L.R. Basilicata 10/2009
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata [01]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Basilicata a partecipare come socio fondatore alla Fondazione “Città della Pace per i Bambini Basilicata”, fissando condizioni statutarie, nomina degli organi regionali e un contributo iniziale di 25.000 euro per il fondo di dotazione. Prevede inoltre la possibilità di ulteriori contributi annuali, secondo gli stanziamenti di bilancio. L’atto resta applicabile nei limiti della partecipazione regionale alla Fondazione.
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini
La legge disciplina la partecipazione della Regione Basilicata, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Città della Pace per i Bambini Basilicata”. Il provvedimento è diretto a sostenere un’iniziativa di interesse sociale finalizzata all’assistenza, educazione e istruzione di minori in condizioni di disagio o pericolo derivanti da disastri ambientali o da conflitti armati.
Finalità della Fondazione e condizioni per la partecipazione regionale
La partecipazione regionale è subordinata a specifiche previsioni da inserire nell’atto costitutivo e nello statuto della Fondazione. In particolare, la disciplina richiede che:
- le finalità non lucrative siano espressamente indicate nello scopo della Fondazione;
- la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica secondo la normativa vigente;
- le funzioni del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti del Comitato etico scientifico siano gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio, entro il limite complessivo del 30% del fondo di dotazione annualmente disponibile;
- sia prevista una misura minima del contributo annuale di ciascun socio fondatore.
La previsione originaria relativa alla destinazione del patrimonio in caso di trasformazione o estinzione è stata abrogata.
Procedura di adesione e organi regionali
La Giunta regionale procede alla stipula dell’atto pubblico costitutivo della Fondazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare permanente competente per gli affari istituzionali sullo statuto.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione sia alla costituzione sia al funzionamento della Fondazione. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, nomina con proprio decreto i componenti regionali degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto.
Contributo regionale e profili finanziari
La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di 25.000 euro, destinato alla costituzione del fondo di dotazione. La copertura per il 2009 è assicurata mediante prelevamento dalla relativa unità previsionale di base con disponibilità sufficiente.
Per gli anni successivi, la Giunta regionale può contribuire al piano delle attività della Fondazione con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio. La disciplina non configura quindi un finanziamento automatico e stabile, ma una eventuale contribuzione annuale subordinata alle disponibilità di bilancio.
Ambito temporale e applicabilità attuale
La norma nasce nel 2009 e contiene un contributo iniziale collegato alla costituzione del fondo di dotazione. La previsione finanziaria iniziale è dunque storicamente riferita a quell’esercizio, mentre la possibilità di ulteriori contributi resta rimessa a successive determinazioni della Giunta e alle leggi di bilancio. L’atto continua a rilevare solo per la partecipazione regionale alla Fondazione e per gli eventuali apporti ancora deliberati in base alla programmazione finanziaria vigente.
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