Ordinanza ingiunzione o revoca n. 408 del 01/12/2022
Ordinanza ingiunzione - 1° dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’impresa individuale "Woolen" aveva installato e mantenuto in funzione un impianto di videosorveglianza all’interno del locale e all’esterno, senza rendere un’informativa adeguata agli interessati e senza attivare le procedure richieste dall’art. 4 l. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice. Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR e dell’art. 114 Codice. Il Garante ha irrogato una sanzione di 3.000 euro, ordinando inoltre di adeguare il trattamento con cartelli informativi idonei e con l’adempimento delle procedure di garanzia, e ha disposto la pubblicazione del provvedimento.
Impresa individuale "Woolen" di Schio: videosorveglianza interna ed esterna installata senza adeguata informativa e senza le procedure di garanzia dell'art. 4 Statuto dei lavoratori
Impresa individuale "Woolen": videosorveglianza illecita e omessa informativa
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un’ordinanza ingiunzione nei confronti del titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale "Woolen", esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande a Schio (VI). Il procedimento origina da un accertamento della polizia locale che ha rilevato un impianto di videosorveglianza funzionante, installato all’interno e all’esterno del locale, in assenza di adeguata informativa e senza la previa attivazione delle procedure di garanzia previste per i trattamenti nel contesto lavorativo.
Origine dell’accertamento e fatti contestati
Il verbale di controllo, effettuato il 13 aprile 2022 e trasmesso al Garante il 2 maggio 2022, descriveva:
- due telecamere interne al locale;
- una telecamera esterna, rivolta al plateatico del pubblico esercizio;
- un solo cartello informativo interno, collocato in modo non ben visibile, sotto una mensola adiacente al bancone di mescita;
- l’assenza di cartelli all’esterno;
- la mancata indicazione del titolare del trattamento nel cartello presente;
- la mancanza di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro o di accordo con le rappresentanze sindacali.
Nel corso del controllo, il titolare aveva dichiarato di aver incaricato una consulente del lavoro per richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, ma non risultava che la procedura fosse stata effettivamente completata. L’impresa non ha presentato osservazioni nel procedimento avviato dal Garante.
Norme applicate e inquadramento giuridico
Il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’impianto di videosorveglianza violasse:
- l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo della liceità;
- l’art. 13 GDPR, per inadeguata informativa;
- l’art. 88 GDPR, in relazione ai trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro;
- l’art. 114 del d.lgs. 196/2003, che richiama le tutele dell’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300.
L’Autorità ha ribadito che, quando gli impianti di videosorveglianza possono comportare anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, essi possono essere utilizzati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, e soltanto previa stipula di accordo sindacale o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. L’attivazione di tale procedura è stata qualificata come condizione indefettibile di liceità.
Valutazione dell’illecito
All’esito dell’istruttoria, il Garante ha concluso che il trattamento era illecito perché:
- l’informativa sulla videosorveglianza non era resa in modo conforme, mancando cartelli idonei e chiaramente visibili;
- non risultava rispettata la disciplina speciale applicabile ai trattamenti effettuati nel contesto lavorativo;
- mancava la preventiva attivazione delle procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 1, l. 300/1970.
Il provvedimento richiama anche che la violazione di tali disposizioni può assumere rilievo penale ai sensi dell’art. 171 del Codice.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha richiamato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR e ha considerato:
- la natura della violazione, incidente sui principi generali del trattamento e sulle condizioni di liceità;
- la mancata cooperazione del titolare nel procedimento;
- l’assenza di precedenti specifici;
- le ridotte dimensioni dell’impresa.
Sulla base di tali elementi è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con la possibilità di definizione in misura ridotta, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Ordini e prescrizioni
Oltre alla sanzione, il Garante ha ingiunto al titolare di:
- conformare il trattamento al Regolamento entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento;
- apporre cartelli informativi idonei circa la presenza delle telecamere;
- adempiere a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, l. 300/1970.
È stato inoltre richiesto di comunicare, entro 90 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento e di fornire riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, con avvertimento che l’omesso riscontro può comportare la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Pubblicazione del provvedimento e tutela giurisdizionale
L’Autorità ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale, richiamando l’art. 166, comma 7, del Codice e l’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019. Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Accertamento ispettivo e contestazione
Il procedimento trae origine dal verbale di controllo del 13 aprile 2022 redatto dal Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino del Comune di Schio e trasmesso al Garante il 2 maggio 2022. Presso l’impresa individuale "Woolen", esercente somministrazione di alimenti e bevande, sono state rilevate due telecamere interne e una telecamera esterna. L’informativa era ritenuta non adeguata perché presente solo un cartello interno, poco visibile e privo delle indicazioni del titolare; mancava inoltre il cartello esterno. È stata anche riscontrata l’assenza di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro o di accordo sindacale.
Illiceità del trattamento e norme violate
Il Garante ha ritenuto che il trattamento di dati personali tramite videosorveglianza fosse illecito per violazione dei principi di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e dell’obbligo di informativa di cui all’art. 13 GDPR. Quanto ai lavoratori presenti nel locale, il trattamento era altresì contrario all’art. 88 GDPR e all’art. 114 del Codice, poiché la videosorveglianza potenzialmente idonea al controllo a distanza non era stata preceduta dalla procedura di garanzia dell’art. 4 l. 300/1970.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha richiamato il quadro normativo che consente l’uso di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale, ma esclusivamente previa stipula di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Ha sottolineato che tale procedura costituisce condizione indefettibile di liceità e che la sua omissione integra una violazione sanzionabile, anche penalmente ai sensi dell’art. 171 del Codice.
Sanzione, criteri e prescrizioni
Applicando i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, il Garante ha considerato la natura della violazione, la mancata cooperazione del titolare e l’assenza di precedenti specifici, nonostante le ridotte dimensioni dell’impresa. È stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro. In aggiunta, è stato ordinato di conformare il trattamento entro 60 giorni, apponendo cartelli informativi idonei e adempiendo alle procedure di cui all’art. 4, comma 1, l. 300/1970. Il pagamento doveva avvenire entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge.
Pubblicazione e riscontro
Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019. Ha inoltre richiesto al destinatario di comunicare, entro 90 giorni, le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento, avvertendo che il mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione per omessa collaborazione prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
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