L.R. Basilicata 14/2009
Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata la cremazione dei defunti e dei resti, l’autorizzazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri, nel rispetto della legge statale n. 130/2001. Prevede registri comunali, regole per conservazione e dispersione, adeguamento dei regolamenti comunali entro 8 mesi e, entro 3 mesi, un piano regionale per i crematori. È una disciplina ancora formalmente vigente ma con scadenze e interventi già storicizzati.
Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri in Basilicata
La legge regionale disciplina, nel rispetto della legge n. 130/2001, la cremazione dei defunti e dei resti, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri nel territorio della Basilicata. L’obiettivo dichiarato è tutelare la dignità della persona e la libertà di scelta, anche in relazione alle convinzioni religiose e culturali.
Autorizzazione alla cremazione e adempimenti comunali
L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente. Il provvedimento autorizzatorio deve essere comunicato:
- al Comune in cui avviene la custodia o la dispersione delle ceneri;
- se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.
Ogni Comune deve tenere un apposito registro in cui annotare le volontà relative alla cremazione, all’affidamento o alla dispersione delle ceneri, con gli estremi della relativa autorizzazione.
Affidamento delle ceneri
L’affidamento dell’urna cineraria può avvenire, nel rispetto della volontà del defunto, a qualunque persona, ente o associazione, secondo le modalità previste dalla legge statale n. 130/2001.
Il soggetto designato può rinunciare all’affidamento con dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. Se gli affidatari sono più di uno, la rinuncia di uno non incide sugli altri.
Se l’affidatario rinuncia e non viene disposta la dispersione, le ceneri devono essere conservate negli appositi spazi cimiteriali previsti dalla normativa statale.
La consegna dell’urna all’avente diritto avviene previa sottoscrizione di un documento che contiene la dichiarazione dell’affidatario sulla destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento resta conservato presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, e vale anche come documento di accompagnamento per il trasporto dell’urna.
Conservazione dell’urna cineraria
L’urna affidata deve essere sigillata e conservata in modo da consentire l’identificazione del defunto e del Comune di ultima residenza.
L’urna sigillata può essere:
- tumulata;
- inumata, se realizzata in materiale biodegradabile;
- conservata negli spazi cimiteriali previsti dalla normativa statale;
- consegnata al soggetto affidatario.
L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità idonee a garantirne una destinazione stabile e la sicurezza contro ogni forma di profanazione.
Dispersione delle ceneri: soggetti, luoghi e limiti
La dispersione è effettuata dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti previsti dalla legge statale; in assenza di tali soggetti provvede il personale individuato dal Comune.
La dispersione è consentita solo nei seguenti luoghi:
- aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;
- aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle rispettive competenze, da Comuni, Province e Regione;
- aree private.
Per le aree naturali è richiesta una distanza minima di 200 metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, laghi, fiumi e altri corsi d’acqua è ammessa solo nei tratti liberi da natanti e manufatti, secondo la normativa statale richiamata.
È vietata la dispersione nei centri abitati. Nelle aree private la dispersione è consentita all’aperto, con consenso del proprietario, e non può avere fini di lucro. La dispersione può avvenire anche in un Comune diverso da quello del decesso, sempre nel rispetto della volontà del defunto.
Regolamenti comunali e sanzioni
I Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti di polizia mortuaria entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge.
La violazione dei regolamenti comunali così adeguati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000.
Piano regionale per i crematori e strumenti di realizzazione
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva predisporre un piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, singoli o associati, sulla base della distribuzione della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della cremazione. Il piano è approvato dal Consiglio regionale.
Il piano deve prevedere almeno un impianto sul territorio regionale. Nella realizzazione dei crematori i Comuni possono ricorrere allo strumento della finanza di progetto.
Interventi regionali e incentivi
La Regione può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili nei propri programmi di competenza, incentivi per la realizzazione dei crematori, in coerenza con il piano regionale di coordinamento.
Senso comunitario della morte e strutture per il commiato
Per conservare il senso comunitario della morte, quando l’urna è consegnata all’affidatario o quando le ceneri sono disperse, può essere collocata nel cimitero una targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto. Gli oneri sono a carico dei richiedenti.
Sono ammesse forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
I Comuni, anche in forma associata, possono promuovere strutture per le cerimonie di commiato. Tali strutture, se realizzate da soggetti pubblici o privati in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti comunali, devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni e anche al di fuori del Comune di decesso o residenza.
Informazione ai cittadini
La Regione e i Comuni devono favorire e promuovere l’informazione ai residenti sulle diverse pratiche funerarie, con attenzione anche agli aspetti economici. L’informazione deve riguardare in particolare la cremazione, l’affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione.
Vigore e ambito territoriale
La legge si applica esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata. I termini per l’adeguamento dei regolamenti comunali e per il piano regionale per i crematori sono legati all’entrata in vigore della legge e hanno dunque natura storica; la disciplina sostanziale resta il riferimento per la materia funeraria regionale.
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