Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 13/2009

Istituzione e promozione del Bilancio Sociale (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 13/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituiva il bilancio sociale della Regione Basilicata e dei suoi enti/aziende dipendenti, promuovendone l’adozione anche presso enti territoriali e locali. Il documento, da redigere annualmente, serviva a rendere conto di obiettivi, risorse impiegate, risultati e destinatari. La legge è però stata abrogata dal 30 aprile 2014 ed è quindi oggi non applicabile.

Istituzione e promozione del bilancio sociale in Basilicata

Istituzione e promozione del bilancio sociale in Basilicata

La legge regionale disciplinava l’adozione del bilancio sociale da parte della Regione Basilicata e degli enti e aziende dipendenti, con finalità di trasparenza, conoscibilità dell’azione amministrativa e dialogo con cittadini e altri interlocutori. Il testo coordinato segnala però che la legge è stata abrogata dal 30 aprile 2014, per cui non è oggi applicabile.

Finalità e funzione del bilancio sociale

Il bilancio sociale era concepito come strumento di conoscenza e comunicazione dell’azione amministrativa. Doveva descrivere i principali processi decisionali e operativi e le ricadute sulla comunità, favorendo un livello elevato di trasparenza e un dialogo permanente tra istituzioni e cittadini.

Struttura, contenuti e periodicità

Il bilancio sociale era previsto con cadenza annuale, così da consentire il confronto tra obiettivi programmati e risultati raggiunti e agevolare la definizione di nuovi obiettivi e impegni. Doveva essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l’intero sistema informativo contabile.

Sul piano contenutistico, il documento riguardava le diverse tipologie di intervento dell’amministrazione, considerando sia l’attività direttamente svolta sia quella di soggetti pubblici e privati concorrenti al raggiungimento degli obiettivi. L’amministrazione doveva esporre indirizzi e priorità, rendere conto delle risorse impiegate, dell’operato nelle varie aree di intervento e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati.

Il bilancio sociale doveva inoltre comprendere:

  • una presentazione iniziale con cui l’amministrazione chiariva finalità, contenuti, ambiti di rendicontazione e destinatari finali;
  • una nota metodologica sul processo di rendicontazione, con indicazioni sull’evoluzione e sugli obiettivi di miglioramento, anche mediante l’acquisizione di giudizi dei destinatari.

Destinatari

Il documento era rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati che avessero rapporti diretti o indiretti con l’amministrazione o comunque interesse alla sua azione.

Obblighi per la Regione e per gli enti dipendenti

La legge istituiva il bilancio sociale regionale come strumento della programmazione regionale, in aggiunta ai documenti già previsti dalla normativa regionale richiamata nel testo. Il medesimo obbligo era esteso agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione Basilicata, sempre in aggiunta alla documentazione ordinaria.

Linee guida applicative

La Giunta regionale doveva emanare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, linee guida per l’adozione del bilancio sociale da parte della Regione e degli enti e aziende dipendenti. Le linee guida potevano prevedere una prima applicazione limitata ad alcuni ambiti dell’attività amministrativa, con successiva estensione agli altri.

Promozione presso enti territoriali e sostegno formativo/finanziario

La Regione promuoveva l’adozione di bilanci sociali da parte degli enti pubblici territoriali. A questo fine i piani di formazione regionali dovevano prevedere azioni specifiche per formare il personale interno allo studio e alla redazione del documento.

Province, Comuni, Comunità montane e locali, nonché enti e aziende dipendenti, potevano richiedere contributi finanziari per la redazione dei bilanci sociali. I contributi erano erogati sulla base di programmi presentati annualmente, secondo finalità e modalità stabilite da apposito bando regionale.

Monitoraggio annuale

La Giunta regionale doveva presentare ogni anno al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge e sugli effetti prodotti.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2009 gli oneri erano quantificati in 10.000 euro e coperti mediante prelevamento da una specifica unità previsionale del bilancio regionale 2009. Per gli anni successivi la copertura era demandata alle risorse individuate nelle rispettive leggi di bilancio.

Stato di efficacia

La legge è espressamente abrogata dalla L.R. 30 aprile 2014, n. 8, con decorrenza 30 aprile 2014. Pertanto il provvedimento è da considerarsi obsoleto e non utile per applicazioni attuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.