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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 404 del 01/12/2022

Ordinanza ingiunzione nei confronti di A.R.N.A.S. Civico - 1° dicembre

Garante Privacy404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accerta che un’azienda ospedaliera ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, e reso indicizzabili dai motori di ricerca, due delibere contenenti dati personali di un dipendente, inclusi dati relativi alla salute e allo stato di invalidità. La pubblicazione non era sorretta da un idoneo presupposto normativo e ha violato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché il divieto di diffusione dei dati sanitari. Considerata la cessazione degli effetti del trattamento, il Garante non adotta misure correttive ma irroga una sanzione pecuniaria di euro 6.000 e dispone la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito.

A.R.N.A.S. Civico - di Cristina Benfratelli: pubblicazione online di delibere con dati personali e dati relativi alla salute di un dipendente

A.R.N.A.S. Civico - di Cristina Benfratelli: pubblicazione online di delibere con dati personali e dati relativi alla salute di un dipendente

Il provvedimento riguarda un’azienda ospedaliera pubblica che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale due deliberazioni relative al collocamento a riposo di un dipendente e alla successiva rettifica. Nei documenti erano presenti dati personali dell’interessato, compresi dati relativi alla salute e allo stato di invalidità, poi risultanti anche indicizzati sui motori di ricerca.

Origine del procedimento

Il procedimento prende avvio da un reclamo presentato dal dipendente. L’interessato segnalava che la delibera di rettifica conteneva riferimenti al suo status di invalidità e alla percentuale di invalidità, oltre a ulteriori informazioni sul rapporto di lavoro e sulla richiesta di collocamento a riposo. L’Ufficio ha verificato la presenza online dei provvedimenti e la relativa indicizzazione.

Posizioni difensive dell’azienda ospedaliera

Nel corso dell’istruttoria il titolare ha sostenuto che la pubblicazione fosse connessa alla tenuta dell’Albo Pretorio online, richiamando l’art. 32 della l. 69/2009. Ha affermato che l’indicizzazione sui motori di ricerca era dovuta a un bug della piattaforma che gestiva i documenti allegati e che, una volta avuto contezza del problema, aveva provveduto a disattivare l’indicizzazione e a rimuovere il provvedimento. Ha inoltre precisato di avere presentato notifica di violazione ai sensi dell’art. 33 GDPR.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, 9, 24 e 25 GDPR, in tema di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e privacy by design/by default;
  • l’art. 6, par. 2, GDPR, sulle norme nazionali più specifiche;
  • l’art. 2-ter del Codice privacy, in materia di diffusione dei dati personali;
  • l’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy, sul divieto di diffusione dei dati relativi alla salute;
  • le Linee guida del 15 maggio 2014 su pubblicità e trasparenza sul web da parte dei soggetti pubblici.

Valutazioni del Garante

L’Autorità ribadisce che la presenza di un regime di pubblicità degli atti, come quello dell’Albo Pretorio online, non comporta un automatismo nella diffusione sul web dei dati personali e non deroga ai principi di protezione dei dati. Nel caso esaminato, la pubblicazione delle delibere ha comportato la diffusione di dati personali del dipendente in assenza di una specifica base normativa idonea a legittimarla. La presenza di riferimenti allo stato di invalidità ha determinato anche la violazione del divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.

Il Garante osserva inoltre che la pubblicazione si è protratta oltre il termine di 15 giorni previsto dalla disciplina richiamata dall’azienda e che l’indicizzazione su motori di ricerca generalisti ha ampliato la circolazione dei dati. Nonostante le difese del titolare, gli elementi istruttori non sono ritenuti sufficienti a superare i rilievi notificati.

Esito, sanzione e misure accessorie

Il Garante dichiara l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice privacy, nel testo applicabile ratione temporis. Considerato che la condotta aveva ormai esaurito i suoi effetti, non vengono adottate misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.

In applicazione dell’art. 83 GDPR, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000. Nella quantificazione considera la particolare delicatezza dei dati, il fatto che il trattamento abbia riguardato un solo interessato, la collaborazione del titolare, la notifica della violazione e la tempestiva rimozione dei documenti, nonché l’assenza di precedenti pertinenti. Dispone infine la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy e l’annotazione nel registro interno.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da un reclamo di un dipendente dell’A.R.N.A.S. Civico - di Cristina Benfratelli, che lamentava la pubblicazione sul sito istituzionale di due delibere riguardanti il collocamento a riposo e la successiva rettifica. Nei documenti erano presenti dati personali dell’interessato, compreso il riferimento al verbale di riconoscimento dell’invalidità civile e alla percentuale di invalidità. L’Ufficio ha verificato anche l’indicizzazione dei documenti sui motori di ricerca.

Difese del titolare del trattamento

L’azienda ospedaliera ha sostenuto che la pubblicazione all’Albo Pretorio online era effettuata per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009. Ha inoltre escluso il dolo, rappresentando che l’indicizzazione era dipesa da un bug della piattaforma e che, appena rilevato il problema, aveva disattivato l’indicizzazione degli allegati e rimosso il provvedimento dal sito. Ha anche richiamato l’intenzione di aderire a un futuro codice di condotta privacy in sanità.

Quadro normativo applicato

Il Garante richiama gli artt. 5, 6 e 9 del GDPR, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute. Sul piano interno vengono richiamati gli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice privacy, nel testo antecedente alle modifiche del d.l. 139/2021. Viene inoltre richiamata la disciplina sulla pubblicità degli atti amministrativi e le Linee guida del 15 maggio 2014 sulla pubblicità e trasparenza sul web.

Valutazione del Garante sulla illiceità della diffusione

L’Autorità ritiene che la mera previsione di pubblicità degli atti all’Albo Pretorio non consenta automaticamente la diffusione online di dati personali, e ancor meno di dati sanitari. Nel caso concreto, la pubblicazione delle delibere conteneva informazioni sullo stato di invalidità del dipendente e ulteriori dettagli relativi al rapporto di lavoro, senza che fosse stata dimostrata una specifica base normativa idonea a legittimare tale diffusione. L’indicizzazione sui motori di ricerca ha aggravato la circolazione dei dati.

Sanzione e misure finali

Il Garante qualifica il trattamento come illecito e applica l’art. 83, par. 5, GDPR. Non dispone misure correttive ulteriori perché il trattamento aveva già esaurito i suoi effetti. Tenendo conto della delicatezza dei dati, del fatto che il trattamento ha riguardato un solo interessato, della collaborazione del titolare e della tempestiva rimozione, ma anche dell’assenza di precedenti specifici, determina la sanzione in euro 6.000. Dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprpubblica amministrazionerapporto di lavorodati sanitaridiritti dell'interessato

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