Ordinanza ingiunzione o revoca n. 407 del 01/12/2022
Ordinanza ingiunzione - 1° dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che nelle due sedi di un esercizio commerciale erano installate telecamere interne funzionanti senza idonea informativa agli interessati e senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, in presenza di personale dipendente. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro, con ordine di adeguare il trattamento e di fornire riscontro documentato sulle misure adottate.
Ordinanza ingiunzione nei confronti della titolare di Naija Market International per videosorveglianza interna senza informativa e senza autorizzazione ex art. 4 Statuto dei lavoratori
Ordinanza ingiunzione per videosorveglianza interna priva di informativa e di autorizzazione
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la titolare dell’impresa individuale Naija Market International, esercente attività di minimercato a Modena, per l’uso di un sistema di videosorveglianza interna installato in due sedi commerciali in violazione della disciplina privacy e delle regole poste a tutela dei lavoratori. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione della Polizia locale e sviluppato mediante ulteriori controlli della Guardia di finanza.
Origine dell’istruttoria e accertamenti svolti
In una prima fase, la Polizia locale del Comune di Modena aveva segnalato che, presso l’esercizio denominato "Joy Unique Collection" in via Francesco Crispi 6, erano presenti 3 telecamere funzionanti in assenza dei prescritti cartelli informativi. Dopo la mancata risposta alle richieste di informazioni dell’Ufficio, il Garante aveva avviato il procedimento sanzionatorio e delegato ulteriori verifiche alla Guardia di finanza.
Gli accertamenti successivi, eseguiti il 16 e 17 novembre 2021 presso le due sedi dell’impresa individuale site in Modena, via Francesco Crispi 6 e via Antonio Gramsci 11, hanno rilevato la presenza di:
- 3 telecamere funzionanti all’interno del locale di via Crispi 6;
- 8 telecamere funzionanti all’interno del locale di via Gramsci 11.
Dal verbale è emerso inoltre che nelle sedi operava personale dipendente e che non risultava richiesta, prima dell’installazione, la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Difese presentate dalla titolare
Con scritti difensivi, la titolare ha sostenuto che le violazioni erano state commesse inconsapevolmente e in buona fede, affermando di non conoscere l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Ha inoltre rappresentato che, una volta acquisita contezza della normativa, avrebbe provveduto ad affiggere il cartello informativo e a richiedere la necessaria autorizzazione.
Il Garante ha tuttavia rilevato che tali affermazioni non erano state supportate da documentazione idonea a provarne l’effettiva attuazione.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama il quadro europeo e nazionale applicabile ai sistemi di videosorveglianza e ai trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro.
Sul piano generale, l’Autorità richiama:
- l’art. 5 del GDPR, in particolare il principio di trasparenza;
- l’art. 13 del GDPR, relativo all’informativa agli interessati;
- l’art. 88 del GDPR e l’art. 114 del Codice privacy, che rinviano alla disciplina più specifica in materia di trattamento dei dati dei lavoratori;
- l’art. 4 della legge n. 300/1970, che richiede, per impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, l’accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro;
- l’art. 157 del Codice privacy, relativo alle richieste informative del Garante.
Il provvedimento richiama anche il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento tramite dispositivi video, per ribadire l’esigenza di un’informazione preventiva, chiara e ben visibile agli interessati.
Valutazioni del Garante sull’illiceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto comprovato che la titolare avesse effettuato un trattamento di dati personali mediante videosorveglianza:
- senza fornire la prescritta informativa mediante cartelli idonei;
- senza attivare la procedura di garanzia prevista dall’art. 4 della legge n. 300/1970;
- senza rispondere alle richieste istruttorie dell’Autorità.
Ne è derivata la dichiarazione di illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del GDPR e degli artt. 114 e 157 del Codice privacy. L’Autorità ha escluso che la violazione potesse essere considerata minore, valorizzando natura, gravità e durata della condotta e il grado di responsabilità del titolare.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del GDPR e dell’art. 166 del Codice privacy, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000 euro.
Nella determinazione dell’importo sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del GDPR:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- l’inadempimento dell’obbligo di informare gli interessati;
- il mancato riscontro alle richieste del Garante ex art. 157 del Codice;
- l’omessa attivazione della procedura di garanzia prevista per gli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro;
- l’assenza di precedenti specifici;
- la mancata prova delle misure dichiarate nelle difese;
- le condizioni economiche del contravventore, valutate con riferimento al bilancio 2020.
Prescrizioni, termini e ulteriori effetti
Con l’ingiunzione, il Garante ha ordinato alla titolare di:
- conformare il trattamento alle disposizioni richiamate entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, ove non vi avesse già provveduto, mediante apposizione di idonei cartelli informativi e adempimento della procedura prevista dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970;
- pagare la somma di 6.000 euro entro 30 giorni dalla notifica, con avvertimento delle conseguenze esecutive in caso di mancato pagamento.
È stata inoltre richiamata la possibilità, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di definire la controversia con il pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso.
Il provvedimento dispone infine:
- la pubblicazione sul sito internet del Garante;
- l’obbligo per la titolare di comunicare, entro 90 giorni dalla notifica, le iniziative adottate e di fornire riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, con possibile applicazione della sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del GDPR in caso di omissione.
Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 del GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento nasce da una segnalazione della Polizia locale di Modena relativa a un controllo del 30 maggio 2020 presso un punto vendita, ove erano presenti 3 telecamere funzionanti senza cartelli informativi. Successivi accertamenti della Guardia di finanza, svolti il 16 e 17 novembre 2021 nelle due sedi dell’impresa individuale, hanno rilevato 3 telecamere in una sede e 8 nell’altra, entrambe interne ai locali e funzionanti.
Violazioni riscontrate
Il Garante ha ritenuto violati il principio di trasparenza e l’obbligo informativo di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del GDPR, poiché mancavano i cartelli informativi previsti per la videosorveglianza. Ha inoltre accertato la violazione dell’art. 114 del Codice privacy, in relazione all’art. 4 della l. 300/1970, poiché l’installazione degli impianti in presenza di lavoratori non era stata preceduta dall’accordo sindacale o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. È stata infine contestata la violazione dell’art. 157 del Codice per il mancato riscontro alle richieste istruttorie del Garante.
Difese della parte e valutazione del Garante
La titolare ha sostenuto che le violazioni erano state commesse in buona fede, per mancata conoscenza della normativa, e ha dichiarato di aver poi affisso i cartelli e richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro. Il Garante ha però osservato che non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare tali affermazioni e ha escluso che la violazione potesse qualificarsi come minore, valorizzando natura, gravità e durata dell’illecito.
Sanzione e criteri di quantificazione
La sanzione è stata determinata in 6.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati: la natura, gravità e durata della violazione; la responsabilità del titolare per l’omessa informativa, il mancato riscontro al Garante e l’omessa procedura di garanzia; l’assenza di precedenti specifici; la mancata prova delle misure asseritamente adottate; e le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base del bilancio 2020.
Misure correttive e adempimenti imposti
È stato ordinato di conformare il trattamento entro 60 giorni, apponendo cartelli idonei e adempiendo alla procedura di cui all’art. 4, comma 1, l. 300/1970. È stato inoltre ingiunto il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge. Il provvedimento dispone anche la pubblicazione sul sito del Garante e richiede un riscontro documentato sulle iniziative adottate entro 90 giorni.
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