L.R. Basilicata 11/2009
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 luglio 2006, n.11 - Riforma e riordino degli Enti ed Organismi subregionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale Basilicata sul controllo degli enti subregionali: distingue i bilanci di alcuni enti e parchi, approvati con legge insieme al bilancio regionale, da quelli di ATER Potenza e Matera, approvati con atti amministrativi. Stabilisce inoltre che, nei periodi di sospensione dei lavori consiliari, i termini per la pronuncia del Consiglio sono prorogati per la durata della sospensione. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al controllo e all’approvazione dei bilanci degli enti subregionali basilicatesi
Modifiche alla disciplina del controllo sugli enti e organismi subregionali
La legge regionale della Basilicata interviene sulla L.R. 14 luglio 2006, n. 11, riformando alcune modalità di approvazione e controllo dei documenti contabili degli enti subregionali. L’intervento riguarda soprattutto i bilanci di previsione, i rendiconti e le variazioni di bilancio, nonché la gestione dei termini di esame da parte del Consiglio regionale.
Approvazione dei bilanci degli enti subregionali
La disciplina distingue tra due gruppi di soggetti.
Per i seguenti enti, i bilanci di previsione e i rendiconti sono approvati con legge insieme al bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione:
- Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.)
- Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)
- Azienda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)
- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.)
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.)
- Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
- Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane
Per le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Potenza e Matera, invece, i bilanci di previsione, i rendiconti, gli assestamenti e le variazioni di bilancio sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e nei termini fissati dalla normativa richiamata.
Termini di pronuncia del Consiglio regionale
La legge aggiunge una disciplina specifica per la gestione dei termini quando l’attività consiliare è sospesa. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o Vice Presidente della Giunta, o da un suo rappresentante, definisce in sede di programmazione dei lavori i periodi di sospensione dell’attività del Consiglio regionale.
In tali casi, il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi è prorogato per tutta la durata della sospensione dell’attività.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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