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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05964/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori stradali affidati a un'ATI, con progetto costruttivo a carico dell'appaltatrice ma soggetto ad approvazione comunale. Durante l'esecuzione si verificarono rallentamenti, sospensioni parziali, interferenze con la rete ferroviaria e necessità di interlocuzioni con RFI e con la Soprintendenza; l'appaltatrice iscrisse una prima riserva solo nel V SAL, contestando anomalo andamento dei lavori, maggiori costi, oneri e danni, nonché l'inadempimento della stazione appaltante ex art. 1460 c.c. Il Comune, nel giudizio arbitrale e poi nell'impugnazione del lodo, sostenne che le riserve fossero tardive perché avrebbero dovuto essere formulate già alla prima consegna parziale o ai SAL precedenti, che l'obbligo di coordinarsi con RFI gravasse sull'ATI, che la liquidazione del danno e delle spese generali fosse errata, e che l'eccezione di inadempimento fosse comunque venuta meno o fosse inammissibile/irrilevante per effetto dei pagamenti e della transazione intervenuta. In cassazione il Comune ha riproposto tali censure, denunciando violazioni di legge, motivazione apparente, erronea interpretazione del capitolato speciale d'appalto, errata individuazione del momento di cessazione dell'anomalo andamento dei lavori, errata quantificazione del danno e delle spese generali, nonché indebita sopravvivenza dell'eccezione di inadempimento nonostante i pagamenti e l'accordo transattivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto in gran parte inammissibili le censure perché formulate in modo generico, con cumulo indistinto di norme asseritamente violate, senza illustrazione del loro contenuto precettivo e senza confronto puntuale con la ratio della sentenza impugnata; inoltre il ricorso tendeva a criticare direttamente il lodo arbitrale e a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Nel merito, per le sole questioni scrutinabili, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sulla tempestività della riserva, poiché il fatto lesivo era percepibile solo quando l'appaltatrice ebbe contezza dell'effettivo anomalo andamento dei lavori per le successive richieste/integrazioni di RFI e per la mancata definizione dei rapporti istituzionali da parte del Comune. Ha poi confermato che l'art. 54 del capitolato speciale poneva a carico del Comune il coordinamento con RFI per i permessi definitivi, mentre all'appaltatore competevano solo i permessi esecutivi di cantiere. Ha considerato corretta la determinazione del periodo di protrazione dell'anomalo andamento fino al 4/8/2011, nonché la liquidazione delle spese generali secondo criteri diversi da quelli dell'art. 25 del D.M. 145/2000, applicabile alla sospensione illegittima e non al diverso caso di cantiere operativo con andamento anomalo. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sull'eccezione di inadempimento, osservando che essa non esclude la domanda risarcitoria e che, in ogni caso, la transazione l'aveva fatta venire meno dal 30/9/2013; ha pure rilevato l'inapplicabilità ratione temporis della disciplina del d.lgs. 163/2006 richiamata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    In base alla disciplina applicabile all'arbitrato in esame, il lodo era impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito, ma il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sentenza che decide sull'impugnazione del lodo e non consente una rivalutazione diretta del merito arbitrale.

  • art. 241, comma 15-bis, d.lgs. n. 163 del 2006

    La norma è richiamata come fonte dell'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto nel settore dei contratti pubblici; la Corte precisa tuttavia che la disciplina sostanziale del codice dei contratti non era applicabile ratione temporis al rapporto.

  • art. 253 d.lgs. n. 163 del 2006

    È richiamato per affermare la non applicabilità ratione temporis della disciplina sostanziale del codice dei contratti pubblici al rapporto controverso.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte non ravvisa violazione di questa norma nella ricostruzione del merito, poiché l'anomalo andamento dei lavori è stato ricondotto a condotte della stazione appaltante nella gestione dei rapporti con i terzi e non a una mera scelta dell'appaltatore.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno è stato ritenuto causalmente connesso all'anomalo andamento dei lavori imputato alla stazione appaltante; non vi è stata una riedizione del giudizio di fatto sul nesso causale.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è considerata rimedio di autotutela che non impedisce la domanda risarcitoria; inoltre, nel caso concreto, è stata ritenuta rinunciata per effetto della transazione dal 30/9/2013.

  • art. 1194 c.c.

