Ordinanza ingiunzione o revoca n. 406 del 01/12/2022
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Amazon Italia Logistica s.r.l. - 1 dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha irrogato ad Amazon Italia Logistica s.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per non avere fornito un idoneo riscontro a una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR presentata da un dipendente in relazione ai certificati professionali conseguiti durante il rapporto di lavoro. L'Autorità ha ritenuto illecito l'omesso riscontro, anche sotto il profilo dell'omessa comunicazione dei motivi del diniego o dell'impossibilità di adempiere entro il termine di un mese, in violazione degli artt. 12 e 15 GDPR. La decisione valorizza le indicazioni dell'EDPB sul fatto che l'interessato non deve specificare la base giuridica della richiesta né usare un formato/canale obbligatorio, e dispone anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Amazon Italia Logistica s.r.l.: omesso riscontro a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR sui certificati professionali di un dipendente
Amazon Italia Logistica s.r.l. - omesso riscontro a istanza di accesso ex art. 15 GDPR
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un'ordinanza ingiunzione nei confronti di Amazon Italia Logistica s.r.l. in relazione alla mancata risposta, o comunque al mancato idoneo riscontro, a una richiesta di accesso avanzata da un dipendente con riguardo a certificati professionali conseguiti durante il rapporto di lavoro. Il procedimento trae origine da un reclamo dell'interessato ed è sfociato nell'accertamento della violazione degli artt. 12 e 15 del GDPR.
Origine del procedimento e oggetto dell'istanza
L'interessato aveva chiesto copia di specifici attestati/certificati professionali riferiti a corsi svolti presso la società, tra cui:
- certificato PLE pallet elevator;
- certificato alla conduzione e programmazione del robot pallettizzatore (RME instructor);
- certificato di accesso autorizzato in area scarico merci "yard";
- certificato PES e PAV;
- certificato addetto alla manutenzione drive e conduzione robot ai piani, Stow e pick (istruttore SST).
Nel reclamo erano state anche prospettate ulteriori richieste, riguardanti la cancellazione di dati personali e l'accesso al fascicolo medico/preassuntivo, ma tali domande non risultano regolarizzate e non sono state trattate in modo sostanziale nel provvedimento.
Posizione della società nel corso dell'istruttoria
Amazon ha sostenuto di avere gestito correttamente alcune richieste documentali, in particolare quelle relative al modello UNIEMENS, mentre per i certificati professionali ha rappresentato che:
- per alcuni corsi interni non esisterebbe un certificato da consegnare, ma solo un badge interno con funzione di autorizzazione;
- il certificato PES e PAV sarebbe invece rilasciato da un ente certificatore esterno, dal quale è stata poi recuperata una copia;
- il ritardo sarebbe dipeso da circostanze organizzative interne, dall'invio delle richieste a più dipendenti del dipartimento HR, dal mancato utilizzo dell'indirizzo privacy dedicato e dalla mancata esplicita menzione dell'art. 15 GDPR.
La società ha inoltre evidenziato di avere predisposto un team dedicato alla gestione delle richieste privacy dei dipendenti e una procedura interna che instrada al team competente le istanze ricevute anche tramite canali diversi da quello dedicato.
Valutazioni del Garante sulla violazione
L'Autorità ha ritenuto che la società non abbia dato idoneo riscontro all'istanza di accesso e che il trattamento sia risultato illecito per violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
In particolare, il Garante ha evidenziato che:
- il titolare, ove non possa soddisfare la richiesta, deve informare l'interessato senza ritardo e comunque entro un mese dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di reclamare o ricorrere in giudizio, ai sensi dell'art. 12, par. 4, GDPR;
- l'interessato non è tenuto a specificare la base giuridica della richiesta;
- qualora il titolare nutra dubbi sul diritto esercitato, deve chiedere chiarimenti sull'oggetto della domanda;
- il GDPR non impone all'interessato un formato determinato né un canale esclusivo per l'invio dell'istanza di accesso;
- nel caso concreto, la richiesta era comunque pervenuta al dipartimento risorse umane e alla società, sicché non poteva giustificarsi l'assenza totale di riscontro.
