini della sospensione devono sussistere sia il fumus boni iuris, consistente nella plausibile fondatezza delle ragioni della parte istante, sia il periculum in mora, ossia il rischio che l’esecuzione della sentenza determini un pregiudizio grave e difficilmente riparabile.

La valutazione deve essere effettuata secondo la metafora dei “vasi comunicanti”: il fumus e il periculum sono considerati congiuntamente e uno dei due elementi può assumere rilievo preponderante rispetto all’altro, purché il bilanciamento complessivo giustifichi l’adozione della misura cautelare.

Bilanciamento degli interessi

La verifica dei “gravi e fondati motivi” deve tenere conto dell’inderogabile necessità di bilanciare due interessi contrapposti:

  • l’interesse del contribuente a non subire un danno irreparabile per effetto del pagamento di un tributo eventualmente non dovuto;
  • l’interesse dello Stato a ottenere il regolare e tempestivo pagamento dei tributi.

Il documento richiama, in proposito, Cass. n. 2845/2012.

Nozione di danno irreparabile

L’irreparabilità del danno non coincide con la mera difficoltà economica conseguente al pagamento, ma deve essere intesa come esistenza di uno scarto intollerabile tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza e le concrete possibilità di ottenere il risarcimento o la restituzione di quanto eventualmente versato.

Tale interpretazione è ricondotta al principio richiamato da Corte costituzionale n. 217/2010.

Sussistenza del fumus boni iuris

Il fumus boni iuris ricorre quando le dichiarazioni raccolte e riportate nel verbale, sulle quali si fondano gli atti di accertamento, risultano del tutto false. In tale situazione viene meno l’attendibilità degli elementi posti a base della pretesa tributaria e risulta plausibile la fondatezza delle contestazioni del contribuente contro gli atti impugnati.

Sussistenza del periculum in mora

Il periculum in mora può essere individuato in una situazione finanziaria pesantemente deficitaria della parte ricorrente. Il rischio cautelare sussiste, in particolare, quando tale situazione renda la ricorrente concretamente incapace di fronteggiare ulteriori esborsi derivanti dall’esecuzione della sentenza.

La grave insufficienza delle risorse finanziarie può quindi determinare un pregiudizio non adeguatamente riparabile, soprattutto quando il pagamento del tributo comprometta ulteriormente la capacità economica della contribuente.

Riferimenti giurisprudenziali

Il documento richiama i seguenti precedenti:

  • Cassazione, n. 2845/2012, sul bilanciamento tra l’interesse del contribuente e quello dello Stato alla riscossione dei tributi;
  • Corte costituzionale, n. 217/2010, sulla nozione di irreparabilità del danno quale scarto intollerabile tra il pregiudizio subito e le concrete possibilità di risarcimento.

Nel caso descritto, la falsità delle dichiarazioni poste a fondamento degli accertamenti integra il fumus boni iuris, mentre la situazione finanziaria gravemente deficitaria della ricorrente integra il periculum in mora. La contemporanea presenza di tali elementi giustifica la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.

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