Cassazione Penale, Sentenza n. 10994/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi principali: 1) vizio per errata applicazione dell'art. 130 c.p.p.: il Tribunale, nel deposito della motivazione, ha modificato il dispositivo letto in udienza aggiungendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile (euro 1.184,00) senza aver previamente attivato la procedura di correzione dell'errore materiale con la prevista camera di consiglio e contraddittorio; 2) vizio per errata applicazione dell'art. 157 c.p.: dedotta estinzione del reato per prescrizione, con la tesi che il termine massimo di prescrizione fosse già decorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile (quella statuizione è stata eliminata). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per manifesta infondatezza, confermando dunque il resto della sentenza impugnata: il reato di cui all'art. 612 c.p. non è stato estinto per prescrizione alla data della decisione (il termine massimo di prescrizione, pari a 7 anni e 6 mesi, sarebbe decorso solo il 14/01/2025).
Norme richiamate
«il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127»
La norma impone che la correzione di errore materiale sia decisa in camera di consiglio con avviso alle parti; l'adozione 'de plano' senza contraddittorio è invalida quando incide su pronunce di natura patrimoniale.
Richiamato dalla norma sull'errore materiale quale disciplina della camera di consiglio; implica il necessario svolgimento del contraddittorio interno alla fase camerale e i relativi formalismi.
La Corte ha richiamato l'art. 178 per qualificare come nullità di ordine generale l'adozione 'de plano' della correzione dell'errore materiale senza camera di consiglio e avviso alle parti.
Norma sulla prescrizione del reato: la Corte ha analizzato i termini di prescrizione (7 anni e 6 mesi nel caso) e le sospensioni, concludendo che la prescrizione non era ancora maturata alla data della decisione.
Articolo indicato quale titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato dal Tribunale; la pronuncia di impugnazione non ha annullato la condanna sostanziale, salvo la statuizione sulle spese liquidate senza contraddittorio.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale che incide su pronunce patrimoniali (es. condanna alla rifusione delle spese) richiede l'attivazione della procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., con decisione in camera di consiglio e avviso/contraddittorio alle parti; la mancata osservanza può determinare nullità e annullamento senza rinvio di quella parte della statuizione.
- L'adozione 'de plano' di emendamenti al dispositivo successivamente al dispositivo letto in udienza, quando comportano oneri per l'imputato, è illegittima se non è stata preceduta dalla formale procedura di correzione prevista dalla legge.
- Le doglianze sulla prescrizione devono essere valutate con il calcolo preciso dei termini e delle sospensioni; se alla data della decisione il termine non è ancora decorso, l'eccezione è manifestamente infondata e viene dichiarata inammissibile.
- Quando una correzione automatica della sentenza è stata effettuata dal giudice senza il necessario contraddittorio, la Cassazione può annullare la parte relativa senza rinvio se la modifica è autonoma e riguarda una statuizione patrimoniale chiaramente separabile dal resto della decisione.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sul punto procedurale (possibilità di emendare omissioni tramite art.130), la Corte suprema può rinviare la questione alle Sezioni Unite; tuttavia, se il principio precedentemente affermato è chiaro e applicabile, la Corte decide direttamente come nel caso di specie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10882/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10883/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10885/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10887/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10888/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →