Ordinanza ingiunzione o revoca n. 42 del 01/12/2022
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Campania - 1 dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che la Regione Campania, quale titolare dei trattamenti connessi alla piattaforma di adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19, ha violato i principi di liceità, correttezza e trasparenza, integrità e riservatezza, nonché gli obblighi in materia di sicurezza, privacy by design/by default e gestione della violazione dei dati personali. La violazione ha riguardato l’esposizione di informazioni relative all’adesione vaccinale e, in un caso, anche di dati contenuti nella scheda anamnestica. Il Garante ha ritenuto non corretto l’inquadramento iniziale di SO.RE.SA. come autonomo titolare, ha valorizzato la successiva ridefinizione dei ruoli con DGR n. 480/2021, ma ha comunque sanzionato la Regione con € 10.000 e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Regione Campania: ordinanza ingiunzione per illecita gestione dei dati nella piattaforma vaccinale anti Covid-19 e per data breach comunicato con ruoli privacy errati
Regione Campania: illecito trattamento nella piattaforma vaccinale anti Covid-19 e sanzione di € 10.000
Il provvedimento riguarda la Regione Campania, quale titolare dei trattamenti connessi alla piattaforma online per l’adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19. L’istruttoria è originata da una notifica di data breach presentata da SO.RE.SA. S.p.a. e da successivi reclami e segnalazioni relativi alle modalità di accesso ai servizi sanitari online.
Origine del procedimento e fatti accertati
SO.RE.SA. aveva notificato al Garante, ai sensi dell’art. 33 GDPR, un accesso non autorizzato ai dati di contatto di cittadini campani che avevano aderito alla campagna vaccinale. In corso di istruttoria la società ha precisato che gli accessi non autorizzati avevano interessato 12 utenti, con possibile consultazione della scheda anamnestica per un solo interessato. La Società ha inoltre rappresentato di avere successivamente adottato misure di contenimento e di aver comunicato la violazione agli interessati.
Parallelamente, a seguito di reclamo e segnalazioni, l’Ufficio ha svolto approfondimenti sui trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute, effettuati nell’ambito dei servizi online per i test Sars-Cov-2 e la somministrazione dei vaccini anti Covid-19. È emerso che i modelli informativi utilizzati presentavano indicazioni contrastanti circa il titolare del trattamento, ora individuato nella Regione, ora in SO.RE.SA.
Individuazione del titolare e contraddizioni nelle informative
Il Garante ha rilevato che la violazione non era riconducibile ai trattamenti rientranti nel perimetro di titolarità di SO.RE.SA., ma riguardava trattamenti afferenti a iniziative di sanità pubblica connesse alla campagna vaccinale anti Covid-19, da ricondurre alla Regione Campania. La non corretta attribuzione della titolarità e dei relativi compiti ha inciso anche sulle informazioni rese agli interessati, risultate contraddittorie.
La Regione ha richiamato il decreto commissariale n. 26 del 22.2.2019 e successivamente la delibera di Giunta n. 480 del 4 novembre 2021, con cui sono stati ridefiniti i ruoli di titolare e responsabile del trattamento tra Regione Campania e SO.RE.SA. Il Garante ha preso atto di tale successiva ridefinizione, ma ha comunque ritenuto sussistente la violazione per il periodo considerato.
Sicurezza del trattamento e riservatezza dei dati
L’Autorità ha accertato che la piattaforma di prenotazione/adesione consentiva, per un periodo limitato, di ottenere informazioni circa l’adesione vaccinale di un assistito semplicemente inserendo il codice fiscale e una stringa di 20 cifre, anche non corrispondente alla tessera sanitaria. In un caso, l’API restituiva in formato JSON dati ulteriori, tra cui identificativi e stato della richiesta vaccinale.
Il Garante ha ritenuto tali modalità di accesso non conformi all’art. 5, par. 1, lett. f), e all’art. 32 GDPR, poiché inadeguate a garantire su base permanente la riservatezza di informazioni anche relative allo stato di salute. È stata inoltre riscontrata la violazione dell’art. 25 GDPR, in quanto, nella fase di progettazione e durante l’uso dell’applicazione, non erano state adottate misure tecniche idonee a integrare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Valutazione delle misure adottate successivamente
La Regione ha rappresentato di aver:
- ripristinato il livello di controllo originariamente previsto;
- modificato il messaggio di errore per evitare la diffusione di informazioni sull’interessato;
- modificato le API affinché non restituissero dati direttamente o indirettamente riconducibili all’interessato;
- avviato o pianificato penetration test e vulnerability assessment, con elaborazione di un remediation plan.
Il Garante ha preso atto delle misure correttive, ma ha ritenuto che esse non elidessero le violazioni già consumate, né superassero i rilievi mossi in avvio del procedimento.
