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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17768/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione proposta da un ex legale rappresentante di società avverso una cartella esattoriale relativa a contributi non pagati dalla società stessa. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo, osservando che l’atto del 2010 non risultava notificato in proprio al debitore ma alla società in persona del legale rappresentante e che non erano stati prodotti gli originali della cartella e della relata di notifica, bensì solo una copia dell’estratto di ruolo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) violazione di norme societarie, processuali e fiscali, sostenendo che la notifica della cartella era comunque stata ricevuta dal soggetto interessato, a prescindere dalla formale intestazione della relata; 2) violazione delle norme sulla solidarietà e sull’interruzione della prescrizione, deducendo che la notifica a un coobbligato solidale, socio della società in nome collettivo, avrebbe interrotto la prescrizione anche verso l’odierno controricorrente; 3) violazione delle norme sulle prove documentali, censurando la richiesta di produzione degli originali della cartella e della relata, poiché la regolarità della notifica sarebbe stata desumibile anche dalla copia dell’estratto di ruolo. L’INPS ha proposto ricorso incidentale con due motivi, entrambi centrati sull’omesso esame e sulla violazione delle norme in tema di prescrizione, sostenendo che vi fosse stata interruzione della prescrizione per effetto di trattenute pensionistiche operate dal 1999 al 2007 nei confronti di un coobbligato solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di legittimazione ad impugnare: secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, nell’opposizione all’esecuzione finalizzata a far valere la prescrizione del credito sottostante alla cartella, la legittimazione a contraddire spetta solo all’ente titolare del credito (qui l’INPS), mentre al concessionario manca la legittimazione passiva e, correlativamente, la legittimazione attiva a impugnare per sostenere l’insussistenza della prescrizione di un credito non proprio. Anche il ricorso incidentale dell’INPS è stato dichiarato inammissibile, perché le doglianze, pur formalmente diversamente rubricate, miravano entrambe a censurare l’omesso esame di un fatto decisivo avente effetto interruttivo della prescrizione (le trattenute di pensione), ma la questione è risultata coperta dalla regola della doppia conforme, che preclude la censura ex art. 360, co. 4, c.p.c. La Corte ha compensato le spese tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e controricorrente, mentre ha condannato l’INPS alle spese in favore del controricorrente, oltre a dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 2291 c.c.

    richiamato nel motivo dell’Agenzia per sostenere la rilevanza della solidarietà dei soci, ma senza superare il rilievo sulla legittimazione ad impugnare

  • art. 2312 c.c.

    richiamato nel motivo dell’Agenzia, in relazione agli effetti della vicenda societaria sulla pretesa contributiva

  • art. 2495 c.c.

    richiamato nel motivo dell’Agenzia in tema di effetti della cessazione della società

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dall’Agenzia per sostenere la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dall’Agenzia in tema di notificazioni, ma non ritenuto decisivo

  • art. 1310 c.c.

    richiamato per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione nei confronti degli altri coobbligati solidali

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l’effetto interruttivo della prescrizione

  • art. 2712 c.c.

    invocato per sostenere l’efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche o meccaniche

  • art. 2719 c.c.

    invocato per la valenza probatoria delle copie conformi dei documenti

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato per escludere la proponibilità della censura in presenza di doppia conforme

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dall’INPS in tema di prescrizione ordinaria del credito contributivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nell’opposizione all’esecuzione diretta a far dichiarare la prescrizione del credito sottostante alla cartella esattoriale, la legittimazione passiva appartiene esclusivamente all’ente titolare del credito; il concessionario della riscossione non è il soggetto legittimato a difendere nel merito l’esistenza del credito.
  • Di conseguenza, il concessionario della riscossione difetta di legittimazione ad impugnare per contestare la declaratoria di prescrizione di un credito che non gli appartiene sostanzialmente.
  • Quando il ricorso per cassazione censura, sotto diverse rubriche, l’omesso esame di un fatto decisivo già valutato in modo conforme nei due gradi di merito, la doglianza è inammissibile per il limite della doppia conforme.
  • Le censure che mirano in sostanza a riaffermare la non prescrizione del credito, senza che il ricorrente sia titolare del rapporto sostanziale dedotto, non possono essere esaminate nel merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’esito del giudizio di legittimità è reso influenzato da un successivo arresto nomofilattico intervenuto dopo la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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