Il Garante ha inoltre osservato che, anche a fronte dell'impossibilità di consegnare alcuni attestati, la società avrebbe dovuto quantomeno comunicare tale impossibilità e, per il certificato PES e PAV, dare tempestivo riscontro o almeno informare dell'assenza del documento in proprio possesso prima del successivo recupero presso l'ente certificatore.
Criteri per la sanzione
Nel determinare la sanzione, il Garante ha considerato, in applicazione dell'art. 83 GDPR:
- la natura della violazione, incidente sull'esercizio dei diritti dell'interessato;
- la gravità e la durata del ritardo;
- il grado di responsabilità del titolare;
- il fatto che la violazione abbia riguardato un solo interessato;
- la cooperazione resa dalla società nel procedimento;
- le condizioni economiche del contravventore;
- la necessità di una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo
Il Garante ha:
- dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da Amazon Italia Logistica s.r.l. per violazione degli artt. 12 e 15 GDPR;
- ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Autorità.
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini previsti dalla normativa richiamata.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto del reclamo
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un dipendente nei confronti di Amazon Italia Logistica s.r.l. L'interessato lamentava di avere chiesto, nel contesto del rapporto di lavoro, copia di alcuni certificati professionali conseguiti durante il periodo di prova e di non avere ricevuto risposta. Nel reclamo erano stati inoltre prospettati, ma poi non regolarizzati, anche una richiesta di cancellazione di dati personali e l'accesso al fascicolo medico/preassuntivo.
Riscontro della società e giustificazioni addotte
Amazon ha sostenuto di avere riscontrato tempestivamente solo alcune richieste documentali, in particolare il modello UNIEMENS, e ha affermato che per gli altri attestati non esistessero veri e propri certificati, trattandosi di corsi interni con mero valore di autorizzazione interna, salvo il certificato PES e PAV ottenibile presso un ente certificatore esterno. La società ha inoltre evidenziato che le richieste non erano state inviate all'indirizzo privacy dedicato né formulate richiamando espressamente l'art. 15 GDPR, e ha attribuito il ritardo a una serie di circostanze organizzative interne e alla concomitanza del periodo estivo.
Valutazione del Garante sulla violazione degli artt. 12 e 15 GDPR
L'Autorità ha ritenuto che la società, quale titolare del trattamento, non abbia dato idoneo riscontro all'istanza di accesso. In particolare, non risulta che Amazon abbia informato l'interessato, senza ritardo e comunque entro un mese, dell'impossibilità di accogliere la richiesta né dei motivi del mancato riscontro, come richiesto dall'art. 12, par. 4, GDPR. Il Garante ha osservato che l'interessato non è tenuto a indicare la base giuridica della richiesta, né a utilizzare un canale unico o un formato obbligatorio, richiamando le Guidelines 01/2022 dell'EDPB sul diritto di accesso.
Elementi rilevanti ai fini sanzionatori
Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha considerato la natura della violazione, incidente sull'esercizio di un diritto fondamentale dell'interessato, il carattere quantomeno colposo della condotta, la durata del ritardo e la circostanza che la violazione abbia riguardato il solo reclamante. Sono stati altresì valutati la cooperazione prestata dalla società nel corso del procedimento, le condizioni economiche del contravventore e l'esigenza di una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'art. 83, par. 1 GDPR.
Decisione finale, sanzione e pubblicazione
Accertata la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento e ha ordinato ad Amazon Italia Logistica s.r.l. il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell'art. 83, par. 5, lett. b), GDPR e dell'art. 58, par. 2, lett. i), GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante. È stato indicato il termine di 30 giorni dalla notifica per il pagamento, con facoltà di definire la controversia pagando la metà della sanzione nei termini di legge.
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