    La Corte accoglie la ricostruzione per cui i pagamenti intervenuti sono stati imputati in conto interessi e spese secondo quanto risultante dalla transazione, con incidenza sulla permanenza dell'eccezione di inadempimento.

  • art. 133 d.lgs. n. 163 del 2006

    È richiamato dal ricorrente per sostenere il venir meno del presupposto dell'eccezione di inadempimento oltre la soglia del quarto dell'importo contrattuale, ma la Corte lo reputa inapplicabile ratione temporis al rapporto.

  • art. 25 D.M. n. 145 del 2000

    sospensioni totali o parziali

    La norma disciplina i danni da sospensione illegittima totale o parziale; la Corte conferma però che non si applica al diverso caso di anomalo andamento dei lavori con cantiere operativo.

  • art. 34 d.P.R. n. 554 del 1999

    È utilizzato come parametro per la quantificazione delle spese generali nel caso di anomalo andamento dei lavori, con applicazione della percentuale minima e riduzione in ragione della distinzione tra spese fisse e variabili.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato nel ricorso per contestare l'interpretazione del capitolato, ma la Corte ritiene che l'interpretazione accolta dai giudici di merito sia plausibile e non sindacabile come mera alternativa interpretativa.

  • art. 1363 c.c.

    È richiamato nel contesto dell'interpretazione sistematica dell'art. 54 del capitolato speciale d'appalto, senza che la Corte ravvisi un errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 1365 c.c.

    È evocato come canone ermeneutico, ma la Corte non ravvisa violazione specifica, rilevando la genericità della censura.

  • art. 1366 c.c.

    È invocato con riferimento alla buona fede interpretativa, ma la Corte ritiene la critica priva di specificità e ridotta a mera contrapposizione di letture contrattuali.

  • art. 1372 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla transazione, ma la Corte non accoglie la tesi del ricorrente sull'effetto limitato dell'accordo, ritenendo corretta l'interpretazione della sentenza di merito.

  • art. 1965 c.c.

    È richiamato per sostenere che la transazione avrebbe comportato reciproche concessioni senza incidere sull'ammontare del capitale ai fini dell'eccezione di inadempimento; la Corte non condivide la lettura proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    È menzionato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte considera le censure come tentativi di rivalutazione del merito e degli elementi istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stato un vizio censurabile, poiché le doglianze miravano in realtà a una nuova lettura delle prove e dei fatti già accertati nel merito.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene invece che la motivazione della sentenza d'appello sia esistente e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È evocato insieme agli altri parametri del vizio motivazionale, senza che la Corte riscontri una reale omissione di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la nullità della motivazione, ma la Corte ritiene che la sentenza d'appello contenga una motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione del lodo arbitrale, il controllo di legittimità riguarda la sola sentenza impugnata e non può tradursi in un esame diretto o in una rivalutazione del lodo arbitrale.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile se si limita a elencare norme asseritamente violate senza indicarne il contenuto precettivo e senza confrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito offre una motivazione esistente e comprensibile, la critica non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto, delle prove o delle risultanze istruttorie.
  • In tema di riserve in appalto, per i fatti a effetti continuativi la riserva va iscritta quando il fatto lesivo diviene percepibile con l'ordinaria diligenza; la successiva quantificazione del danno può avvenire anche in un momento successivo.
  • In sede di interpretazione contrattuale, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito tra due o più interpretazioni entrambe plausibili, se il ricorrente non indica specificamente i canoni ermeneutici violati.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un rimedio di autotutela che paralizza la pretesa di adempimento, ma non esclude la proponibilità della domanda risarcitoria o la risoluzione del contratto.
  • Le spese generali dell'appalto possono essere riconosciute come danno da anomalo andamento dei lavori quando il cantiere resta operativo, mentre il criterio dell'art. 25 del D.M. 145/2000 è riferito alla diversa ipotesi di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori.
  • La transazione può incidere sull'assetto dei reciproci rapporti contrattuali e sulla persistenza di eccezioni di inadempimento, se dal testo dell'accordo risulta una rinuncia espressa o comunque una chiara regolazione in senso estintivo.
  • Se la disciplina invocata dal ricorrente non è applicabile ratione temporis al rapporto, non può fondare la cassazione della sentenza che abbia escluso la relativa pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoCompensazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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