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Legge

L.R. Basilicata 15/2009

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Normativa regionaleL.R. Basilicata 15/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata misure di educazione, prevenzione e monitoraggio degli incidenti domestici, con un Osservatorio regionale e contributi per iniziative formative, informative e di ricerca. Prevede una programmazione annuale della Giunta e della ASL, con oneri iniziali a carico del bilancio 2009. È una disciplina ormai datata e riferita soprattutto alla fase di avvio del 2009.

Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici in Basilicata

Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici in Basilicata

La legge disciplina, nel territorio della Regione Basilicata, un sistema di prevenzione, educazione sanitaria e monitoraggio degli incidenti domestici. L’intervento è impostato in coerenza con la legge statale n. 493/1999 e ruota attorno al Servizio sanitario regionale, alle Aziende sanitarie locali e a un Osservatorio regionale dedicato.

Finalità e nozione di incidente domestico

La finalità del provvedimento è promuovere salute e sicurezza negli ambienti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, educazione alla salute, rilevazione dei fattori di rischio, valutazione della sicurezza di impianti e apparecchi e analisi sistematica delle cause e delle conseguenze degli incidenti. Gli incidenti domestici sono definiti come eventi accidentali che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze e che compromettono temporaneamente o definitivamente la salute delle persone.

Compiti del Servizio sanitario regionale e del sistema di prevenzione

Il Servizio sanitario regionale deve programmare, nel rispetto della normativa statale, azioni di educazione sanitaria, campagne informative e attività di formazione continua contro i rischi presenti negli ambienti domestici. Tali attività riguardano anche le imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, con l’obiettivo di migliorare e qualificare gli adempimenti connessi ai loro obblighi. Nel piano regionale di prevenzione devono essere previsti programmi e progetti per la promozione e tutela della salute e della sicurezza in ambito domestico, con indicazione di obiettivi, risorse, modalità di attuazione, criteri di valutazione e verifica. Il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL deve monitorare gli incidenti domestici e redigere una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti, tramite l’Osservatorio regionale.

Osservatorio regionale degli incidenti domestici

Per realizzare gli obiettivi della legge, la Giunta regionale istituisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici. L’organismo ha il compito di rilevare anche i danni inferiori alla soglia di invalidità del 27% prevista dall’INAIL per l’indennizzo. L’Osservatorio utilizza i dati forniti dall’INAIL, in collaborazione con ASL e medici di base, e le banche dati regionali, elaborandoli per variabili quali età, sesso, giorno e ora dell’evento, luogo dell’abitazione, parte del corpo interessata, tipo di trauma e soccorso prestato. Da tale attività devono emergere:

  • tipologia dei soggetti colpiti;
  • tipologia degli incidenti per classi di persone;
  • condizioni predisponenti;
  • traumi, interventi ed esiti. L’Osservatorio acquisisce anche informazioni sulla conoscenza dei rischi domestici, definisce con l’INAIL lo scambio periodico di dati sull’assicurazione contro gli infortuni domestici, presta consulenza e assistenza in materia di prevenzione e partecipa a campagne informative, educazione alla salute e formazione/aggiornamento degli operatori.

Struttura, composizione e funzionamento dell’Osservatorio

L’Osservatorio è articolato in un’unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento regionale competente, e in un Comitato di sorveglianza. Il Comitato è composto da:

  • Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • dirigente dell’ufficio regionale competente in prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
  • direttore regionale INAIL o suo delegato;
  • tre membri segnalati dalle associazioni delle categorie più esposte al rischio di incidente domestico. Possono essere invitati ai lavori anche dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di enti e organismi interessati. L’Osservatorio si insedia entro 30 giorni dalla sua istituzione e adotta un regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta regionale. L’unità tecnica assicura segreteria e supporto operativo. I componenti del Comitato non percepiscono compensi.

Destinatari e soggetti coinvolti

Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative previste, individualmente o in forma associata. Le iniziative sono promosse dalle ASL. Le imprese concorrono alle finalità della legge con campagne di sensibilizzazione e informazione sull’uso corretto e sicuro degli oggetti domestici, nonché con studi, ricerche, sperimentazioni e progettazione di prodotti più sicuri.

Tipologie di interventi ammissibili

Tra gli interventi rientrano:

  • percorsi formativi per chi svolge lavoro in ambito domestico, inclusi i lavoratori non a titolo gratuito, organizzati da Osservatorio, ASL, INAIL o altri soggetti accreditati;
  • progetti formativi e informativi per il personale tecnico degli enti locali sulla progettazione e realizzazione di ambienti e impianti domestici;
  • campagne informative di prevenzione e educazione alla salute promosse da ASL, INAIL, ISPELS ed enti locali;
  • progetti di studio, ricerca e monitoraggio dei rischi per migliorare sicurezza e qualità della vita, con attenzione a donne, anziani, bambini e disabili;
  • iniziative di scuole e università, anche in collaborazione con le ASL, per l’educazione alla salute contro gli incidenti domestici;
  • azioni formative proposte da associazioni di lavoratori domestici, consumatori, ambientaliste, femminili e familiari, anche in concorso con altri enti pubblici;
  • ricerca, sperimentazione e progettazione di dispositivi e prodotti di largo consumo innovativi per la sicurezza domestica;
  • iniziative di prevenzione e sicurezza promosse da associazioni e categorie imprenditoriali.

Contributi regionali e programmazione annuale

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale adotta una deliberazione che stabilisce criteri, modalità di selezione ed erogazione dei contributi per gli interventi ammessi, con riferimento ai piani integrati di salute. Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti rientranti nelle categorie indicate per gli interventi, tramite richiesta alle ASL. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta riferisce al Consiglio regionale sull’utilizzo dei contributi e sul monitoraggio degli incidenti domestici registrati sul territorio regionale.

Concorso finanziario di privati e patrocinio

Imprese e altri soggetti privati possono concorrere alle finalità della legge mediante iniziative promozionali con partecipazione finanziaria. Tali iniziative possono ottenere il patrocinio della Regione Basilicata. La Giunta regionale, tramite l’Osservatorio, valuta la coerenza di queste iniziative con la legge. Le somme raccolte sono destinate ad incrementare il capitolo di spesa previsto per gli interventi della legge.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2009 gli oneri sono quantificati in 50.000 euro e coperti mediante prelievo dal fondo speciale del bilancio regionale 2009, con istituzione di una specifica unità previsionale di base denominata “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici”. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di bilancio regionali.

Osservazioni sull’attualità della disciplina

La legge è del 2009 e molte previsioni hanno natura organizzativa e programmatoria, legate all’istituzione dell’Osservatorio, ai primi adempimenti della Giunta e alla copertura finanziaria dell’esercizio 2009. Pur non risultando dal testo un’abrogazione espressa, la disciplina appare oggi in larga parte datata e di limitata utilità pratica, specie per le disposizioni riferite all’avvio iniziale e al finanziamento del primo anno.

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