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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 405 del 01/12/2022

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Reggio Emilia - 1 dicembre 2022

Garante Privacy405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha irrogato al Comune di Reggio Emilia una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro per aver pubblicato e reso indicizzabile online un provvedimento dirigenziale relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro di una dipendente, riportando in chiaro i suoi dati anagrafici e un giudizio diagnostico relativo alla salute. L’Autorità ha ritenuto la condotta in violazione delle norme del Codice privacy applicabili ratione temporis sulla liceità del trattamento, sulla diffusione dei dati e sul divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. La difesa del Comune, fondata anche sulla pubblicazione all’albo pretorio e su obblighi di trasparenza, non ha escluso l’illiceità della diffusione di dati eccedenti e non pertinenti.

Comune di Reggio Emilia: sanzione per diffusione illecita sul web di dati personali e dati sulla salute contenuti in un provvedimento dirigenziale relativo a una dipendente

Comune di Reggio Emilia: diffusione illecita online di dati sulla salute contenuti in un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti del Comune di Reggio Emilia, in qualità di titolare del trattamento, per la pubblicazione sul sito istituzionale e l’indicizzazione sui motori di ricerca di un provvedimento dirigenziale relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro di una dipendente per inabilità assoluta e permanente alle mansioni del profilo professionale. Nel documento erano riportati in chiaro dati anagrafici dell’interessata e un giudizio diagnostico, con conseguente diffusione di dati personali, anche relativi alla salute.

Origine del procedimento

Il procedimento è nato da un reclamo presentato dall’interessata, tramite difensore, a seguito della permanenza online del provvedimento amministrativo. Il Comune ha poi rimosso il documento dal sito istituzionale e dal web dopo una diffida dell’interessata.

Trattamenti esaminati e contesto normativo

L’Autorità ha rilevato che la pubblicazione era avvenuta prima del 25 maggio 2018, data di applicabilità del GDPR. Di conseguenza, ai trattamenti esaminati si applicavano le disposizioni del Codice privacy nel testo previgente al d.lgs. 101/2018, in particolare gli artt. 11, comma 1, lett. a), 19, 20, 21 e 22. Il Garante ha richiamato anche le Linee guida n. 243 del 15 maggio 2014 in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi per finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

Valutazioni del Garante sulla pubblicazione online

L’Autorità ha ribadito che anche quando una pubblica amministrazione pubblica atti all’albo pretorio online o nella sezione Amministrazione trasparente, devono essere rispettati i limiti di liceità, pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi. Non è sufficiente invocare, in via generale, gli obblighi di pubblicità degli atti degli enti locali per giustificare la diffusione di dati personali non necessari, tanto meno di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Difese del Comune

Il Comune ha sostenuto che la pubblicazione rispondesse agli obblighi di legge in materia di albo pretorio e trasparenza amministrativa, e che il provvedimento fosse stato redatto con i dati dell’interessata in chiaro per l’invio integrale all’INPS ai fini previdenziali. Ha inoltre eccepito la tardività dell’azione del Garante, richiamando precedenti interlocuzioni e sostenendo che la contestazione fosse intervenuta oltre i termini di legge. Il Garante ha respinto tale impostazione, osservando che la precedente iniziativa dell’interessata era un esercizio di diritti di cancellazione e non un formale ricorso ex art. 142 del Codice, mentre la precedente segnalazione era stata archiviata per mancata manifestazione di attuale interesse nei termini fissati dall’art. 19 del d.lgs. 101/2018.

Violazioni accertate

Il Comune è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 19, 20 e 22, comma 8, del Codice privacy, per avere diffuso dati personali del reclamante, anche relativi alla salute, senza un idoneo presupposto giuridico e in violazione del divieto di diffusione dei dati sanitari. Il Garante ha quindi qualificato la condotta come illecita sotto il profilo della diffusione di dati eccedenti e non pertinenti.

Sanzione e criteri di quantificazione

Per le violazioni contestate, l’art. 162, comma 2-bis, del Codice prevedeva una sanzione da euro 10.000 a euro 120.000. L’Autorità ha ritenuto applicabile la riduzione di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice, portando il range sanzionatorio da euro 4.000 a euro 48.000, anche tenendo conto della dichiarata presenza di un disguido nell’occultamento dei dati. Applicando i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, la sanzione è stata determinata in euro 8.000.

Dispositivo

Il Garante ha ordinato e ingiunto al Comune di Reggio Emilia il pagamento di euro 8.000 entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con avviso delle conseguenze esecutive in caso di mancato pagamento ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981. È stata inoltre richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e fatto contestato

Il procedimento trae origine da un reclamo della dipendente del Comune di Reggio Emilia, che lamentava la pubblicazione sul sito istituzionale di un provvedimento dirigenziale di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente alle mansioni, nel quale erano riportati in chiaro i dati anagrafici della reclamante e il giudizio diagnostico. Il documento è rimasto visibile online e indicizzato dai motori di ricerca fino alla rimozione avvenuta a seguito di diffida dell’interessata.

Valutazione sulla disciplina applicabile

Il Garante ha ritenuto applicabile la disciplina previgente al GDPR, poiché la pubblicazione era avvenuta prima del 25 maggio 2018. Sono quindi stati richiamati gli artt. 11, comma 1, lett. a), 19, 20, 21 e 22 del Codice privacy nel testo anteriore al d.lgs. 101/2018, oltre alle Linee guida del Garante n. 243/2014 sulla pubblicità e trasparenza degli atti pubblici sul web. È stato ribadito che anche nelle pubblicazioni all’albo pretorio online valgono i limiti derivanti dal principio di minimizzazione e non possono essere diffusi dati eccedenti o non pertinenti.

Violazioni accertate

Il Comune, quale titolare del trattamento, è stato ritenuto responsabile della diffusione di dati personali della reclamante, anche relativi alla salute, in assenza di un idoneo presupposto normativo e in violazione del divieto di diffusione dei dati sanitari. La contestazione ha riguardato la violazione degli artt. 19, 20 e 22, comma 8, del Codice, sanzionata dall’art. 162, comma 2-bis.

Difesa del Comune e sua valutazione

L’ente ha sostenuto, tra l’altro, che la pubblicazione fosse necessaria per gli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza e che i dati fossero stati lasciati in chiaro solo per consentire la trasmissione all’INPS del provvedimento integrale. Ha inoltre eccepito la tardività della contestazione richiamando precedenti interlocuzioni con il Garante. L’Autorità ha però osservato che una precedente richiesta dell’interessata era rivolta all’esercizio dei diritti di cancellazione e non integrava un formale ricorso; la precedente segnalazione era stata archiviata per mancata manifestazione di interesse nei termini previsti dall’art. 19 del d.lgs. 101/2018.

Sanzione e criteri di quantificazione

L’art. 162, comma 2-bis, del Codice prevede per le violazioni contestate una sanzione da 10.000 a 120.000 euro. Il Garante ha applicato la riduzione prevista dall’art. 164-bis, comma 1, ritenendo la fattispecie ridotta nel minimo e nel massimo a 4.000-48.000 euro, anche in considerazione del disguido dichiarato dal Comune. Tenendo conto dei criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, la sanzione è stata determinata in 8.000 euro.

Ordine di pagamento e tutela giurisdizionale

Il Garante ha ordinato e ingiunto al Comune di Reggio Emilia il pagamento della sanzione di 8.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con avvertenza sulle conseguenze esecutive ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981. È stata inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione al tribunale ordinario competente ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionerapporto di lavorodati sanitarisanzioni privacypubblicazione online e albo pretorio

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