L.R. Basilicata 16/2009
Modifica art. 21 bis – L.R. 6/2001 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 16/2009 proroga, entro limiti rigorosi, la funzione commissariale degli ATO rifiuti provinciali cessanti, consentendo con decreto del Presidente della Giunta la proroga fino al 30 settembre 2009 e comunque non oltre il 30° giorno successivo alla costituzione degli organi dell’ATO Rifiuti Basilicata. È stata poi totalmente abrogata nel 2018.
Proroga della gestione commissariale degli ATO rifiuti Basilicata
Proroga della gestione commissariale degli ATO rifiuti in Basilicata
La legge regionale Basilicata n. 16 del 2009 interviene in materia di gestione dei rifiuti, modificando la disciplina dell’art. 21-bis della L.R. n. 6/2001. L’effetto della modifica è esclusivamente temporaneo e riguarda la continuità amministrativa delle gestioni commissariali degli ATO provinciali cessanti.
Ambito di applicazione e contenuto della modifica
La norma aggiunge un comma finale all’art. 21-bis della legge regionale n. 6/2001, come già modificato da precedenti interventi legislativi. Il nuovo testo disciplina la possibile proroga della funzione commissariale riferita:
- all’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 21-bis;
- al comma 4 del medesimo articolo, come modificato dalla L.R. n. 31/2008.
Proroga del termine della funzione commissariale
Il termine di scadenza della funzione commissariale può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ma entro limiti tassativi:
- non oltre il 30 settembre 2009;
- in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla costituzione degli organi dell’ATO Rifiuti Basilicata.
La disciplina, quindi, non introduce una proroga illimitata, ma solo una finestra temporale transitoria e comunque compressa dall’insediamento dei nuovi organi dell’ATO regionale.
Effetti sulla continuità delle gestioni e dei rapporti in essere
Fino al termine massimo di proroga, le gestioni commissariali delle cessanti ATO provinciali sono tenute a garantire tutte le attività necessarie. A tal fine, la legge dispone la proroga di tutti i rapporti giuridici contrattuali di servizi e di lavoro in essere, così da assicurare la continuità operativa durante la fase di transizione.
Pubblicazione ed efficacia
La legge prevede la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e contiene la consueta clausola di osservanza generale. Si tratta tuttavia di una disciplina a efficacia ormai esaurita, perché legata a un periodo transitorio concluso nel 2009.
Abrogazione e attualità
La legge risulta totalmente abrogata dall’art. 65, comma 1, lettera b), della L.R. 16 novembre 2018, n. 35. Per questo motivo non presenta oggi utilità applicativa autonoma ed è da considerarsi obsoleta.
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