Violazione degli obblighi di notifica e comunicazione del data breach
Il provvedimento afferma che, alla luce della corretta titolarità del trattamento, la Regione Campania ha violato gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 GDPR. La violazione dei dati personali era stata inizialmente portata all’attenzione dell’Autorità e degli interessati da SO.RE.SA. come se fosse autonomo titolare, mentre il trattamento ricadeva nella sfera di competenza della Regione.
Quanto alla comunicazione agli interessati, la Regione ha successivamente prodotto copia delle comunicazioni inviate. Tuttavia il Garante ha ritenuto comunque integrata la violazione, anche in ragione dell’iniziale errata imputazione dei ruoli e della conseguente gestione non corretta del data breach.
Norme richiamate e qualificazione dell’illecito
L’Autorità richiama in particolare:
- art. 5, par. 1, lett. a) e f), GDPR, su liceità/correttezza/trasparenza e integrità/riservatezza;
- art. 25 GDPR, su privacy by design e by default;
- art. 32 GDPR, su misure di sicurezza;
- artt. 33 e 34 GDPR, su notifica e comunicazione della violazione;
- art. 83, par. 4, lett. a), e par. 5, lett. a), GDPR, per la sanzione amministrativa.
Il Garante ha evidenziato che i dati coinvolti erano, almeno in parte, dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e del considerando 35.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha considerato:
- il numero contenuto di interessati coinvolti;
- la presenza, per un solo interessato, di dati sanitari di dettaglio nella scheda anamnestica;
- l’adozione di misure tecniche successive per prevenire il ripetersi dell’evento;
- il contesto emergenziale pandemico;
- la collaborazione della Regione durante l’istruttoria;
- l’intervenuta modifica della disciplina regionale sui ruoli privacy e delle informative.
Valutati tali elementi, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 25, 32, 33 e 34 GDPR. È stata inoltre disposta, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy, la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante.
Esito finale
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Regione Campania e ha ordinato il pagamento della sanzione, con facoltà di definizione agevolata nei termini di legge. Resta proponibile ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini indicati dal provvedimento.
Punti principali
Origine del procedimento e contesto del data breach
La vicenda nasce dalla notifica ex art. 33 GDPR effettuata da SO.RE.SA. S.p.a. per un accesso non autorizzato ai dati di contatto di cittadini campani che avevano aderito alla campagna vaccinale. Nel corso dell’istruttoria la società ha chiarito che l’evento aveva coinvolto 12 utenti e, per un solo caso, anche la scheda anamnestica. Il Garante ha poi esteso l’esame ai trattamenti svolti dalla Regione Campania nell’ambito dei servizi online per i test Sars-Cov-2 e la vaccinazione anti Covid-19.
Errata individuazione del titolare e informative contrastanti
Dall’istruttoria è emersa una rappresentazione non coerente della titolarità dei trattamenti: le informative e la documentazione richiamavano talora la Regione Campania e talora SO.RE.SA. come titolare. Il Garante ha ritenuto che i trattamenti oggetto della violazione rientrassero nell’ambito di titolarità della Regione Campania e non di SO.RE.SA., con conseguente violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza e degli obblighi informativi.
Criticità della piattaforma e violazioni di sicurezza
La piattaforma di adesione alla campagna vaccinale ha consentito, per un periodo limitato, di desumere o visualizzare informazioni personali inserendo il codice fiscale e una stringa di 20 cifre anche non corrispondente al numero di tessera sanitaria. In particolare, il messaggio di errore e l’API restituivano informazioni sull’avvenuta adesione vaccinale e, in alcuni casi, campi identificativi dell’interessato. Il Garante ha ritenuto le modalità di accesso non conformi agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR.
Violazione di privacy by design e by default
L’Autorità ha accertato che, sia in fase di progettazione sia durante l’uso dell’applicazione, non erano state implementate misure tecniche adeguate a garantire in modo efficace i principi di integrità e riservatezza. È stata quindi contestata la violazione dell’art. 25 GDPR, anche alla luce delle Linee guida 4/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati richiamate nel provvedimento.
Valutazione su notifica e comunicazione del data breach
Pur essendo stata effettuata la notifica e successivamente inviate le comunicazioni agli interessati, il Garante ha comunque ritenuto integrata la violazione degli artt. 33 e 34 GDPR, in relazione sia alla titolarità corretta del trattamento sia alla gestione della violazione. La Regione ha poi adottato misure rimediali, tra cui il ripristino del controllo originario, la modifica del messaggio di errore, la modifica delle API e l’esecuzione di penetration test e vulnerability assessment.
Sanzione e misure accessorie
Sulla base dei criteri di cui all’art. 83 GDPR, il Garante ha irrogato alla Regione Campania una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva. È stata inoltre disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante. Resta ferma la facoltà di pagamento in misura ridotta nei termini previsti dall’art. 166, comma 8, del Codice privacy.
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